Studio Legale Russo

Attività di consulenza ed assistenza nei principali settori del diritto, tra i quali civile e penal

08/05/2024

Insoddisfatto del risultato di chirurgia estetica? Il consenso informato deve essere completo.

Non sei stato correttamente informato dal chirurgo estetico dei concreti effetti migliorativi dell’intervento estetico? Leggi qui.

Come avvocato competente in questioni di responsabilità medica, evidenzio l’importanza cruciale dell’informazione dettagliata che i chirurghi estetici devono fornire prima dell’intervento.

In particolare, è fondamentale che i trattamenti proposti siano oggetto di una comunicazione completa e puntuale riguardo ai concreti effetti migliorativi attesi.

Le caratteristiche e le finalità di qualsiasi trattamento estetico impongono un’informazione completa circa il reale raggiungimento del risultato estetico desiderato e, altresì, circa i rischi potenziali di possibili peggioramenti della condizione estetica (Trib. Milano sent. n. 7489/2017).

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, attese anche le finalità tipiche di questi interventi, incombe sul sanitario il dovere particolare di informazione che va oltre la semplice enumerazione e prospettazione dei rischi, delle modalità e delle possibili scelte, e che deve estendersi a un giudizio globale sulla persona, non potendosi limitare ai soli effetti dati dalla riuscita dell’intervento.

Non sei soddisfatto del risultato estetico e vuoi sapere se il consenso informato sottoscritto era sufficiente?

Scrivimi per una consulenza personalizzata.

https://www.studiolegalerussofr.it/2024/05/07/soddisfazione-dellintervento-e-consenso-informato-in-chirurgia-estetica/

17/01/2024

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 379 del 10
novembre 2022 e comunicato stampa pubblicato il 28 novembre 2022, ha sanzionato Vodafone
Italia con una multa di € 500.000. La sanzione è stata imposta a seguito di un reclamo presentato
da una signora ultraottantenne, tramite suo figlio, la quale si era vista trasferire la propria utenza
telefonica da un altro operatore a Vodafone, contro la sua volontà.
La signora, contattata da un call-center di Vodafone nei primi giorni di dicembre 2020, aveva
concluso, senza rendersene conto, un contratto per l’attivazione di servizi telefonici ...
CONTINUA SUL SITO 🔗🔗🔗

https://www.studiolegalerussofr.it/2024/01/12/privacy-e-data-protection/

22/06/2023

Lesione del diritto del paziente ad essere adeguatamente informato sulle cure: la struttura deve risarcire il danno.

Nella pratica medica contemporanea, il consenso informato è un principio fondamentale per garantire il rispetto dei diritti dei pazienti.

In Italia, il consenso informato rappresenta un importante strumento per garantire la partecipazione attiva del paziente nelle decisioni che riguardano la propria salute.

Il consenso informato è un processo che implica una comunicazione efficace tra il medico e il paziente. Esso si basa sulla condivisione di informazioni riguardanti il trattamento proposto, compresi i suoi rischi, benefici, alternative e conseguenze. Tale processo mira a garantire che il paziente sia adeguatamente informato per prendere decisioni consapevoli e volontarie sulla propria salute.

In Italia, l'obbligo del medico di fornire il consenso informato è sancito dal Codice di Deontologia Medica e dalla legge 219/2017, nota come la "legge sul fine vita". Secondo queste disposizioni, il medico è tenuto a fornire al paziente tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno la natura del trattamento proposto, i suoi scopi, i possibili rischi e benefici, nonché le alternative disponibili.

Il medico deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando termini tecnici e fornendo spiegazioni adeguate alle capacità di comprensione del paziente. Inoltre, il medico deve rispondere a tutte le domande del paziente in modo esaustivo, in modo che possa prendere una decisione “informata”.

Dunque, il paziente ha il diritto di...
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https://www.studiolegalerussofr.it/2023/06/21/lesione-del-diritto-del-paziente-ad-essere-adeguatamente-informato-sulle-cure-la-struttura-deve-risarcire-il-danno/

24/01/2023

Il Garante della privacy spagnolo ha sanzionato un ragazzo minore, di sedici anni, per aver usato foto e video sessuali per ricattare una tredicenne.
Il minore, autore della violazione della privacy, dovrà pagare una multa di cinquemila euro.
La pronuncia del Garante iberico, avendo applicato il Regolamento Europeo (GDPR), ha rilevanza anche in Italia.
La tutela dei diritti relativi alla privacy, per fortuna, aumenta sempre più e l’argomento diventa sempre più incisivo nelle interazioni umane.
In effetti, grazie alle numerose pronunce che si stanno succedendo, gli utenti della Rete sono sempre meno vulnerabili alle violazioni sulla privacy e dal trattamento illecito dei dati.
Uno dei fronti di maggiore delicatezza in questo ambito è costituito dalle azioni di contrasto al cyberbullismo, fenomeno che presenta risvolti problematici anche in relazione alle possibili lesioni del diritto alla privacy.
In effetti, sono tantissimi i bambini ed i ragazzi vittime di bullismo, dunque, i rimedi del diritto possono essere un grande deterrente ed è di fondamentale importanza conoscerne i contenuti.
La menzionata pronuncia del Garante Privacy...

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https://www.studiolegalerussofr.it/2023/01/20/ip-it-e-data-protection/

10/11/2022

Il 1° gennaio 2023 entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 finalizzate ad un riordino e una riforma della normativa sportiva italiana e che mira a introdurre misure di semplificazione al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 (D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021) più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche.

IL LAVORATORE SPORTIVO
Con le nuove disposizioni si è ampliata la nozione di lavoratore sportivo facendo rientrare in tale ambito oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, anche “ogni tesserato, ai sensi dell’ articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Passando invece al regolamento del lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo...
..Continua sul sito...

https://www.studiolegalerussofr.it/2022/11/10/nuove-disposizioni-in-materia-di-lavoro-sportivo-per-dilettanti-e-professionisti/

24/08/2022

Auto ostacola l'ingresso? È reato.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 22594/2022 ha statuito che la sosta o la fermata di un’autovettura all’ingresso di un’abitazione che ne impedisce l’accesso, integra la fattispecie di violenza privata.

La sentenza in questione concerne una problematica che si verifica molto spesso nella quotidianità. Il caso infatti riguarda un soggetto che si trovava in fermata dinanzi al cancello di un suo vicino di casa, impedendone l’accesso. La giustificazione dell’imputato non è bastata, egli aveva dichiarato di allontanarsi solo temporaneamente dall’auto per scaricare l’acqua, a convincere la Corte della sua innocenza.

A questo proposito, i Giudici hanno ritenuto che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offesa della libertà di determinazione e di azione”.

Dunque, il fatto stesso di impedire ad altri “l’azione” (ad esempio, di transitare sulla strada pubblica, di fare ingresso in casa o di riprendere la marcia) integra l’elemento soggettivo del reato in questione.

29/07/2022

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) si aggiorna e, in virtù del DPR n. 26/22, l’ambito di applicazione viene esteso a tutti i numeri nazionali fissi e mobili, anche non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Tramite l’iscrizione al Registro, il cittadino può manifestare la volontà di non voler ricevere chiamate di telemarketing indesiderate e/o pubblicità cartacea. L’iscrizione al servizio, dunque, annulla tutti i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza. Il servizio si riferisce sia alle chiamate con operatore umano sia a quelle automatizzate (cd. “robocall”). L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato e può essere rinnovata ove si intenda annullare nuovamente i consensi al telemarketing rilasciati a seguito dell’iscrizione al RPO.

Attraverso l’iscrizione al RPO vengono acquisiti i seguenti diritti:

Opposizione al telemarketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale, compimento di ricerche di mercato);
Annullamento dei consensi al telemarketing rilasciati in precedenza per il trattamento delle numerazioni tramite chiamata telefonica (con o senza l’intervento di un operatore umano);
Divieto di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione di dati personali degli iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, da parte del titolare del trattamento per lo svolgimento di telemarketing non riferibile alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare medesimo. E’ possibile iscrivere uno o più numeri di telefono attraverso tre modalità: telefono (numero verde 800 957 766 in caso di utenze fisse, o il numero 06 42986411 in caso di cellulari), web al Registro delle Opposizioni) e-mail ([email protected]).
Inoltre, è possibile iscrivere anche l’indirizzo postale associato al numero di telefono presente negli elenchi telefonici pubblici, al fine di non ricevere la pubblicità cartacea dagli operatori di marketing che utilizzano, per i contatti, gli elenchi telefonici pubblici. Per l’iscrizione dell’indirizzo ...
Continua sul sito:

https://www.studiolegalerussofr.it/2022/07/28/stop-al-telemarketing-selvaggio-procedure-piu-semplici-per-tutelare-la-propria-privacy/

05/01/2022

Ciclista non “mette la freccia” col braccio? È responsabile in caso di incidente

Per il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 3 agosto 2021, n. 569, il ciclista investito dal conducente di un motociclo è responsabile se non riesce a fornire la prova di aver rispettato pienamente le regole generali e specifiche che il codice della strada gli impone di osservare e che l’incidente è stato causato interamente o prevalentemente per colpa del motociclista che ha violato una regola di circolazione.
Per il Giudicante il ciclista danneggiato deve dimostrare che l’incidente è stato causato interamente o prevalentemente per colpa del motociclista il quale, a sua volta, potrà dimostrare in giudizio la mancanza di una sua responsabilità nell’evento o che questo si è verificato per esclusiva responsabilità del ciclista.
Il ciclista, essendo alla guida di un mezzo più lento e meno visibile rispetto alle auto, nel transitare su strada è tenuto a prestare massima accortezza e adottare accorgimenti ulteriori rispetto alle regole imposte agli automobilisti.

In definitiva, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui avvenga una collisione che vede il coinvolgimento di una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c.

28/12/2021

GREENPASS FALSO, SAPETE COSA RISCHIA?

Dopo la vicenda dei falsi certificati verdi venduti sul dark web, ecco tutto quello che c’è da sapere: si può incorrere in severe sanzioni amministrative ma ci sono alcuni casi in cui c’è il pericolo di dover affrontare un processo penale.

In generale chi viola l’obbligo di esibire la certificazione verde può incorrere in severe sanzioni amministrative (che vanno dai € 400 ai € 1000) che colpiscono sia il cittadino che il gestore dell'attività. Ma non solo. Per chi tenta di aggirare la normativa in tema di Green pass c’è il rischio di dover affrontare un processo penale.

In effetti, le violazioni sono sostanzialmente di due tipi: contraffare o acquistare un certificato falso o esibire la certificazione di un’altra persona, spacciandosi per essa.

In caso di contraffazione o alterazione della certificazione verde si incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.).

CONTINUA NEI COMMENTI…

21/12/2021

Reato di detenzione di materiale pedopornografico anche se le foto sono nel “Cestino”.

La Suprema Corte, con sentenza n. n. 43615 /2021 pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per il reato di detenzione di materiale pedopornografico, nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il reato era stato erroneamente ritenuto sussistente in quanto le immagini erano state cancellate da oltre 40 giorni - ha invece affermato il principio secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600- quater c.p., non ha alcuna rilevanza il trasferimento di foto pedopornografiche nella cartella del cellulare denominata "eliminati di recente" in quanto le stesse restano comunque disponibili mediante una semplice operazione di ripristino.

In effetti, come da precedenti giurisprudenziali, la consapevolezza della detenzione di materiale illegale può logicamente dedursi dal semplice spostamento dei file all'interno del computer senza che si sia provveduto alla loro cancellazione definitiva (Cass. pen., Sez. III, 28/8/2017, n. 39458).

Integra il delitto la detenzione di temporany internet files (Cass. pen. sez. III, 11/1/2017, n. 20890, secondo cui il detentore potrà eccepire l'esonero della responsabilità solo nel caso in cui non abbia avuto la consapevolezza dell'esistenza di file acquisiti nel corso della navigazione su internet). Infatti, il delitto può ritenersi integrato ove il materiale sia stato acquisito anche per il solo tempo della cancellazione, se tali operazioni sono state eseguite consapevolmente (Cass. pen. sez. III, 24/6/2021, n. 24644).

Dunque, la S.C. ha pure precisato che integra il reato in questione anche l'accertato possesso di file pedopornografici, pur se successivamente definitivamente cancellati dalla memoria, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione della rilevanza penale della condotta sino a quel momento perpretata.

Photos from Studio Legale Russo's post 17/11/2021

ASI IN-FORMA✅

Presentazione professionisti del team ASI - Comitato Partenopeo

Diretta stasera ore 21:15.
📹📹📹nazionale stazio

02/11/2021

Con la sent n. 681/2021 il Trib. di Trieste si confronta col fenomeno dei falsi profili “social”, affermando che commette reato di sostituzione di persona chi crea una falsa scheda personale, utilizzando nella sua immagine di profilo la foto di altro soggetto per indurre in errore la persona contattata attraverso il social.

Una giovane donna veniva contattata su Instagram da un uomo, con il quale avviava una relazione a distanza.

L’uomo si presentava alla donna esibendo il falso profilo di un ragazzo adolescente; la giovane veniva così indotta in errore circa la persona con la quale si interfacciava, finendo per intrecciare con questa una relazione telematica che la portava a subire pesanti conseguenze psicologiche.

All’esito delle indagini l’uomo era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui sostituzione di persona previsto dall’art. 494 c.p., norma che punisce con la reclusione fino ad un anno.

Il Tribunale triestino, dunque, riconosceva la colpevolezza dell’imputato per il delitto contestato.
Osservava, in particolare, che il reato è pacificamente integrato allorquando l’autore crei un falso “profilo social”, usufruendo dei servizi offerti dalla rete mediante l’utilizzo delle false connotazioni e così procurandosi i vantaggi – anche solo consistenti nell’intrattenimento di rapporti con altre persone - derivanti dall’attribuzione di tale diversa identità.

La sentenza triestina in commento si colloca – dunque – nel solco tracciato dalla giurisprudenza cassazionale, che proprio in tema di creazione di falsi “profili” ha ritenuto integrato il delitto di sostituzione di persona nel caso di chi crea ed utilizza un "profilo" su "social network", servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso (Cass. pen. n. 22049/2020).

24/09/2021

Violazione di domicilio in appartamento disabitato.

In tema di delitti contro la libertà morale, integra il reato di violazione di domicilio la condotta di chi si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un appartamento di proprietà altrui, adibito a deposito di oggetti personali e saltuariamente visitato nonché regolarmente chiuso e periodicamente sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 13 settembre 2021, n. 33860).

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza si sofferma sulla configurabilità del reato di violazione di domicilio a carico di chi, sprovvisto dell’abitazione, si introduca volontariamente in un appartamento di proprietà di altri, pur essendo disabitato.

La Corte, in particolare, in una fattispecie nella quale due soggetti si erano introdotti nello stabile disabitato di proprietà altrui allo scopo di trascorrervi la notte, essendo senza fissa dimora, ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui, per quanto di interesse, era da ritenersi errata la qualificazione del reato come violazione di domicilio, avendo applicato la Corte d'Appello un concetto di domicilio non corrispondente a quello corretto.

In effetti, l’attualità dell'uso cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica per i Supremi Giudici la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto.

25/06/2021

Reddito di cittadinanza e lavoro a nero.
Coloro che sono trovati a svolgere lavoro in nero durante il percepimento del RdC rischiano sanzioni penali.
Ebbene, aldilà della perdita del beneficio economico e delle altre sanzioni previste dalla legge, tale condotta è punita con la reclusione da 2 a 6 anni.
Nella nota prot. n. 7964 l’Ispettorato del Lavoro si è soffermato sui reati di cui all’art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 4/2019 in caso di falsità delle dichiarazioni o delle informazioni rese o l’omissione delle informazioni dovute.
In particolare – chiarisce la nota prot. n. 7964/2019 - il comma 1 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda; il comma 2 del citato articolo punisce invece con la reclusione da 1 a 3 anni l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
Peraltro, bisogna evidenziare che anche l’imprenditore che dà lavoro senza contratto rischia una maxi sanzione e non potrà beneficiare della cosiddetta «diffida» che gli consente di regolarizzare lavoratore in nero per sanare l’irregolarità.
In conclusione, dunque, se lavori in nero e percepisci il reddito di cittadinanza rischi una condanna penale da due a sei anni di reclusione, o da uno a tre anni, a seconda che tu abbia iniziato a lavorare prima o dopo la richiesta di reddito di cittadinanza.
Inoltre, rischi la sanzione penale anche quando un membro del tuo nucleo familiare lavora e nero e non hai comunicato tale informazione al momento della richiesta del reddito di cittadinanza.

18/05/2021

Smart Working. Il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

L’emergenza da Covid19, a cui è conseguita la necessità di evitare assembramenti e favorire il distanziamento sociale, ha sviluppato in molti casi il ricorso alla tecnologia per garantire la prosecuzione delle attività; in ambito lavorativo si è favorito al ricorso a sistemi di lavoro agile (smart working).

Di conseguenza, in materia disciplinare, il potere direttivo del datore di lavoro si è esaurito perlopiù nella fissazione di obiettivi che il lavoratore deve raggiungere.

In relazione alle modalità di controllo, il datore di lavoro può effettuare dei controlli a distanza sul lavoratore in smart working, purché nei limiti del rispetto della privacy e nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il datore di lavoro dovrà fornire un’adeguata informativa sulla modalità di effettuazione dei controlli ed in ogni caso va escluso l’utilizzo di we**am o software volti al controllo del lavoratore e ogni atleta forma di controllo occulto.

28/04/2021

VERBALE AUTOVELOX ILLEGITTIMO.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza sez. II, 26 aprile 2021, n. 10918) il verbale di accertamento con cui è stata effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox" deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione, infatti, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.

02/03/2021

Spese straordinarie figli, serve sempre l’accordo preventivo?



Con una recentissima sentenza (Ordinanza n. 5059/2021) la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che non si configura a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva per la determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore.

Il coniuge non affidatario, infatti, è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso e, in caso di rifiuto di questi di provvedere alla quota di spettanza, sarà il giudice di merito a verificare l'esistenza in concreto dei motivi di dissenso e a verificare che le spese rispondano all'interesse del minore.

Nel caso di specie, il padre riteneva che la ex moglie avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza, in difetto di preventiva concertazione tra i genitori.

Secondo la Suprema Corte, in ipotesi di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, spetterà al giudice di merito la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso, questi sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

23/02/2021

Insegnante umilia l’alunno durante le lezioni.
La Cassazione: risponde di maltrattamenti

Nel caso oggetto di studio si addebita al reo di aver umiliato ed offeso il minore, all'epoca appena dodicenne, abitualmente apostrofandolo con epiteti e frasi oggettivamente scurrili in presenza di tutta la classe.

Tra i motivi di impugnazione, la qualificazione giuridica del fatto, che, secondo il ricorrente, laddove accertato, non dovrebbe essere sussunto nella fattispecie dei maltrattamenti, bensì in quella dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, prevista dall'art. 571, c.p.

Secondo la Suprema Corte, in tema di reati contro l’assistenza familiare, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572, c.p.

Cassazione penale, sezione VI, sentenza 27 gennaio 2021, n. 3459

16/02/2021

La tutela penale del migliore amico dell'uomo.

L'art. 727 c.p., prevede un'ipotesi di responsabilità per le condotte di abbandono di animali domestico o di animali che abbiano acquisito abitudini della cattività; nell'ipotesi prevista dal comma 2 è, poi, sanzionata la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

A questo riguardo la Cassazione ha ritenuto che configurano il reato di maltrattamenti di animali non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore (Cass. III, n. 44287/2007). Nel caso di specie, appunto, il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose. Nella stessa linea interpretativa si è affermato che costituiscono maltrattamenti quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo (Cass. III, n. 49298/2012).
Anche l'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727, concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (Cass. III, n. 38034/2013).

04/02/2021

Controversie su contratti di beni e servizi acquistati online, come risolvere?
Online Dispute Regolation

Il Regolamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) - regolamento (UE) N. 524/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 – riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Insieme, la direttiva europea sulle Alternative Dispute Resolution (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524/20013, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

La soluzione alternativa delle controversie (cosiddetto ADR – Alternative Dispute Resolution) offre a consumatori e imprese la possibilità di risolvere le loro controversie in via extragiudiziale, in modo rapido ed economico. Oltre a ciò, ricorrendo a tali meccanismi diminuisce anche il numero delle cause pendenti e si decongestiona la giustizia ordinaria. Una procedura di soluzione alternativa della controversia solitamente si conclude entro pochi mesi e per il consumatore i costi della procedura sono contenuti.

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