Studio Ciacciofera

Studio commerciale legale tributario

30/10/2020

OGGETTO: DL 28.10.2020 n. 137 (G.U. 28.10.2020 n. 269) (c.d. Decreto RISTORI)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto si compone di 35 articoli ed è entrato in vigore il 29.10.2020.
Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Le misure già note e attese sono state confermate:
indennizzo a fondo perduto, promesso entro il 15 novembre, esteso anche a taxi ed Ncc;
sospensione del versamento dei contributi di novembre per le attività chiuse dall’ultimo Dpcm;
stop ai pignoramenti degli immobili fino alla fine dell’anno;
da febbraio in poi, salvo nuove modifiche, non potrà licenziare solo chi in quel momento starà usando la cassa integrazione;
per le locazioni commerciali scatta un nuovo credito d’imposta di tre mesi;
cancellazione della seconda rata dell’IMU per tutte le attività chiuse o limitate nell’orario dall’ultimo Dpcm.


Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nel presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal (Decreto Legge Rilancio), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto (Decreto Legge Rilancio), il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
L'ammontare del contributo a fondo perduto non puo' essere superiore a euro 150.000,00.



Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato del presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e' sospesa, fino al 31 dicembre 2020 (2), ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Disposizioni in materia di licenziamento.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.


Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori riportati al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.


Cancellazione della seconda rata IMU

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

07/09/2020

Novità decreto Agosto
Credito imposta del 60% o del 30% sulle locazioni strumentali di impresa e lavoro autonomo, alberghi, strutture turistiche e strutture termali anche per i mesi di giugno e luglio

Il decreto di agosto all'art. 77 proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale fino a luglio (il bonus è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e luglio).

Il Decreto Rilancio aveva confermato il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda (art 28).

Tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

E' un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
• esercenti attività di impresa
• esercenti attività di arti e professioni

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
• industriale
• commerciale
• artigianale
• agricola
• di interesse turistico e termali
• riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo

La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ne beneficiano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali e termali con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.

Queste le modalità di fruizione del credito:
• in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
• ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
• al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

15/06/2020

contributo a fondo perduto (decreto legge Rilancio)

Il decreto legge Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto in favore di imprese, anche agricole, imprenditori (anche piccoli) e di lavoratori autonomi, purché titolari di partita IVA.
La condizione primaria di accesso ai fondi impone che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 abbia subito una riduzione di due terzi (66% in meno) rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019. (Per fatturato e corrispettivi si intende l’ammontare complessivo delle operazioni attive quali cessioni di beni o prestazioni di servizi, registrate nell’anno tenuto conto delle variazioni in aumento e diminuzione).
Nel caso di fatture differite bisogna fare riferimento alla data dei DDT (nel caso di cessione di beni) o del documento equipollente (nel caso di prestazioni di servizi).
Il contributo a fondo perduto spetta:
1. ai soggetti che abbiano percepito ricavi non superiori ad euro 5 milioni nel periodo di imposta 2019 e che siano titolari di reddito derivanti dall’esercizio di attività agricole o che svolgano attività di impresa o di attività di arte e professione;
2. ai contribuenti che, pur non rispettando i requisiti di cui sopra, hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, o che abbiano registrato il proprio domicilio fiscale/sede operativa nei Comuni il cui stato di emergenza è stato dichiarato prima del 31 gennaio 2020 (cd. Zona rossa);
3. agli artigiani e commercianti iscritti nella gestione AGO dell’INPS che hanno percepito per i mesi di marzo e aprile il bonus dei 600 euro e, ricorrendone le condizioni, anche alle società i cui soci hanno ottenuto il bonus dei 600 euro.
Il contributo in commento NON spetta:
1. ai soggetti che alla data di richiesta del contributo hanno cessato l’attività;
2. ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020 (con eccezione degli eredi che proseguono l’attività del de cuius);
3. agli enti pubblici;
4. agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis TUIR;
5. ai professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle casse di previdenza;
6. ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
• 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
• 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
1.000,00 euro, per le persone fisiche;
2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La domanda di contributo a fondo perduto sarà presentata telematicamente all’agenzia delle entrate, tramite intermediari abilitati, con istanza a far data dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020.
Si precisa inoltre, che il contributo in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Infine, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato oltre alla sanzione nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento.

09/06/2020

LIMITE USO CONTANTI

A partire dal prossimo 1 luglio 2020 varierà il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi.

Con la novità apportata dall’art.18 c. 1 lett. a) del D.L. n.124/2019 conv. con mod. dalla Legge n. 157/2019, il nuovo limite per i pagamenti effettuati in contanti sarà di € 1.999,99 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

La medesima norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2022, la soglia per i predetti pagamenti scenderà ulteriormente a € 999,99.

Contemporaneamente è stato variato all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.".

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 ed in particolare quello di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

08/06/2020
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