Avvocato Manuela Peroglio
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quando una cliente ti ringrazia dal profondo dicendo che sono una professionista attenta e meticolosa.
Buonasera a chi mi legge.
Da un pò pensavo di pubblicare articoli di Legge o spunti per dare qualche informazione utile a chi segue la mia pagina.
Partiamo con il primo argomento... Multe stradali.
Hai ricevuto una multa e sei certo di non aver commesso tale violazione? Ritieni che sia ingiusta o che il verbale contenga errori? Puoi attuare il ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace. Ecco tutto quello che devi sapere!
Per prima cosa è bene ricordare che le multe sono delle vere e proprie sanzioni amministrative, applicate in caso di violazione del Codice della Strada: di conseguenza, raramente si possono trovare delle giustificazioni. Se ritieni di essere stato vittima di una sanzione ingiusta, allora puoi fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Il ricorso è l’atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli. Ecco i passi da fare a seconda della strada che intendi percorrere.
In quali casi puoi presentare ricorso?
Esistono una serie di casistiche dove puoi contestare una multa e procedere con il ricorso:
• quando è presente un vizio di forma (errata indicazione del modello per esempio);
• consegna di un un doppio verbale in merito alla stessa infrazione;
• la mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data dell’infrazione, non del successivo accertamento) o 150 giorni (se residente all’estero);
• quando gli apparecchi che rilevano l’infrazione non sono omologati;
• verbale incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;
• mancanza di segnaletica dell’autovelox;
• se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico e non riguarda sosta e/o fermata del mezzo;
• nuova notifica del verbale anche dopo il pagamento;
• notifica al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà.
Altri casi particolari di cui solo un avvocato può dirvi se sono contestabili oppure no dopo disamina dei verbali e delle norme del Codice della Strada. Ad es. essere passati più volte in zona ztl in pochi minuti o aver commesso la stessa infrazione nello stesso luogo in un arco temporale ridotto.
Contestare una multa presso il Prefetto:
Il ricorso al Prefetto, disciplinato dall’articolo 203 del D.lgs. del 1992, prevede la possibilità di fare opposizione alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (da quando arriva a casa).
Per quanto riguarda le modalità del ricorso, puoi procedere anche senza legale con l’invio di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Prefetto o indirizzata al comando di polizia municipale o all’ufficio dell’organo accertatore.
È necessario inoltre allegare copia del verbale e il materiale utile a supportare la richiesta (ad esempio le fotografie). Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto tramite ordinanza può dichiarare di accogliere o rigettare le ragioni del ricorso presentato, ossia può annullare la multa o condannare il ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio della multa, spiegando le motivazioni della sua decisione.
Il soggetto avrà tempo 30 giorni di tempo per pagare la multa.
Contestare una multa presso il Giudice di Pace:
Il ricorso al Giudice di Pace, disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (di fatto metà dei giorni rispetto al Prefetto).
Il ricorso al Giudice di Pace è un procedimento civile ossia un atto giurisdizionale e come tale implica dei costi (marca da bollo e contributo unificato il cui importo varia a seconda del valore della multa). La domanda di ricorso deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Vanno allegate, oltre alla copia originale del ricorso, la fotocopia dei documenti che si vogliono sottoporre all’esame del Giudice, copia del documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta del pagamento del contributo unificato e dell’imposta di bollo.
Visionati gli atti, il Giudice di Pace potrà ordinare il ricorso inammissibile, convalidare la sanzione tramite un’ordinanza se il ricorrente non fosse presente, annullare la multa in parte o in toto, rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo delle previsione edittale.
Non è necessaria la presenza di un avvocato: la stessa diventa però indispensabile se il Giudice di Pace rigetta il ricorso. In questo caso, infatti, ci si può ancora rivolgere a un tribunale e l’assistenza legale è d’obbligo. Il tempo per il pagamento della sanzione a seguito della sentenza è di 30 giorni dalla notifica.
Posso contestare una multa passati 30 o 60 giorni dalla notifica?
In linea di massima la risposta a questo dubbio è no. La multa va contestata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni o davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla data in cui la si è ricevuta o ritirata in posta. Se non viene ritirata in posta si verifica la così detta “compiuta giacenza” ed allora i termini decorrono da questa data.
Può però capitare che la multa non venga mai notificata (perché spedita all’indirizzo sbagliato, ad esempio) e che l’automobilista rimanga nella totale inconsapevolezza della contravvenzione. In questo caso, non avendo mai ricevuto l’atto, sarà possibile contestarla successivamente, ad esempio quando arriverà la cartella esattoriale di Equitalia. Impugnando la cartella si potrà rilevare il mancato ricevimento della multa e la decorrenza dei termini entro cui questa doveva esser portata a conoscenza dell’automobilista, ottenendo in questa sede l’annullamento della sanzione.
Nota: nell'articolo ho scritto che il ricorso al Prefetto è gratuito e per il ricorso al Giudice di Pace vi sono le marche da bollo e il contributo unico da pagare, ma ovviamente se per far ciò vi rivolgete a un legale, dovete anche conteggiare il preventivo dell'avvocato. Non si sa mai.. meglio specificare.
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Secondo il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 64 DEL 27 MAGGIO 2020, da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, salvo diverse regolamentazioni dei Sindaci relative al proprio territorio comunale, è previsto l'obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto del territorio regionale, ma solo all’interno dei centri abitati e nelle aree commerciali.
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