Avvocato Claudia Covani

Avvocato Claudia Covani

Partner Professional di Progetto24Ore Avvicati nella materia recupero crediti e procedure esecutive.

25/05/2021

CLAUDIA COVANI
AVVOCATO CIVILISTA

Chi sono?
👋🏼 Buongiorno sono Claudia Covani, ho 32 anni e sono avvocato dal 2016.

Cosa faccio nella vita?
🧑 Appena laureata ho iniziato a fare pratica in diversi studi legali. Una volta ottenuto il titolo di avvocato mi sono specializzata in recupero dei crediti commerciali e condominiali e procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Attualmente presto anche consulenza legale nelle operazioni di saldo e stralcio immobiliare e nell'acquisto di immobili all'asta.

Il mio punto di forza?
🥇 Il mio punto di forza sono le competenze acquisite e certificate; l'ascolto del cliente e delle sue necessità per garantirgli la soluzione migliore e un risultato concreto.

Perchè BNI?
📈 Ho scelto di far parte di BNI perché credo che aiutando gli altri aiuti te stesso e perché desidero creare nuove opportunità e relazioni professionali solide e durature.

📞 3385279356
✉️ [email protected]

Partner 24 ORE 17/05/2021

Partner 24 ORE

Mediazione obbligatoria: dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere grava sul creditore 19/09/2020

Mediazione obbligatoria: dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere grava sul creditore Decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, se il creditore non attiva la mediazione il decreto è revocato (Sezioni Unite n. 19596/2020).

Pignoramenti riprendono dal 15 ottobre: quali beni sono a rischio 16/09/2020

Pignoramenti riprendono dal 15 ottobre: quali beni sono a rischio Lo stop ai pignoramenti deciso in seguito all'emergenza coronavirus sta per finire: dal 15 ottobre 2020 si torna alle regole ordinarie. Ecco quali beni non si possono espropriare.

ECOBONUS AL 110%: IL VIA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI | Studio Legale Carrà Gaini, avvocati a Varese e Milano 26/08/2020

ECOBONUS AL 110%: IL VIA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI | Studio Legale Carrà Gaini, avvocati a Varese e Milano Tempo di lettura: 3 minutiIl Governo italiano, tra le misure adottate per rilanciare l’economia e, in particolare, il settore edilizio fortemente danneggiato dell’emergenza sanitaria causata dal covid-19, ha potenziato alcune agevolazioni fiscali, fruibili in relazione a specifici interventi di ...

24/05/2020

Sfatiamo qualche mito: LA CARTELLA ESATTORIALE NON SI PRESCRIVE.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020, afferma che non si prescrive “la cartella”, ma si prescrivono i tributi/contributi/sanzioni in essa elencati, secondo i rispettivi termini di prescrizione previsti dalla legge per ogni singola voce.
La cartella esattoriale non si prescrive, ma perde efficacia se l’agente della riscossione non esegue la cartella entro un anno dalla notifica. Ciò non significa che le somme pretese svaniscano nel nulla: tali importi, continuano ad essere dovuti, salvo che non maturi la loro prescrizione. Solo che per iniziare un’azione esecutiva nei tuoi confronti, trascorso un anno dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione dovrà prima rinotificarti la cartella.
Ma quando matura la prescrizione? I contributi INPS, così come una sanzione del codice della strada, un tributo locale, una sanzione tributaria, si prescrivono in cinque anni, mentre IRPEF, IVA e IRAP si prescrivono in dieci. Unica eccezione alla regola della prescrizione diversificata per tributo si avrà nel caso in cui il contribuente abbia fatto ricorso contro l’atto amministrativo ed il giudizio si sia concluso con una sentenza definitiva di rigetto, almeno parziale, dell’impugnazione: in questo caso, indipendentemente dal termine “originario", la prescrizione del credito salirà sempre a 10 anni e decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza.

19/05/2020

L'EMERGENZA COVID-19 ESENTA IL DEBITORE

Il Tribunale di Napoli è intervenuto su una proposta di dilazione del credito residuo vantato da un istituto bancario nei confronti di un privato per l’acquisto di un immobile destinato a prima casa, con la previsione di una rateazione di pagamento a cui il debitore aveva regolarmente adempiuto fino a febbraio 2020. A seguito della crisi derivante dall’emergenza COVID-19, il debitore licenziato non ha potuto proseguire l’esecuzione del piano secondo le scadenze previste.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza della sezione VII del 17 aprile 2020, ha stabilito che “l’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione”.
Pertanto, è ammessa la domanda di modifica dei termini e delle modalità del piano da parte del debitore che ha subito una riduzione delle sue possibilità economiche a causa dell’emergenza COVID-19, a condizione che l’impedimento sopravvenuto non sia a lui imputabile e che la domanda sia meritevole di tutela, oltre che effettivamente fattibile.

18/05/2020

IL NUOVO ECOBONUS PREVISTO DAL DECRETO RILANCIO

L’incentivo previsto dal Decreto Rilancio consiste nella detrazione pari al 110% per gli interventi legati al miglioramento della classe energetica, alla riduzione rischio sismico e ai lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici.
-Puoi utilizzare l’Ecobonus 2020 – 2021 in uno di questi due modi: 1) recuperando le spese fatte tra il 2020 e il 2021 con la detrazione nella dichiarazione dei redditi, da ripartire in 5 rate, una ogni anno e dello stesso importo; 2) con uno sconto immediato in fattura di importo pari alla detrazione, da parte di chi svolge i lavori. Quest’ultimo potrà poi recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta con facoltà di cedere successivamente il credito d’imposta ad una banca che liquiderà l’impresa.
-Non è vero che “TUTTI possono accedere all’Ecobonus”: ad usufruire del bonus possono essere solo persone fisiche che non esercitino attività di impresa, arti o professioni. Sei escluso se sei una persona giuridica, se possiedi uno studio, un negozio, un laboratorio.
-Puoi richiedere l’incentivo solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
-L’incentivo è destinato solo «agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale». Significa che per accedere al bonus l’intervento deve riguardare le abitazioni principali (in condominio o indipendente) e non anche le seconde case, a meno che queste ultime non facciano parte di un condominio. Ad esempio, se possiedi una villetta che utilizzi come casa di vacanza o affitti non avrai diritto al bonus. Se la seconda casa è in condominio invece sì avrai diritto al bonus.
-Inoltre, gli incentivi riguardano condomini o unità abitative indipendenti, NON in costruzione.
-Puoi utilizzare il bonus solo per interventi di grande entità e non per singoli interventi come la ristrutturazione del bagno o la sostituzione di una caldaia! Non puoi, ad esempio, accedere al bonus per rifare solo gli infissi, ma puoi se vengono fatti nell’ambito di un intervento più ampio (sostituzione caldaia condominiale) collegato a quest’ultimo (con il fine di ridurre la dispersione di calore).
-Puoi avere accesso alla detrazione se gli interventi da fare apportano un «miglioramento di almeno due classi energetiche o, il conseguimento della classe energetica più alta» da dimostrare con l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciata dal tecnico abilitato.

17/05/2020

SONO SOSPESE FINO AL 30 OTTOBRE 2020 LE PROCEDURE ESECUTIVE PER IL PIGNORAMENTO IMMOBILAIRE CHE RIGUARDANO L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE

Al fine di proteggere temporaneamente i debitori esecutati in considerazione dell’attuale stato di incertezza e difficoltà, i pignoramenti della prima casa sono sospesi fino al 30 ottobre 2020.
Lo dice così l’art. 54-ter del decreto Cura Italia: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La sospensione vale su “tutto il territorio nazionale” e si riferisce soltanto all’abitazione principale del debitore, cioè dove egli ha la sua residenza effettiva. Va chiarito che la sospensione non riguarda solo la “prima casa”. Quando si parla di “prima casa” ci si riferisce alla prima casa di proprietà. L’abitazione principale del debitore non è necessariamente la “prima casa di proprietà”; PUò essere sì la prima casa acquistata, ma può anche essere una seconda o terza casa di proprietà.
La norma inoltre si riferisce alla sospensione “di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare” e pertanto riguarda tutti i procedimenti esecutivi, sia quelli in corso sia quelli non ancora iniziati, che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Sono sospesi tutti i pignoramenti, indipendentemente dal fatto che il creditore sia una banca o un altro soggetto creditore.
Per quanto riguardo la durata della sospensione di queste procedure esecutive, la norma è chiara: fino al 30 ottobre 2020 le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare sono bloccate. La sospensione della procedura esecutiva però non è automatica, è bene comunicare al Giudice dell’esecuzione - che non è tenuto a verificare in via autonoma se l’immobile pignorato è l’abitazione principale del debitore - che l’esecuzione rientra nell’ipotesi di cui all’art. 54-ter chiedendone la sospensione fino al 30 ottobre 2020.

11/05/2020

L’Avv. Claudia Covani è operativa per tutti i suoi assistiti e per i nuovi clienti nel pieno rispetto di tutte le regole del DPCM.
Gli appuntamenti in studio, al momento, sono sospesi ed avverranno tutti a mezzo Skype e telefono.
Le consulenze e i pareri verranno resi a mezzo e-mail, ma rimango sempre reperibile telefonicamente.
Per ogni informazione potete contattarmi inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]

07/05/2020

IL FONDO "SALVA CASA".

Il Fondo Salva Casa è stato introdotto dal nuovo art. 41-bis del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019.
La norma prevede che se la prima casa di abitazione del debitore consumatore sia oggetto di una procedura esecutiva immobiliare avviata da una banca o società veicolo creditrice ipotecaria di primo grado, il debitore potrà, al ricorrere di specifiche condizioni, ottenere una rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, questo potrà essere concesso a un suo parente o affine fino al terzo grado. Una volta verificato che sussistono le condizioni per accedere al Fondo Salva Casa, il giudice dell'esecuzione dovrà sospendere l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Ma quali sono le condizioni necessarie per poter accedere al Fondo salva Casa?
Contattaci per verificare se esiste una soluzione nel tuo caso.

05/05/2020

COSA SI INTENDE CON IL TERMNE NPL?

Gli NPL (Non Performing Loans) sono i cd. crediti deteriorati detenuti dalle banche che i debitori non riescono più a ripagare in modo regolare o del tutto. In pratica, sono tutti i crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di scadenza sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale. Il termine NPL rappresenta una macro categoria di crediti che comprende diverse micro categorie con diverso grado di deterioramento. In applicazione del regolamento UE 227/2015 la Banca d’Italia ha previsto una nuova classificazione degli attivi deteriorati:
1) le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate da oltre 90 giorni;
2) le inadempienze probabili (i cd. "unlikely to pay" o UTP) che sono crediti per i quali la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza dover ricorrere ad azioni esecutive. Solitamente si tratta di crediti di aziende finite in temporanea difficoltà.
3) le sofferenze che rappresentano per l’istituto bancario la più grave forma di credito deteriorato. In questa categoria vengono ricomprese i crediti che la banca vanta verso soggetti debitori che si trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.
La classificazione di un credito tra quelli in "sofferenza" implica una valutazione da parte dell'intermediario della situazione finanziaria del cliente. La “sofferenza” non va confusa con il semplice ritardo nei pagamenti, in quanto il semplice ritardo nei pagamenti non è condizione sufficiente per la segnalazione della sofferenza alla Centrale dei Rischi o nel bilancio dell’intermediario finanziario.
Per il sistema bancario italiano il totale dei "non performing loans" ha raggiunto livelli imponenti. I crediti in sofferenza (npl) pertanto rappresentano un peso non indifferente per le banche. In più, la lentezza del sistema giudiziario italiano determina tempi di riscossione dei crediti molto lunghi e la politica creditizia adottata da alcuni istituti di credito rende in alcuni casi improbabile o addirittura impossibile recuperare il credito. Per questo, le banche ricorrono sempre più alle operazioni di cessione dei crediti per recuperare più celermente i propri crediti in sofferenza.

Website