Avv. Mariastella Fedele

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L’esperienza professionale, la continua formazione, tramite master e/o corsi di alta formazione, permettono di essere sempre al passo con “le novità giurisprudenziali” e di offrire spunti di riflessione e dialogo agli interlocutori.

13/07/2022

Link per diretta streaming evento Bossetti
https://fb.me/e/1AKXy4u40

Tacchi a spillo per fare la spesa? Il supermercato non risarcisce per la caduta 02/02/2022

Cassazione 3046/2022
Buona lettura 🤔

Tacchi a spillo per fare la spesa? Il supermercato non risarcisce per la caduta Dalla caduta della sposa con tacchi vertiginosi a quella della signora agée con uno stiletto anni 30 per la festa in maschera, all’ultima sentenza sul supermarket: la scarpa troppo alta allontana il risarcimento

23/01/2022

++++ IMPORTANTE ++++

Su vostra richiesta si preferisce rispondere con unico post.

La pagina non è stata aggiornata, con i recenti spunti giurisprudenziali, o con “piccole pillole” di diritto, per motivi personali e di lavoro.

Impegni di lavoro hanno determinato le priorità ed il tempo scarseggiava.
Tuttavia ... Nessuna vostra richiesta è rimasta inevasa. Messaggi chiamate ed email.
Nulla rimasto inevaso!
Sempre attivi i numeri personali e sempre in prima linea con il :Il Coraggio

Sono in arrivo alcune novità ed alcuni cambiamenti.

Tra queste vi è il ritorno della Dottoressa :Rosaria Salamone che riprenderà a curare anche questa pagina.

Vi è anche il diario di alcune vicende professionali ( diario di un processo) e storie di donne e uomini coraggiosi ( che ogni giorno sono con noi in trincea) e che sono parte de il coraggio.

Tanti piccoli cambiamenti.

Le battaglie sono tante, ci si muove continuamente e non ci ferma mai!

Grazie.

+++++

07/12/2021

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell’individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l’acquisto di quelli compresi nel “modello 72” dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole “surplus” di afflittività del regime carcerario differenziato.


Si invita a leggere il contributo su cammino di diritto

07/12/2021

In tema di circolazione stradale, in caso di tamponamento da tergo opera la presunzione di non rispetto distanze di sicurezza e si segnala ordinanza numero 38078 della Cassazione sezione Civile.

Per approfondire si invita alla lettura del commento su puntodidiritto.it

07/12/2021

BANCARIO FINANZIARIO
Mutuo
La domanda: interessi corrispettivi e moratori si sommano?

Il Tribunale di Palmi lo esclude perché si tratta di grandezze disomogenee che hanno differenti funzioni (sentenza n. 955/2021)

23/11/2021

La cronaca di oggi

Suicidio assistito, primo sì in Italia: autorizzato per uomo tetraplegico da 11 anni.

Cosa ne pensate?

23/11/2021

La disoccupazione spetta anche ai detenuti che lavorano dentro il carcere. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano che ha condannato l'Inps a corrispondere la Naspi, il sussidio dell'ente previdenziale per chi ha perso un impiego, a un detenuto.

"È una decisione molto importante - commenta Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano - perché tante persone si erano viste negare questo fondamentale sostegno al reddito in seguito a una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, poi avallata dall'Inps. Ora viene fatta finalmente chiarezza su un punto inderogabile: al detenuto deve essere assicurato lo stesso trattamento economico e previdenziale cui hanno diritto i cittadini liberi e non è possibile occultare questo diritto con la 'finzione' che il lavoro penitenziario rientri nell'ambito di altre attività 'ricreative' che si svolgono all'interno del carcere. Il lavoro è lavoro per tutti".

02/11/2021

NUOVE TECNOLOGIE

Offese sullo ‘‘stato’’ di WhatsApp è diffamazione

La Cassazione si è pronunciata ancora una volta sulle conseguenze penalistiche dell’uso improprio dell’app di messaggistica con la sentenza n. 33219/2021.

01/11/2021

Telefonini in carcere, prima applicazione del reato ex art. 391-ter c.p.

Primo caso da quando è stato introdotto nell'ordinamento l'articolo 391-ter del codice penale che punisce l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti

Per info si consiglia lettura : studio Cataldi

23/10/2021

Bonifico con causale prestito: la somma va restituita?

Per la Cassazione la somma trasferita con bonifico con causale "prestito" può considerarsi a titolo di mutuo se non emerge un'altra, diversa e plausibile per il versamento

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 27372/2021

Fonte studio cataldi con commento e articolo sentenza

14/09/2021

In caso di inadeguate condizioni di conservazione di prodotti in vendita (nel caso di specie si trattava di una pescheria): vi è responsabilità non solo del titolare dell'esercizio commerciale ma anche anche del dipendente addetto alle vendite.

Cass., Sentenza n. 20937/2021

21/06/2021

CONSUMATORI 
In caso di inadeguate condizioni di conservazione di prodotti in vendita (nel caso di specie si trattava di una pescheria): vi è responsabilità non solo del titolare dell'esercizio commerciale ma anche anche del dipendente addetto alle vendite.

Cass., Sentenza n. 20937/2021

21/06/2021

DIRITTO PENALE

Eutanasia- tribunale di Ancona

In mancanza di una legge del Parlamento il giudice marchigiano applica i principi della sentenza Cappato della Corte costituzionale al caso di un uomo tetraplegico

Il Tribunale di Ancona, applicando i principi della Sentenza Cappato della Corte Costituzionele, riconosce per la prima volta il diritto al suicidio assistito di un giovane uomo tetraplegico. In mancanza di una legge del Parlamento, la giurisprudenza completa il suo corso nel riconoscimento del nuovo diritto a morire.

Si invita a leggere approfondimento su portale Altalex

15/06/2021

Importante novità in tema di circolazione e livello alcol

Secondo la Corte, anche la fermata è una fase della circolazione e quindi anche con il veicolo fermo non si possono superare le soglie di concentrazione di alcol nel sangue previste dall'art. 186 del codice stradale.

Stabilito “Cass. Pen. ordinanza 25 marzo 2021, n. 11557”

15/06/2021

Costretto ai domiciliarie e assente al controllo: il presunto malfunzionamento del citofono non è una giustificazione.

Cass., sentenza n. 22085/ 2021

10/06/2021

Il Conducente è responsabile anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce.

Condanna per omicidio colposo per chi, che nei pressi della fermata di un autobus, non rallenta e investe un pedone.

Cass. n. 20912 /2021

26/05/2021

Notifica
Atti tributari
Assenza destinatario e prova

“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima"

Questo è quanto stabilito dalla sentenza 23 febbraio – 15 aprile 2021, n. 10012

26/05/2021

Spetta al prefetto applicare le sanzioni accessorie quando il reato di guida in stato di alterazione è estinto per esito positivo della prova così ha deciso la Cassazione penale con la sentenza n. 17779/2021.

Fonte e lettura:
Altalex

15/05/2021

La Corte costituzionale con la sentenza n. 98/2021 in tema di rapporto tra lo stalking familiare ex art. 612 bis, secondo comma, c.p. e il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. ha ribadito il principio per cui il divieto di applicazione analogica della legge penale a sfavore del reo “costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo della legge”. Pertanto, il reato di maltrattamenti in famiglia presuppone che le condotte abusive siano compiute nei confronti di una persona della stessa “famiglia”, oppure di una persona “convivente”, mentre il reato di stalking richiede che le condotte vengano compiute nei confronti di persona che sia o sia stata legata all’autore da una “relazione affettiva”.

Fonte: cammino di diritto

Responsabile il medico che non riconosce un infarto atipico 15/05/2021

“L'infarto (come molte altre patologie) si presenta con sintomi atipici e il medico che non lo riconosce, nonostante dei segnali di allarme, incorre in responsabilità medica”

Corte di cassazione sentenza numero 16843/2021

Per approfondire

https://www.google.it/amp/s/www.studiocataldi.it/amp/news.asp%3fid=41884-responsabile-il-medico-che-non-riconosce-un-infarto-atipico

Responsabile il medico che non riconosce un infarto atipico Non di rado l'infarto si presenta con sintomi atipici e il medico che non lo riconosce nonostante dei segnali di allarme incorre in responsabilità

Pensioni: aumento dell’anzianità contributiva per il part-time verticale 15/05/2021

Buona lettura!

Inps e contributi.
Guida.

Pensioni: aumento dell’anzianità contributiva per il part-time verticale Con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021, l’Inps ha recepito la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2021.

15/05/2021

Tributario. Notifica a mezzo Pec.

Continua e si conferma l’orientamento che nega la validità della notifica di atto esattivo a mezzo Pec.

Sempre sostenuta dalla scrivente.

CTP Roma 5579\2021-Depositata il 14.05.2021 .

La Commissione Tributaria Provinciale romana continua nella sistematica demolizione delle notifiche degli atti esattivi\esecutivi del Concessionario spediti a mezzo Pec da
un indirizzo che non e’ certiofcato e non e’ presente nei Pubblici Registri non ritendendo possibile l’applicazione di cui all’art 156 c.p.c. anche nel caso di rituale impugnazione del’atto cosi’ illegittimamente notificato.

Ammettendo la legittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec anche con
estensione diversa da quella voluta dal legislatore, tale notifica deve essere, comunque, ritenuta illegittima/inesistente nei confronti della ricorrente dacché, come si evince dall'allegata relata di notifica, proviene dal sito "[email protected]", indirizzo PEC non presente nei pubblici registri validi ex lege ai fini in esame.
In proposito, infatti, va qui ribadito, a seguito della produzione documentale di controparte, che è insanabilmente viziata e nulla tale notifica, in quanto l'Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui all’elenco ufficiale IPA(Elenco Pubbliche Amministrazioni), ossia [email protected], bensì un ignoto indirizzo [email protected] che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già ritenuto irrituale e illegittima.
In tema di notifica a mezzo PEC, d'altronde, l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 recita: "a decorrere dal15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto", ovvero "IPA", "Reginde", "Inipec".
Detta illegittimità - identica a quella del caso de quo - è stata rilevata proprio dalla Commissione
Tributaria Provinciale Roma - Sez. 38 -Sentenza 601/2020 del 17.01.2020: '"'in effetti l'ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec de/151212018 con cui ha notificato dall'indirizzo PEC [email protected]" la cartella per cui è lite.
Peraltro, detto indirizzo, non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell'elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) - né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione.
né nella pagina della CCIIAA.
La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l'Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è state trasmesse da un indirizzo P EC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli''.
La giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente è stata ribadita dalla Suprema Corte in materia di notifica di atti civili, con la recente ordinanza n. 17346/19, dove ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio "indirizzo di posta elettronica certificata" non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell'art. 3-bis,Legge n. 53/94.
L'A dER in sede di memoria di costituzione in giudizio non ha documentato la legittimità della
notifica dell'atto impugnato nei modi e nelle forme previste dal legislatore ma ha solo depositato la copia dell'avvenuta spedizione e consegna dell'atto nell'indirizzo pec del contribuente.

11/05/2021

Importante: Ergastolo ostativo

depositata l'ordinanza della Corte Costituzionale (n. 97/2021) con cui è stato disposto il rinvio di un anno per consentire al Parlamento di intervenire. «La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali».

24/04/2021

Cassazione penale, V Sezione, 11 marzo 2021, n. 9790

La V Sezione affronta il tema della nullità conseguente all'omessa notifica del verbale di udienza contenente la data di rinvio, sia con riferimento all'ipotesi in cui l'impedimento legittimo sia invocato dal difensore, sia nel caso in cui riguardi l'imputato.

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