Asso Tutela Indebitamento

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Photos from Asso Tutela Indebitamento's post 14/04/2024

La Verità celata nello sviluppo del piano di ammortamento dei Mutui e dei Leasing.

Egregi Giudici, della Suprema Corte di Cassazione, delle Corti di Appello e dei Tribunali di Civili.

La risposta matematica che dimostra inequivocabilmente che il DEBITO RESIDUO è un MONTANTE COMPOSTO foriero di interessi composti e ANATOCISTICI la troviamo contenuta nell’articolo 3 comma 2 del DECRETO MINISTERIALE del 8/7/1992 .

Modalità di calcolo presente a tutt’oggi nei nostri finanziamenti rateali.

Dopo 20 anni dal 4/11/2004 gli stessi principi giuridici che hanno consacrato la fine della querelle in tema di anatocismo nei conti correnti li si trovano sul tavolo del Supremo Collegio a S.U. a composizione diversa da allora.

La risposta che ci aspettiamo “in punto di diritto” circa l’elemento di determinatezza contrattuale dei mutui, passa dalla presenza o meno del piano di ammortamento allegato al contratto.

Piano di ammortamento che cela la vera composizione del DEBITO RESIDUO e, quindi, della sua natura di montante composto, foriero di interessi composti e anatocistici in violazione di norma imperativa ex art.1283 c.c.

“Il piano di ammortamento stabilisce il criterio per determinare la RATA e il Debito residuo” pag 9 della guida Bankit.

Quindi, decisione molto più intricata rispetto a quanto emerge dal contenuto tecnico (errato) richiamato nella relazione della Procura Generale di Cassazione.

Per questo motivo si propone un seminario di confronto delle due tesi presso la Suprema Corte dove gli Ermellini potranno ascoltare.per poi decidere in piena autonomia.

In attesa, ricordo webinar del 17/4/24 ore 15:00 in diretta senza necessità di link dalla pagina FB del CENTRO DIRITTO BANCARIO

Per chi ha dubbi in allegato le prove !

07/04/2024

1. BANCA D’ITALIA: ANATOCISMO & INTERESSE COMPOSTO

Fonte Banca d’Italia:
https://lnkd.in/d54rRxqe

Anatocismo e interesse composto.
L'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta.
Gli interessi maturati si trasformano in capitale (in linguaggio tecnico si dice che si "capitalizzano") ossia sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto.

Il divieto di anatocismo
È importante sapere cos'è l'anatocismo; ancora più importante è sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.

Circolare Banca d’Italia agosto 2009 pubblicata sulla G.U. n. 170 del 10.09.2009
Capitalizzazione degli Interessi: Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.

La regola della capitalizzazione degli interessi composti è uguale indistintamente per le diverse forme giuridiche contrattuali che prevedono la maturazione degli interessi, mutuo, finanziamento, Leasing, apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture, prestito persona, cessione del quinto dello stipendio/pensione etc. etc.

il DEBITO RESIDUO, come il saldo del conto corrente, ha quindi natura di montante finanziario o montante composto, in quanto, per la regola della capitalizzazione degli interessi, conta gli interessi maturati nel periodo precedente, quindi, giuridicamente scaduti.

Calcolare gli interessi sul DEBITO RESIDUO ecco che si genera un effetto composto/anatocistico in violazione di norma imperativa ex. art. 1283 c.c.

Anche se si usa la formua dell'interesse semplice Cxixt? Assolutamente sì, perchè la base di calcolo è un montante composto. Tale formula è la stessa usata anche per calcolare gli interessi nel conto corrente.

Ora sono le 20:00 come a Salerno così come a Salerno non può valere una regola diversa del calcolo degli interessi

IO NON MOLLO

Ho trovato tra i documenti del CICR un Decreto Minsteriale molto interessante a sostegno della prova anatocistica INEQUIVOCABILE presente nel mutuo che pubblicherò nel corso della prossima settimana, datato 1992 con formula BANKIT. Formula poi tolta nei successivi DM perché dimostrava un USO in violazione di norma imperativa.
Ci vorrà una cammionata di MAALOX perché causerà parecchi mal di pancia ai TERRAPIATTISTI BANCARI e sollievo a chi non molla in tema violazione ex art. 1283 c.c

questo documento conferma due cose:
-una modalità “uso Banca “, come per i tassi “uso piazza”, in assenza di un uso normativo.
-una modalità in uso “alla francese” che come per il metodo amburghese nei c/c genera un effetto Anatocistico debellato con CICR 9/02/2000.
-modalità di calcolo per la determinazione contrattuale tolta come indicazione perché in contrasto con norma imperativa ex art 1283 c.c.
Questo documento è La PROVA CHE LO SAPEVANO E CHE LO SANNO DA SEMPRE lasciandoci giocare per 24 anni al gioco della “mosca cieca “, complici dei CTU ottusi che anziché “ far di calcolo” si sono limitati a svolgere il compitino coperti dall’alibi del metodo ricorsivo. Tale errore ha portato decisioni sbagliate e a creare la granitica giurisprudenza richiamata poi dagli stessi CTU.

lnkd.in

05/04/2024

ATLETICA LEGGERA

Non vorrei essere nei panni degli Emellini deputati a dirimere in punto di diritto la questione dell’ammortamento alla francese, perché tale decisione è irta di ostacoli tecnici, dove per superarli bisognerà avere spiccate doti atletiche nel “salto in lungo”, nel “salto in alto”, nel “ salto della cavalletta” o addirittura nei “tuffo carpiato con doppio avvitamento “ etc etc

Vediamo gli ostacoli

La granitica giurisprudenza si basa su una serie di consulenze tecniche d’ufficio “fatte a stampino” che contengono un errore madornale, anzi “una tassata madornale”:
- solo la rata è calcolata in regime di capitalizzazione a interesse composto, ma gli interessi sono semplici, perché calcolati sul debito residuo con la formula dell’interesse semplice.

Per capire l’errore che i due regimi finanziari insieme in un unica operazione non possono coesistere è come sostenesse che un Uovo di Pasqua è per gli ingredienti al cioccolato al latte ma il sapore effettivo è quello del cioccolato fondente.
I casi sono dure, o la ricetta è sbagliata o è il CTU inattendibile.

- non serve l’indicazione in contratto del criterio di determinazione dell’importo della RATA perché lo si può “desumere” dal PDA, così, come tutte le condizioni contrattuali pattuite

Ma se in modo superficiale si rapportano gli interessi al debito residuo si ha la parvenza di un interesse semplice, nel rispetto dell’articolo 821 c.c., mentre invece, risulta celato un regime di capitalizzazione a interesse composto con violazione ex art 1283 c.c.

- la Banca d’Italia prevede la specifica indicazione del criterio di determinazione della Rata.
Infatti, una condizione prima la sinpattuisce e solo dopo là si può applicare.

- la Banca d’Italia prevede che: SE nel caso di adozione del regime composto, facendo quindi sottointendere di un’altra possibilità di calcolo alternativa, per calcolare il
Tasso di interesse periodale si deve intervenire con una particolare formula di equivalenza intertemporale.
Infatti, se non si procede in tal senso si applicano in maniera surrettizia maggiori interessi.

- articolo 6 della Dlibera CICR 9/2/2000 è rivolta a tutti i finanziamenti

- Mutuo e c/c regolati alle stesse condizioni comportano identici risultati, sia di interessi corrispettivi che di effetto anatocistico

- Mutuo all’italiana non è in regime semplice ma anche lui in regime composto.

Poi ci sono altri ostacoli ma rispetto ai precedenti sono semplici pedane.

25/02/2024

I tassi di interesse dei mutui si sono triplicati nel giro di due anni, infatti, come sempre, il rialzo del mercato è molto più repentino rispetto la fase di tempo necessaria per una riduzione.

RIALZO DEI TASSI = maggior guadagno nell’immediato.

RIDUZIONE DEI TASSI = minor guadagno spalmato su un lungo periodo.

Ma c’è un altro fatto “esponenziale” in entrambe i due mercati: il metodo di calcolo degli interessi, in regime di capitalizzazione a interesse semplice o, guarda caso, il regime di capitalizzazione a INTERESSE COMPOSTO adottato nel 100% dei casi nei ns mutui, finanziamenti e Leasing.

La differenza dei due regimi finanziari è sostanziale, tanto è vero che non possono coesistere in una medesima operazione.

Infatti, a differenza del regime semplice dove gli interessi sono proporzionati al tempo, cioè maturano “ giorno per giorno” o più propriamente “periodo per periodo” (es 3x3= 9), il regime di capitalizzazione a interesse composto si DIFFERENZIA per il fatto che, al termine di ogni periodo il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati, in maniera tale che gli stessi producano ulteriori interessi nei periodi successivi, quindi “periodo SU periodo” (3)^3 = 27

Vediamo ora le definizioni usate.

TERMINE DI OGNI PERIODO = alla scadenza di ogni RATA o di ogni periodo di durata del finanziamento.

Infatti, perché si concretizzi il regime composto, abbiamo bisogno di un periodo di maturazione chiuso il quale si riparte, dove gli interessi producono altri interesi.

IL CAPITALE IMPIEGATO= DEBITO RESIDUO che assume tale definizione, in quanto, incorpora gli interessi maturati nel periodo precedente giunti a scadenza ,anche se risultano “pagati”.

Anche se tutto questo non lo si vede o meglio, cari Ermellini, non lo si “DESUME” da una semplice lettura del PDA, avviene pacificamente.

Individuato la natura di MONTANTE COMPOSTO del DEBITO RESIDUO possiamo capire come avviene la produzione degli interessi sugli interessi nel rispetto del regime di capitalizzazione composto adottato.

Quindi, cari Ermellini, ance se utilizziamo la fomula dell’interesse semplice per calcolare gli interessi sul Debito residuo, con natura di montante composto, non potremo certo snaturare gli effetti del regime di capitalizzazione a interesse composto adottato per costruire non solo la Rata ma tutte le sue componenti, debito residuo compreso.

Effetto collaterale della terapia “esponenziale” utilizzata nei mutui = abbiamo il coraggio di chiamarlo per nome “ANATOCISMO”.

Dopo il 1999 ed esattamente il
4/11/2004 le S.U. hanno messo fine all’uso praticato dell’anatocismo nei conti correnti, in quanto, nel saldo venivano “contati” gli interessi anche se addebitati.

27/02/2024: Stesso regime finanziario composto, stessa formula di calcolo, stessa natura di Montante composto, stesso effetto collaterale, con un Supremo Collegio Diverso ..

ATTENDIAMO ..!!

IO NON MOLLO

Ps. Trattori pronti!

26/07/2023
CARLO ORIANI on LinkedIn: USURA BANCARIA Per non fare lo struzzo nel verificare nei rapporti… 24/11/2022

Contribuisci anche tu a non far fare lo struzzo a chi su incarico del Giudice deve far emergere l’eventuale USURA nei contratti bancari ( troppo spesso presente)

CARLO ORIANI on LinkedIn: USURA BANCARIA Per non fare lo struzzo nel verificare nei rapporti… USURA BANCARIA Per non fare lo struzzo nel verificare nei rapporti bancari l’eventuale USURA Contrattuale ( troppo spesso presente), nel rispetto del recente…

CARLO ORIANI posted on LinkedIn 29/09/2022

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