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Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori - Pagina Ufficiale

Photos from AIAF Puglia's post 15/06/2024

✳️ 🔆Si è tenuto ieri, presso l’Auditorium della Scuola Forense del Tribunale di Taranto, il secondo incontro del Corso di DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA organizzato da Aiaf Puglia e Camera Penale di Taranto, che ha nuovamente riscontrato grande partecipazione di Avvocati presenti in Aula e collegati da remoto da ogni parte d’Italia.

✳️ 🔆Molto apprezzati gli interventi degli autorevoli e prestigiosi Relatori i quali, attraverso il costante rimando tra normativa penalistica e civilistica, hanno trattato con taglio multidisciplinare il tema dei reati di violenza domestica e di genere.

✅ 🗓️📌 Arrivederci al 20 settembre 2024 ore 15:00 per parlare di:
tutela economica della famiglia, delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570-570 bis c.p.), mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art. 388 c.p.), abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di incapaci (artt. 573 - 574 c.p.), sottrazione internazionale dei minori tra tutela penale e rimedi civili (art. 574 bis. c.p.) ed infine di effetti delle condotte penalmente rilevanti nei procedimenti de responsabilitate, con gli illustri Relatori

🔅dott.ssa Fulvia MISSERINI - G.I.P. /G.U.P. presso il Tribunale di Taranto

🔅avv. Tania RIZZO - Foro di Lecce - Socio onorario del LaPEC e Giusto Processo "Ettore Randazzo" Nazionale e Responsabile Sez. Lecce

🔅avv. Irene Margherita GONNELLI - Foro di Siena - Componente AIAF Puglia

🔅dott.ssa Paola MORELLI - Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

Modereranno l’incontro:
- avv. Mario FAZZINI - Foro di Lecce - Direttivo AIAF Puglia

- avv. Vincenzo MONTEFORTE - Foro di Taranto - Segretario Camera Penale Taranto

Photos from AIAF Puglia's post 12/06/2024

🗓️ venerdì 14 giugno 2024
🕒 dalle ore 15:00 alle ore 18:00
📍Auditorium Scuola Forense - Tribunale di Taranto

✳️ SECONDO INCONTRO del CORSO DI FORMAZIONE in DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA ✳️

🛑 Parleremo di maltrattamenti in famiglia, violenza domestica, condotte persecutorie (art. 572 c.p. e l'art. 612 bis c.p.), strumenti di tutela previsti dal nuovo "Codice Rosso", violenza assistita, violenza economica e vittimizzazione secondaria, ordini di protezione familiare ed effetti della violenza domestica nei procedimenti civili, nonché di violenza di genere e giustizia penale tra mito e storia, con gli autorevoli Relatori:

🔅dott.ssa Marzia CASTIGLIA - Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
🔅avv. Concetta GENTILI - Presidente AIAF Campania - già membro Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio
🔅dott.ssa Monica VELLETTI - Presidente Sezione Civile del Tribunale di Terni -membro Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio
🔅prof. Avv. Giuseppe LOSAPPIO - Ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento Jonico UNIBA.

Modereranno l’incontro:
- Avv. Maria Rita SALVATORE (Presidente Aiaf Puglia)
- Avv. Vincenzo VOZZA (Presidente Camera Penale di Taranto)

Photos from AIAF Puglia's post 01/06/2024

Grande partecipazione dell’Avvocatura, intervenuta in presenza e da remoto all’Incontro Inaugurale del Corso di Formazione sul “DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA “ organizzato da Aiaf Puglia e Camera Penale di Taranto, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati Taranto, della Scuola Forense di Taranto, del Dipartimento Jonico di Taranto - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Camera Penale di Lecce e della Camera Penale Brindisi"Oronzo Melpignano".

Molto apprezzato lo spessore degli interventi effettuati dagli autorevoli relatori ed il taglio tecnico, di impostazione teorico-pratica, dell’intero Corso.

Il Secondo Incontro si terrà venerdì 14 giugno presso l’Auditorium della Scuola Forense di Taranto a partire dalle ore 15:00

Photos from AIAF Puglia's post 19/05/2024

📌🟡 ✳️ AIAF Puglia Aiaf Puglia e Camera Penale di Taranto “Pasquale Caroli” sono liete di presentare il

⚖️ 📚 Corso di Formazione in “DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA” 📚⚖️

organizzato con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati Taranto, della Scuola Forense di Taranto, del Dipartimento Jonico di Taranto - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Camera Penale Brindisi"Oronzo Melpignano" e della Camera Penale di Lecce.

📌 🗓️ ⏰Il Corso, si articolerà in 6 moduli che si terranno IN PRESENZA 📍presso l’Auditorium della Scuola Forense del Tribunale di Taranto E DA REMOTO 💻 su piattaforma Zoom, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle seguenti date:
• 31 maggio 2024
• 14 giugno 2024
• 20 settembre 2024
• 4 ottobre 2024
• 25 ottobre 2024
•. 8 novembre 2024 (incontro conclusivo 📍presso la Sala Conferenze del Dipartimento Ionico UNIBA - via Duomo, Taranto).

👉🔍 Durante il Corso verranno trattati con un approccio teorico-pratico e alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali i reati endofamiliari più diffusi: dalla violenza domestica e di genere alle condotte persecutorie, dai delitti contro l'assistenza familiare ai reati di natura sessuale, dalla sottrazione internazionale di minori sino alle ipotesi delittuose di recente codificazione, nelle quali la condotta è posta in essere mediante l'uso di sistemi informatici o telematici.

👉🔍Verranno approfonditi, in chiave deontologica, i profili di responsabilità dell'avvocato difensore della persona offesa e dell'indagato/imputato nonchè dell'avvocato familiarista in genere, e verrà dedicato ampio spazio all'analisi delle principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia all’interno del codice di procedura penale, con cenni significativi ai punti di contatto, valorizzati dalla Riforma, tra strumenti di tutela della famiglia in sede penale e strumenti di tutela in ambito civile.

👉🔍Saranno inoltre illustrate, in chiave peritale, le modalità di esame ed audizione protetta dei minori vittime di reato in sede di incidente probatorio ed in fase dibattimentale e si analizzeranno, anche in una prospettiva de iure condendo, gli istituti di giustizia riparativa e di mediazione penale; saranno, in ultimo, forniti cenni sul processo penale telematico.

✳️🎯 Riconosciuti n.15 CREDITI FORMATIVI, di cui 2 in materia deontologica, per la partecipazione all’intero Corso.
✳️🎯 Riconosciuti n.2 CREDITI FORMATIVI per la partecipazione ad un singolo modulo.

📌 📎 👇Locandina, Programma del Corso e modalità di partecipazione, IN PRESENZA e DA REMOTO, in allegato e su 👉 https://aiaf-avvocati.it/evento.php?evento=576

✳️ NB: la partecipazione IN PRESENZA (obbligatoria per gli Avvocati del foro di Taranto) non necessita di preventiva ISCRIZIONE❗️🙋‍♀️🙋 Le presenze verranno rilevate in loco.

Pubblicate in G.U. le nuove linee guida sulla PMA: le principali novità 17/05/2024

Pubblicate in G.U. le nuove linee guida sulla PMA: le principali novità Le Linee Guida (Ministero della salute, Decreto 20 marzo 2024) in materia di procreazione medicalmente assistita sono emanate ai sensi dell'art. 7...

13/05/2024

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🟩 Le Sezioni Unite sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nei giudizi di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio🟩
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⚖️ Con sentenza n. 12946 del 13 maggio 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato, in coerenza con l’indirizzo tradizionale, il principio per cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Usa il link per leggere il testo integrale della sentenza👇👇👇
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:33180c38-45b8-4a43-9953-b14d3ce21b3b?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR28TTuWywgO285GynVSzlkJt_ilwJCI5EyVPX_gUHrgy8OUpAwRqyZGamQ_aem_Aas3Hhx92bEt79X5TSMONJm3vH38VrkdBkbJ2TtuCxXG5opJHdAQANItSjmDF55ed35TVDbFFyHXZIue5bobl9qk&mibextid=K35XfP

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06/05/2024

Siamo arrivati all’ultimo incontro di questo interessantissimo Corso di aggiornamento.

La riforma Cartabia nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie ad un anno dall’entrata in vigore: prassi applicative e profili di criticitá. Modulo VI 10 maggio 2024 ore 15:00

24/04/2024

✅ ✅✅. Aiaf Puglia è lieta di segnalare l’interessante incontro di studi che si terrà in presenza presso l’Auditorium della Scuola Forense del Tribunale di Taranto

🕒venerdì 24 maggio 2024 dalle ore 15:30 alle ore 18:30, dal titolo:

👉 “LA RIFORMA CARTABIA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI, PRIME PRASSI APPLICATIVE”.

📌 L’evento, che vedrà quali illustri relatori la Consigliera di Stato dott.ssa Annamaria Fasano ed il Vice Presidente Nazionale di AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, prof. Avv. Alberto Fi**ne, è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto con attribuzione di n.6 crediti formativi.

23/04/2024

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RIPARTIZIONE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
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🟩 In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. 🟩

⚖️ Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10359.

23/04/2024

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UNIONE CIVILE E RETTIFICAZIONE DI SESSO: RESTANO I DIRITTI DELLA COPPIA
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🟩 Nell'ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso.

⚖️ E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 66 del 22 febbraio 2024, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Il caso era stato sollevato dal Tribunale di Torino. 🟩

23/04/2024

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🟩 Maltrattamenti in famiglia - Art. 572 cp - Azioni omissive 🟩
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⚖️ Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 27 febbraio 2024 n. 8617
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere
Dott. ROSATI Martino - Consigliere
Dott. DI GERONIMO Paolo - Relatore
Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ay.Sp., nata in N il omissis
avverso la sentenza dell'8/3/2023 emessa dalla Corte di appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
lette le conclusioni formulate dall'avvocato Fr. Od., il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza assolutoria resa nel giudizio abbreviato svoltosi in primo grado, condannava l'imputata per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni dei due figli minori.

2. Nell'interesse della ricorrente è stato presentato un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa dell'imputata ricostruisce l'intera vicenda, ponendo in contrapposizione la sentenza di primo grado e quella di appello, valorizzando la valutazione probatoria contenuta nella prima.
Si sostiene, infatti, che la prova dei maltrattamenti sarebbe stata erroneamente dedotta dalle dichiarazioni rese dai figli dell'imputata.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una condotta maltrattante, mentre l'istruttoria aveva fatto emergere un mero quadro di disagio familiare, nell'ambito del quale emergevano le difficolta dell'imputata, essenzialmente a causa della sua dipendenza dall'alcol, di occuparsi adeguatamente dei figli minori. Ciononostante, non emergevano condotte abituali e volte ad imporre condizioni di vita familiari vessatorie, tanto più che i minori avevano riferito di sporadici ricorsi alla violenza fisica da parte della madre, essenzialmente legati ai momenti di maggiore criticità che si verificavano a causa dell'abuso di alcolici.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorso si sostanza in una lettura contrapposta delle decisioni di primo e secondo grado, volta a dimostrare la correttezza della sentenza assolutoria, chiedendo una sostanziale rilettura nel merito del quadro probatorio.
A ben vedere, infatti, non viene in alcun modo specificato quale sarebbe il profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza di appello, proponendosi esclusivamente una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
La Corte di appello ha dato atto che, a seguito di un intervento dei Carabinieri avvenuto nel 2018 su richiesta dei figli dell'imputata, venivano avviate le indagini sulle condizioni dei minori, nell'ambito delle quali emergevano fatti sicuramente qualificabili in termini di maltrattamenti in famiglia.
In particolare, i minori riferivano di essere frequentemente picchiati dalla madre, aggiungendo che spesso erano costretti a dormire nel pomeriggio, per poi seguirla nei bar durante il corso della serata, fino a tarda notte. Inoltre, si verificava anche che la madre, per effetto dell'abuso di alcolici, non era in grado di occuparsi dei minori, né della gestione della casa, al punto che i minori rimanevano sostanzialmente privi di assistenza e del tutto abbandonati a sé stessi.
I giudici di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, hanno ritenuto che il quadro complessivo risultante dalle dichiarazioni dei minori e, in parte, confermato anche dalle annotazioni di servizio redatte in occasione di due interventi delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'imputata, nonché dagli accertamenti svolti dai servizi sociali (cui era seguita la sospensione della potestà genitoriale), era dimostrativo della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nel giungere a tale conclusione, la Corte di appello si è espressamente fatta carico di fornire specifiche risposte alle diverse conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, sottolineando in primo luogo come il profilo della genericità delle dichiarazioni rese dai minori non era in alcun modo ravvisabile, né occorreva acquisire elementi di riscontro oggettivo che, in parte, erano comunque sussistenti.

La diversità di conclusioni tra la sentenza assolutoria e quella di condanna non dipende, pertanto, dalla diversa valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori, bensì dalla qualificazione giuridica che è stata data alla condotta.

A tal riguardo si ritiene pienamente condivisibile la soluzione recepita dalla Corte di appello, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia ben può essere commesso anche imponendo ai familiari - nel caso di specie i figli minori in tenera età - un regime di vita connotato non solo dal frequente ricorso a violenze fisiche, ma più in generale improntato a un generale degrado nell'accudimento (sia pur con riferimento a diversa fattispecie, si veda Sez.6, n. 12866 del 25/1/2018, Rv. 272737).

A tal riguardo, infatti, deve precisarsi che il reato di maltrattamenti può essere commesso anche in forma omissiva, lì dove il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione a fronte di esigenze cui il minore non può altrimenti provvedere (Sez.6, n.4904, del 18/3/1996, Rv. 205035; Sez.6, n. 9724 del 17/1/2013, Rv. 254472).

Né è condivisibile la tesi del giudice di primo grado, secondo cui nella condotta dell'imputata non sarebbe ravvisabile la volontà di avvilire e sottoporre le persone offese ad un contesto di vita familiare degradante.

Invero, il reato di maltrattamenti, presupponendo il dolo generico, non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, Rv. 274341-02).

La reiterazione nel ricorso alla violenza nei rapporti con i figli, nonché l'abituale deficit di accudimento emerso, sono elementi di per sé dimostrativi della reiterazione di condotte idonee ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, sia sotto il profilo oggettivo che dell'elemento soggettivo del reato.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2024.

Photos from AIAF Puglia's post 14/04/2024

CONGRESSO NAZIONALE AIAF, Torino 12-13 aprile 2024.

Un primo bilancio, ad un anno dalla Riforma Cartabia

10/04/2024

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AUDIZIONE DEL MINORE
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🟩 Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito. 🟩

⚖️ Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9071.

Photos from AIAF Puglia's post 10/04/2024

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MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE A SEGUITO DI CESSAZIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO
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🟩 I principì della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al
genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro
contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con li concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass., n. 26875/23).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del
genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).🟩.

⚖️CASS. CIV., Sez. I, ordinanza n. 8892 del 4/04/2024

10/04/2024

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INTERCETTAZIONI E FONOREGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE DA PARTE DI UNO DEGLI INTERLOCUTORI =============================
🟩 La fonoregistrazione di una conversazione tra due interlocutori da parte di uno di essi non costituisca intercettazione: le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. c.p.p. consistono, infatti, nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato; la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo le disposizioni in materia di prova documentale, salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. 🟩

⚖️ CASS. PEN. N. 10079/2024

Suicidio assistito e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale di nuovo all’attenzione della Consulta 08/04/2024

Suicidio assistito e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale di nuovo all’attenzione della Consulta Il GIP di Firenze con l’ordinanza 17 gennaio 2024, n. 32 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art....

05/04/2024

Aiaf Puglia

𝐒𝐢𝐧𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐥’𝐎𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐴𝑙 𝑣𝑖𝑎 𝑙’𝑂𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖. 𝐼𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑖𝑜, ℎ𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 29 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙’𝑈𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝑎𝑣𝑟𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑’𝐴𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑠𝑢𝑑𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑎𝑣𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖.

https://aiaf-avvocati.it/articolo/1918/sinteticit-degli-atti-al-via-l-osservatorio-permanente

04/04/2024

Domani, su piattaforma Faad Pro, il IV incontro del Corso di Formazione sulle prassi applicative ed i profili di criticità del nuovo Rito in materia di Persone, Minorenni e Famiglie, ad un anno dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia, riservato ai Soci di AIAF Marche, AIAF Puglia, Aiaf Friuli Venezia Giulia, AIAF Veneto, AIAF Campania, AIAF Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio, AIAF Toscana, AIAF Umbria, AIAF Trentino Alto Adige, Aiaf Sardegna, AIAF Sicilia, Aiaf Liguria, AIAF MOLISE.

02/04/2024

𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐏𝐎𝐒𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐌𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐈𝐔𝐍𝐓𝐎: 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐍𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐋𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 “𝐏𝐄𝐍𝐀 𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐋𝐄”
𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛. 48, 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 25 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜, 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝐹𝑖𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 529 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑛’𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜.
https://aiaf-avvocati.it/articolo/1905/omicidio-colposo-del-prossimo-congiunto-infondate-le-questioni-sulla-pena-naturale-

28/03/2024

Aiaf Puglia AIAF Puglia

28/03/2024

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REVOCA ASSEGNAZIONE EX CASA CONIUGALE E REVISIONE CONDIZIONI DI DIVORZIO
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🟩 In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificato motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite.🟩

⚖️ CASS. CIV. ordinanza n.7961 del 24/03/2024

Photos from AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori's post 27/03/2024
Photos from AIAF Puglia's post 26/03/2024

La Presidente Nazionale AIAF avv. Cinzia Calabrese apre la sessione pomeridiana della Giornata di Studio odierna presso la sede del CNF su tema del TRIBUNALE UNICO PER LE FAMIGLIE.

25/03/2024

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥’𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢
𝐿’𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎̀ 𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝐺𝑖𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐵𝑖𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 (𝑈𝑛𝑖𝑣. 𝐶𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖), 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑐𝑐ℎ𝑒𝑡𝑡𝑎 (𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎) 𝑒 𝐶𝑖𝑛𝑧𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑒𝑠𝑒 (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝐼𝐴𝐹, 𝐴𝑣𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑀𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜) 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎̀ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙’𝐴𝑢𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑎 𝐷𝑎𝑚𝑖𝑎𝑛𝑜 𝐶ℎ𝑖𝑒𝑠𝑎 24 (𝑅𝑜𝑚𝑎).
https://aiaf-avvocati.it/articolo/1897/presso-l-autorit-centrale-italiana-a-roma-il-primo-incontro-del-ciclo-dedicato-alla-sottrazione-internazionale-di-minori

Diritto all’oblio oncologico, l’ennesimo ritardo italiano? 22/03/2024

Diritto all’oblio oncologico, l’ennesimo ritardo italiano? Il riconoscimento: una prima tutela contro le discriminazioni ai danni delle persone guarite.

21/03/2024

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SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
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🟩 In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno.🟩

⚖️ Cass. Civ. ordinanza n.7169/24.

21/03/2024

𝐀𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐄𝐉𝐍𝐢𝐭𝐚 𝟐.𝟎 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢
𝐼𝑙 19 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙𝑒 2024, 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑣𝑖𝑎 𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑙 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎, 𝑖𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖, 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐸𝐽𝑁𝑖𝑡𝑎 2.0 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖 (𝐴𝐼𝐴𝐹) 𝑒 𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑙𝑖 (𝑈𝑁𝐶𝑀), 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑 𝐴𝑏𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑤𝑦𝑒𝑟𝑠 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑦 (𝐼𝐶𝐴𝐿𝐼) 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑣𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 (𝐴𝑃𝐹).
https://aiaf-avvocati.it/articolo/1890/al-via-il-ciclo-di-incontri-del-progetto-ejnita-20-sulla-sottrazione-internazionale-di-minori

20/03/2024

Il Presidente della Corte Costituzionale, Augusto Antonio Barbera, durante la sua relazione annuale alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche della Repubblica, ha ricordato che "se rimane l'inerzia del Parlamento sul fine vita, la Corte Costituzionale ad un certo punto non potrà non intervenire".

Dal Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera sono arrivate quindi parole chiare e forti non solo sull'inerzia del Parlamento, ma anche sulla determinazione della Corte costituzionale a non sottrarsi alle proprie responsabilità di fronte al dubbio di costituzionalità sollevato dalle nostre azioni di disobbedienza civile.

Presto infatti la Corte costituzionale dovrà nuovamente intervenire sul tema del fine vita.

Dopo il caso Cappato/Antoniani che nel 2019 ha prodotto la sentenza 242 che consente l'aiuto al suicidio assistito in Italia, alle persone che lo chiedono e che si trovano in una condizione irreversibile, con sofferenze fisiche o psicologiche insopportabili, e che sono "dipendenti da trattamenti di sostegno vitale", lo scorso gennaio la Gip di Firenze Agnese De Girolamo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sul caso di Massimiliano, "Mib", l'uomo affetto da sclerosi multipla privo dell'ultimo requisito e aiutato con la disobbedienza civile di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, ad andare in Svizzera.

Per questo è stato aperto nei loro confronti un procedimento che speriamo possa definire una volta per tutte i contorni del criterio.

In particolare il presidente Barbera ha voluto sottolineare che la Corte non può comunque rinunciare al proprio ruolo di garanzia, che include anche il compito di accertare e dichiarare i diritti fondamentali reclamati da una "coscienza sociale in costante evoluzione".

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