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Novità sul sovraindebitamento familiare
Il 25 dicembre 2020 sono state introdotte nell’ordinamento importanti modifiche che anticipano l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e che rendono più facile accedere alle procedure di sovraindebitamento (L. n.3/2012).
Una delle principali novità è rappresentata dalla previsione del c.d. “sovraindebitamento familiare” (art. 7 bis) che consente a componenti della stessa famiglia (intesa in senso ampio e quindi coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, parti dell'unione civile e conviventi di fatto) di presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a condizione che convivano o che il sovraindebitamento abbia un'origine comune (e quindi la stessa causa).
Ne deriva un vantaggio che si traduce in un risparmio di tempi e in una riduzione dei costi: infatti, innanzi all’Organismo di Composizione della Crisi viene depositata un’unica domanda e il Gestore della Crisi (su incarico dell’Organismo) redige una sola relazione particolareggiata da allegare ad un solo ricorso avanti al Tribunale. Il costo dell’Organismo viene suddiviso tra i membri della famiglia in misura proporzionale ai debiti di ciascuno.
La novella legislativa prevede che le masse attive e passive restino distinte; ciò significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio deve soddisfare i creditori di pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, fermo restando il rispetto del principio della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni. Scopo della distinzione è evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, ledendo così i diritti dei creditori.
La nuova disposizione si presta ad essere applicata ad una notevole casistica.
Si pensi, ad esempio, ai membri di una stessa famiglia che sostengano costi per fornire cure mediche ad una persona cara o ai quali pervenga un debito per successione ereditaria; o, ancora, ad un membro della famiglia che garantisca personalmente il debito contratto da un altro membro (ad esempio il genitore che garantisce il figlio nell’acquisto della sua casa o la moglie che garantisce per il marito nell’esercizio della sua attività lavorativa).
I membri di una stessa famiglia possono proporre una domanda di accesso unitaria anche se non coabitanti purché l'indebitamento abbia una origine almeno in parte comune. In tal caso la competenza all'apertura della procedura spetta a uno qualsiasi dei giudici che sarebbe competente a decidere della singola procedura di una istanza di liquidazione dei beni.
Questa tesi è stata sostenuta di recente dal Tribunale di Verona, con la pronuncia del 12 maggio 2021.
La sentenza offre un esempio concreto di applicazione del sovraindebitamento familiare.
Infatti, i ricorrenti (padre, figlio e figlia) risultavano coobbligati in solido a seguito di un accollo di un debito di notevole entità contratto dalla defunta moglie e madre degli stessi.
Padre e figlio risiedevano nella medesima città per la quale era territorialmente competente il Tribunale di Verona e percepivano redditi di modesto importo; la figlia, invece, era studentessa universitaria residente in una città diversa per la quale sussisteva la competenza del Tribunale di Milano.
Tutti e tre presentavano un’unica istanza di liquidazione dei propri patrimoni innanzi al Tribunale di Verona che riteneva sussistere la propria competenza in quanto:
i ricorrente facevano parte della stessa famiglia (padre e figli);
il sovraindebitamento aveva un’origine comune (la successione).
Si poteva così applicare in via analogica l’art.7 bis L.3/2012 previsto non per i casi di liquidazione del patrimonio ma per le altre due procedure di sovraindebitamento ovvero il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La procedura si poteva aprire nonostante i ricorrenti fossero sostanzialmente privi di beni da destinare alla procedura: infatti un terzo soggetto, in quella fattispecie, si obbligava, mediante scrittura privata, ad erogare in favore degli istanti un finanziamento subordinato all’apertura della procedura. Questo finanziamento rappresentava per ogni ricorrente un credito futuro, già esistente nel proprio patrimonio e la cui erogazione era subordinata solo all’apertura della procedura.
Veniva comunque previsto l’obbligo di restituzione della somma finanziata in dieci anni decorrenti dall’anno successivo alla chiusura delle procedure di liquidazione (c.d. postergazione del credito che comporta la soddisfazione dello stesso solo dopo la soddisfazione degli altri crediti).
In ragione dell’obbligo di restituzione, il finanziamento non veniva considerato finanza esterna da distribuire liberamente dal liquidatore.
Anzi, le somme ottenute in finanziamento da ciascun ricorrere venivano ripartite e venivano destinate a soddisfare i creditori di ognuno di essi e quelli comuni (distinzione delle masse), nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
Venivano quindi aperte tre distinte procedure di liquidazione del patrimonio, una per ciascun ricorrente.
La pronuncia esaminata è sicuramente condivisibile e di certo costituirà un precedente per future pronunce relative ai casi di sovraindebitamento familiare.
Del resto, il ricorso a questo istituto, in caso di famigliari coobbligati, subirà prevedibilmente un aumento quantitativo, in quanto la proposizione di singole istanze potrebbe comportare l’esdebitazione (e quindi la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori anche se non soddisfatti) per un solo componente mentre gli altri membri della famiglia coobbligati non sarebbero liberati.
È chiaro, tuttavia, che solo una attenta disamina economica e giuridica della situazione concreta dei vari soggetti indebitati consentirà di valutare se gli stessi possano beneficiare della procedura in commento.
Avv. Luca Sozzi - L’Avvocato per l’Impresa e famiglie
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Tempi della procedura
Per quel che riguarda i tempi, sono molto variabili in quanto dipendono dall’operosità di varie parti (oltre che dalla complessità della situazione e quindi dei documenti da recuperare e degli atti da preparare): il debitore nel fornire i documenti; l’Occ che li richiede, verifica (oltre a richiedere egli stesso e fare i dovuti controlli), e prepara attestazione e relazione; i consulenti del debitore che preparano il piano (l’accordo o il piano di liquidazione), controllano i documenti, intermediano tra le richieste dell’Occ e il debitore, indirizzano (confrontandosi con Occ e debitore) verso le scelte strategicamente migliori per ottenere il massimo beneficio per tutte le parti ecc.
Possiamo stimare un tempo che va dai 2 ai 6 mesi, per arrivare all’emissione del decreto di omologa
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L’esdebitazione
L’esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti
Per poter avere questo beneficio, il debitore deve:
- aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,
- non aver beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti alla domanda,
- non aver compiuto atti in frode ai creditori nei 5 anni precedenti l’apertura della liquidazione,
- aver svolto, nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, aver cercato un’occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte d’impiego,
- aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Ai sensi dell’art. 14-terdecies, comma 2, l’esdebitazione è esclusa:
1. quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14-terdecies, comma 3, l’esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.
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Epilogo e benefici
Grazie alla procedura da sovraindebitamento, il debitore in difficoltà può vedersi riconosciuto il diritto di pagare i propri debiti diversamente da come previsto dai contratti sottoscritti (accordo e piano del consumatore), e anche, se non ha patrimonio e redditi sufficienti, di non pagarne una parte consistente, che verrà cancellata (la cosiddetta esdebitazione del sovraindebitato) (liquidazione del patrimonio).
Attraverso le procedure di sovraindebitamento è inoltre possibile:
- sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste immobiliari, etc);
- bloccare le cessioni del quinto dello stipendio;
- pagare parzialmente i debiti chirografari (ovvero i debiti non garantiti);
Per ottenere questi benefici è necessario dimostrare di essere debitori “incolpevoli”.
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Deposito del piano in tribunale e successiva omologa
Il debitore, con l’ausilio del Gestore della crisi e dell’Avvocato, deposita in Tribunale il ricorso, con il quale viene ufficialmente aperto il procedimento innanzi a un Giudice.
Il Giudice verifica l’esistenza dei criteri necessari per poter accedere alla procedura da sovraindebitamento e, in caso affermativo, il Piano viene omologato con un decreto.
Da questo momento tutti i vecchi debiti sono sostituiti dal piano di pagamenti previsto dal Tribunale, le procedure esecutive vengono bloccate, le eventuali cessioni del 1/5 o deleghe vengono sospese, con ritorno a uno stipendio pieno.
Il termine per l’omologazione per il piano o l’accordo è stabilito in sei mesi dalla presentazione della proposta.
Per quanto riguarda la durata della effettiva realizzazione e conclusione di piano, accordo o liquidazione dipende dalla configurazione degli stessi, ossia dipende da quello che è stato precedentemente concordato con OCC e consulenti.
L’unica procedura di composizione della crisi ad avere un termine espresso di durata è la Liquidazione del patrimonio che rimane aperta per i 4 anni successivi al deposito della domanda.
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Presentazione del piano all’OCC
Il debitore in difficoltà attraverso il suo consulente, propone all’Organismo di Composizione della Crisi il proprio Piano, che rientra in una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, ovvero: Liquidazione dei Beni, Accordo con i creditori, Piano del Consumatore.
L’Organismo ne verifica sia gli aspetti formali che la sostenibilità e indica al Giudice se il Piano è accettabile o meno.
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Istanza all’OCC di nomina del Gestore
Per poter accedere ai benefici della norma è necessario avvalersi dell’ausilio di un Organismo di Composizione della crisi (OCC), il quale nominerà un Gestore della crisi.
La richiesta di nomina viene presentata direttamente all’Organismo competente presso il Tribunale di residenza del debitore e l’Organismo stesso provvede a nominare tra i professionisti che ne fanno parte colui il quale svolgerà il compito di Gestore.
La fase della nomina viene seguita da quella del confronto con il Gestore nominato al quale il debitore (meglio se attraverso i propri consulenti) dovrà illustrare la propria situazione debitoria, le ragioni del sovraindebitamento, oltre a fornirgli tutti i documenti necessari a ricostruire la propria posizione patrimoniale (i beni posseduti), reddituale e debitoria affinché questi possa presentare la prima relazione particolareggiata oltre all’attestazione sulla fattibilità, che andranno presentate insieme al deposito della domanda.
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Predisposizione del piano
Dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria, i professionisti predisporranno un piano, nel quale spiegheranno le ragioni che hanno generato la situazione debitoria, evidenziando gli aspetti più delicati, dettaglieranno il monte debiti e le modalità tramite cui il debitore intende sanare la sua posizione.
In queste prime due fasi il debitore si avvale del supporto di appositi consulenti e legali specializzati in questa materia.
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Studio del caso e valutazione
Questa fase permette di valutare preliminarmente se il debitore possegga o meno i requisiti per beneficiare della legge sul sovraindebitamento e individuare la migliore strategia tra le varie strade possibili, in modo da ottenere i maggiori benefici.
Inoltre, dovranno essere raccolti tutti i documenti per una analisi più approfondita e predisporre il piano.
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Le fasi della procedura e i vari ruoli
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
Tutte e tre le procedure si compongono di diverse fasi:
👉 1. studio del caso e valutazione
👉 2. predisposizione del piano
👉 3. istanza all’occ di nomina del gestore
👉 4. presentazione del piano all’occ
👉 5. deposito del piano in tribunale e successiva omologa
👉 6. epilogo e benefici
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➡️ In italia le procedure esecutive (pignoramento dello stipendio, del conto corrente, dei mobili e della casa) sono lente e macchinose.
Questo, se per il creditore è un tasto dolente, va però a vantaggio del debitore, che ha più tempo prima di vedersi aggredire e perdere il bene a causa dei suoi debiti.
🆘 Ora però tutto questo sta per finire!
Con il Recovery Plan le procedure verranno accelerate e più velocemente si arriverà all’asta o all’udienza in cui il bene sarà perso per sempre!
⚠️ Spesso però la casa viene venduta all’asta ad un prezzo molto più basso del suo reale valore e quindi le persone si ritrovano senza casa e con ancora una parte (anche molto alta) dei debiti da pagare!
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➡️ il contesto economico in cui viviamo porta sempre più persone a comprare a rate:
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E la lista potrebbe continuare all’infinito.
💰 Sicuramente è molto pratico dividere le spese in piccole rate, così da potersi concedere, finalmente, qualcosa che desideriamo da tempo.
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Tre possibili procedure e risultati
La legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede tre differenti procedure di composizione della crisi:
1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione
Ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore
Funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso, ossia ai consumatori.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore
Il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
L’esdebitazione
All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
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Chi può accedere alla procedura?
Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.
I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
✅ I soggetti che possono usufruire della procedura sono:
👉 1. consumatore
👉 2. imprenditore agricolo;
👉 3. c.d. start up innovativa.
👉 4. imprenditore sotto soglia art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
👉 5. imprenditore sopra soglia art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
👉 6. imprenditore cessato;
👉 7. socio illimitatamente responsabile;
👉 8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
👉 9. società professionali ex L. 183/2011;
👉 10. associazioni professionali o studi professionali associati;
👉 11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
👉 12. enti privati non commerciali.
❌ Non può accedere ❌ :
❌ 1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
❌ 2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
❌ 3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
❌ 4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
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Fonte https://www.il sussidiario.net
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L’OCC e il Gestore della crisi
La norma prevede che, per poter accedere ai benefici della norma, il debitore si avvalga dell’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e di un Gestore della crisi:
👉 L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza
👉 Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni
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