AdesioneLegge3

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Siamo disponibili ad aiutare gente onesta che si trova in una situazione difficile di debiti .

31/03/2024
14/02/2024

UN POOL DI LEGALI E SPECIALISTI SUL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA A DISPOSIZIONE PER VOI . CONTATTACI SUBITO PER SAPERE COME RISOLVERE LA TUA POSIZIONE DEBITORIA .

08/01/2024

Sai cosa é il concordato minore ?

DEDICATO A IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI
Cos’è il concordato minore?
Il concordato minore è una delle procedure previste dall’ordinamento italiano per ottenere l’esdebitazione e consente al piccolo imprenditore di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l’attività imprenditoriale o professionale.

Le modalità di esdebitazione sono state stabilite originariamente dalla Legge 3/2012 (qui il testo completo della Legge 3/2012) e oggi aggiornate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del gennaio 2019).

Nel caso del concordato minore, l’esdebitazione avviene in maniera automatica non appena viene adempiuto e completato il piano proposto dal debitore.

Come funziona il concordato minore
Come appena detto, per accedere alla procedura del concordato minore il debitore deve creare un piano economico di rientro in cui vengono indicate le modalità con cui verranno pagati i debiti ai singoli creditori. Vediamo nel dettaglio tutto il procedimento.

Contenuto della domanda e presentazione
Nella procedura di concordato minore assume un ruolo fondamentale l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario del tribunale competente. La formulazione e la presentazione della domanda avvengono tramite l’OCC, che dovrà redigere una relazione a corredo della domanda stessa. Tale resoconto dovrà contenere:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
l’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura;
la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.
La persona che intende avvalersi del concordato minore deve inoltre allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali. L’elenco dei documenti è indicato nell’articolo 75 del Decreto Legislativo 14/2019.

Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, l’OCC deve darne comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, i quali devono comunicare entro quindici giorni il debito tributario accertato, nonché gli accertamenti eventualmente pendenti.

Il Giudice può dichiarare la domanda inammissibile qualora sia priva dei documenti richiesti, se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o se sono stati compiuti dal debitore atti di frode nei confronti dei creditori.

Il procedimento
Dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, il Giudice con un decreto dichiara aperta la procedura e ordinerà all’OCC di dare comunicazione a tutti i creditori. Con questo decreto, il Giudice prevede inoltre una serie di divieti e incombenze, come:

la pubblicazione del decreto su apposito spazio del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese (se il debitore svolge attività d’impresa);
nel caso di cessione o di affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
assegna ai creditori un termine entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
su istanza del debitore, dispone che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, i creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali, né disporre sequestri conservativi, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
L’esecuzione del decreto sarà a cura dell’OCC.

Per quanto riguarda l’approvazione, il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. Ai creditori sono concessi 30 giorni di tempo per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta. Nel caso in cui non abbiano dato alcuna comunicazione, è prevista la regola del silenzio assenso.

Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura. In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione dei beni.

L’esecuzione del piano
Una volta omologato il piano, il debitore deve darne esecuzione. Conclusa tale fase, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Se questi lo approva, il debitore ottiene l’esdebitazione. In caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento.

Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.

Chi può accedere al concordato minore
La procedura del concordato minore è riservata alle piccole imprese e ai professionisti come piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative che si trovano in una situazione di sovraindebitamento.

La soluzione per risolvere il problema del sovraindebitamento
L’iter per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione, attraverso il concordato minore o un’altra delle procedure contenute nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevede conoscenze e competenze specifiche. Per aumentare le possibilità di ottenerla e velocizzare i tempi del tuo ritorno a una vita libera, devi affidarti a esperti specializzati nella risoluzione di questo tipo di problematiche.

Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento e vuoi risolvere il tuo problema con l’esdebitazione, prenota una consulenza totalmente gratuita

AdesioneLegge3 09/12/2023

AdesioneLegge3

02/09/2023

Il nuovo codice sulla CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA è stato fortemente voluto dallo Stato Italiano e sapete perché ?
Un azienda che si riprende continuerà a pagare tasse e manterrà un flusso di lavoro e danaro a differenza delle aziende che FALLIVANO generando Disoccupazione, crisi economica e lo Stato comunque non vedeva più Un'euro!!
RIMETTERE IN PIEDI UN'ATTIVITÀ' SI PUÒ e questa nuova versione della Vecchia Legge 3 Apre nuove possibilità sia Ad aziende che professionisti ,aziende agricole e privati..Il diritto di azzerare I DEBITI ora ESISTE.

Per maggiori informazioni contattateci in provato e RICORDATEVI CHE OGNI SITUAZIONE HA UNA SOLUZIONE DIFFERENTE.

01/09/2023

Buongiorno a tutti ripartono da oggi i controlli DELL ADER ...
Le vacanze stanno giungendo al termine ed è arrivato il momento di consultare il calendario delle scadenze fiscali settembre 2023. Ultima chiamata per la presentazione del modello 730, ma non solo. Ci attendono versamenti Iva e Irpef, split payment, trasmissione LIPE. Non perderti il calendario degli adempimenti per iniziare settembre con il piede giusto.
Abbiamo selezionato per te le scadenze fiscali più importanti di settembre 2023, come indicato dal calendario fissato dall’Agenzia delle Entrate. I riflettori si accendono sull’ultimo mese disponibile per la presentazione del modello 730, che slitta a lunedì 2 ottobre. Anche la trasmissione delle LIPE del secondo trimestre dell’anno segue lo stesso iter.

Qual è la giornata più movimentata di scadenze fiscali settembre 2023? Senza dubbio è lunedì 18 settembre (dato che il 16 è un sabato, tutto viene spostato al lunedì successivo): ben 146 versamenti si accumulano in quella data. E non dimentichiamo l’addio ufficiale alla tregua estiva, con il ritorno dei controlli dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 4 settembre.

30/08/2023

Lo sapevi che :
Un AVVISO di ACCERTAMENTO é potenzialmente ANNULLABILE se presenta vizi di forma .

Cosa si intende per vizi di forma?
Sono errori che Agenzia delle Entrate può commettere, per esempio:

- per competenza territoriale: l’Avviso di Accertamento, per ritenersi esse valido, deve essere emesso dall’Ufficio individuato in relazione al “domicilio fiscale” che il contribuente aveva al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sottoposta ad accertamento;
- di sottoscrizione dell’atto: l’Avviso di Accertamento non può essere firmato da un funzionario qualsiasi, ma da un funzionario regolarmente munito dei relativi poteri di firma;
- di corretta e tempestiva notifica dell’Avviso di Accertamento: tramite “posta”, “messi” o “PEC”. L’efficacia dell’Avviso di Accertamento infatti, dipende innanzitutto dalla sua corretta notificazione (recettizietà).

29/08/2023

Dedicato ai privati :
Sapevi che é possibile cancellare TUTTi debiti senza offrire nulla ai propri creditori?

SEMBRA IMPOSSIBILE MA FORTUNATAMENTE LA LEGGE LO PERMETTE !

Esiste una procedura chiamata ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE che consente ai soggetti
MERITEVOLI che rispondono ai requisiti richiesti di poter essere liberati COMPLETAMENTE dai debiti anche se non sono in grado di offrire nulla ai creditori nemmeno in prospettiva futura
OVVIAMENTE! resta però l'obbligo di pagare il 10% dei debiti totali qualora nei quattro anni successivi all'emissione del decreto di esdebitazione sopravvengano delle variazioni economiche positive tali da poterlo consentire . E TU IN CHE SITUAZIONE TI TROVI?
Facci sapere! ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER OGNI CASO.
CONTATTACI SUBITO

24/08/2023

Sapevi che è possibile cancellare i debiti senza offrire nulla ai propri creditori ?
SEMBRA IMPOSSIBILE MA FORTUNATAMENTE LA LEGGE LO PERMETTE !
Esiste una procedura chiamata ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE che consente ai soggetti MERITEVOLI che rispondono ai requisiti richiesti di poter essere liberati COMPLETAMENTE dai debiti anche se non sono in grado di offrire nulla ai creditori nemmeno in prospettiva futura OVVIAMENTE! resta però l'obbligo di pagare il 10% dei debiti totali qualora nei quattro anni successivi all'emissione del decreto di esdebitazione sopravvengano delle variazioni economiche positive tali da poterlo consentire . E TU IN CHE SITUAZIONE TI TROVI?
Facci sapere! ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER OGNI CASO.
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17/08/2023

Quanti Italiani Hanno dovuto rinunciare alle vacanze ?
Quello che dicono le televisioni SPESSO NON COINCIDE CON LA REALTÀ'.
I DEBITI E LA MANCANZA DI DANARO hanno modificato le nostre abitudini cancellando anche alcune necessità,Riprendersi La propria Tranquillità é un diritto e se anche tu la NOTTE NON DORMI A CAUSA DEI DEBITI E DELLA PAURA CHE SQUILLI IL TELEFONO DOVE DALL'ALTRA PARTE C'E UNA SIGNORINA CHE TI CHIEDE: Lei é il SIgnor........ avremmo delle comunicazioni che la riguardano..... e già ha capito che sono RECUPERO CREDITI.... be io credo che sia sia arrivato il momento di di dire BASTA A TUTTO QUESTO....
Ora le leggi te lo permettono anche se non hai PIU UN CENTESIMO ..
richiedici un contatto e saremo FELICI DI SPIEGARTI COME PUO FARE

CANCELLARE I DEBITI é LA PARTENZA DELLA SERENITÀ'

14/08/2023

VI auguriamo BUON FERRAGOSTO!
SIAMO SEMPRE VICINI E DALLA PARTE DEL CITTADINO

07/08/2023

MANDA I DEBITI IN VACANZA , MA NON FARLI RIENTRARE!
Vi ricordiamo lo strumento che cancella tutti i debiti e rimette in pista le persone sovraindebitate e con oggettive difficoltà. La ex-Legge 3 2012, che mira a fornire soluzioni concrete per i debitori in difficoltà.

CHIEDI ADESSO COME FARE

01/08/2023

TANTE FAMIGLIE E IMPRESE IN SERIE DIFFICOLTÀ, LA PAURA DI ANDARE AVANTI E CHE TI PORTINO VIA TUTTO E SEMPRE PRESENTE .NON FARTI PRENDERE DALL'ANSIA, LA SERENITÀ E UN TUO DIRITTO Cancella tutti i DEBITI che hai con Banche ,finanziamenti Agenzia delle entrate. SE I TUOI DEBITI SONO TROPPI ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER TE !
GRATUITAMENTE TI FACCIAMO UN ANALISI PER CAPIRE LA TUA SITUAZIONE E GRAZIE ALLE NUOVE LEGGI POTRAI RIDURRE NOTEVOLMENTE E IN CERTI CASI AZZERARE TUTTI I DEBITI
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27/07/2023

CANCELLA TUTTI I DEBITI,
Elimina Pignoramenti del conto , Togli le ipoteche e AZZERA TUTTI I DEBITI , Riporta PULITO Il tuo PROFILO FISCALE, LA LEGGE RECENTE CHE SOSTITUISCE LA VECCHIA LEGGE SALVAUSICIDI
ORA si rivolge a tutti, compresi professionisti, aziende agricole Aziende con DEBITI enormi che verranno abbassati dell 80 %e il restante 20% distribuito in 4 anni -I privati Incapienti potranno vedersi AZZERARE TUTTI I DEBITI
PER UNA CONSULENZA TOTALMENTE GRATUITA CONTATTACI ADESSO !

26/07/2023

DEDICATO A CHI CREDE DI NON AVERE PIU ALCUNA POSSIBILITA'.....

PROTEGGI LA TUA AZIENDA !!!!! I DEBITI POSSONO ESSERE RIDOTTI DELL '80% E ADDIRITTURA IN CERTI CASI DEL TUTTO!??? , VI LASCIAMO 10 MINUTI DI LETTURA CHE VI FARA' CAPIRE COSA NOI FACCIAMO PER SISTEMARE LA VOSTRA SITUAZIONE DEBITORIA , ADESIONE LEGGE3 ( pagina ufficiale )
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è contenuto nella Parte I del decreto legislativo n. 14 del 2019, emanato in attuazione della delega conferita al Governo al termine della XVII legislatura dalla legge n. 155 del 2017.

È stato successivamente emendato dal d.lgs. n. 147 del 2020, che ha apportato limitate modifiche di natura sostanziale, recando principalmente interventi integrativi e correttivi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 14; più incisivo è stato l'intervento compiuto dal d.lgs. n. 83 del 2022, che ha sostituito l'intero Titolo II ed ha apportato significative modifiche anche ad altri titoli del Codice.

Il Codice è entrato in vigore nella sua stesura definitiva il 15 luglio 2022; risulta composto da 374 articoli suddivisi in 10 Titoli, dei quali saranno di seguito messi in luce concisamente gli aspetti principali.

Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnalano i seguenti:

con riguardo all'oggetto e all'ambito di applicazione le disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplinano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici;
relativamente alle definizioni il Codice - fra le altre - introduce la nozione di crisi, intesa quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.
Il Titolo II, originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è stato come già ricordato, completamente riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR. In esso sono disciplinati le procedure per la composizione negoziata della crisi, l'istituzione della piattaforma unica nazionale, il concordato semplificato e il regime delle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.

Più nel dettaglio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza, si concretizza in una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo) a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.

Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni.

Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che prevede la presentazione di una proposta di concordato da parte dell'imprenditore stesso che deve essere verificata ed omologata dal tribunale.

Infine è disciplinato un capillare sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.

Nella stesura originaria, il fulcro delle procedure di composizione assistita della crisi erano gli OCRI (organismi di composizione della crisi d'impresa), di cui era prevista l'istituzione presso ciascuna camera di commercio al fine di assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi, che sono stati soppressi dal citato decreto n. 83. Il Titolo disciplinava altresì gli strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa, una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale. Erano altresì previste misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.
Il Titolo III disciplina gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, cui fare ricorso qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece la disciplina relativa all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare, si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutti gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La riforma inoltre introduce e regolamenta l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, volta ad agevolare la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere e a regolamentare i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso presentate ai diversi strumenti.

Infine, costituiscono un'assoluta novità del processo di riforma le misure protettive, le quali possono essere richieste anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione ma dalle quali sono sempre esclusi i diritti di credito dei lavoratori; vengono inoltre dettate norme in ordine alla durata, alla proroga o alla revoca delle misure stesse.



Il Titolo IV disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi esperibili da consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non soggetto alle procedure di regolazione della crisi "maggiori". Essi comprendono: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.

Tra questi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rappresenta un nuovo strumento per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, introdotto dal d.lgs. n. 83 in attuazione della direttiva europea, che consente allo stesso debitore di prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati e l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari.

In materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento la riforma introduce una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori- consumatori).

In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità. In particolare, in questo ambito molte modifiche sono state apportate dal d. lgs. n. 83 del 2022 che ha previsto, tra l'altro, di: sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi; limitare a 6 mesi la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti di lavoro; disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative; stabilire in dodici mesi dalla presentazione della domanda il termine per la conclusione del giudizio di omologazione.



Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnalano:

l'attribuzione al curatore della facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori; sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni;
con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la decorrenza del periodo dal quale eventuali atti compiuti dal debitore si considerano commessi in danno dei creditori dalla data di deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione anziché dalla data di apertura della procedura;
con riguardo alla disciplina relativa agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti si prevede, in caso di prosecuzione del contratto, la prededucibilità soltanto dei crediti maturati nel corso della procedura;
nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale;
nella disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica è introdotta la previsione, ai sensi della quale in caso di subentro il curatore è obbligato al pagamento delle sole prestazioni avvenute dopo l'apertura della liquidazione; è introdotta una nuova disciplina relativa al contratto di affitto di azienda che differenzia il caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente, da quello in cui invece il debitore sia l'affittuario;
con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad armonizzare la disciplina dell'insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro;
per quanto riguarda l'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. Il termine per la presentazione di domande tardive è ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12);
è disciplinata in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e con la previsione di disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, in particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato;
è previsto che il concordato nella liquidazione giudiziale possa essere proposto dal debitore solo se prevede l'apporto di risorse che incrementano il valore dell'attivo di almeno il 10%;
quando la liquidazione riguarda una società la riforma integra l'elenco delle azioni di responsabilità che il curatore può esperire, escludendo che egli debba ottenere la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e sentire il comitato dei creditori;
è disciplinato il diritto all'esdebitazione dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando le norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.
Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'espresso riconoscimento (effettuato dall'art. 3 della legge delega) dell'istituto del gruppo d'imprese il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese – di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 57 e ss), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.

Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.

Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.

Il Titolo X contiene disposizioni generali di coordinamento per l'attuazione del codice, riguardanti in particolare l'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e la disciplina dei procedimenti concorsuali (con specifico riguardo all'utilizzo di strumenti telematici). Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28 SETTEMBRE 2022

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