Sicurezza & Salute
Curriculum in breve:
Dott. Geom. Giampiero Ballisai, nato a Torino il 17 ottobre 1969
- Laurea triennale in Scienze Politiche.
Tesi in sociologia della comunicazione (Sicurezza del lavoro: l'importanza dell'efficacia comunicativa nell'attività di formazione).
- Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Tesi: “Rifiuti solidi urbani: l'incenerimento con recupero energetico”-la pirolisi. Geometra libero professionista iscritto dal 1994 specializzato in BIOEDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI - PR
Mantenere il focus fa una differenza determinante....
Già qui Carmelo Catanoso aveva -a mio modesto avviso-già esaurientemente risolto la questione...
L’aggiornamento del DVR al rischio da coronavirus È obbligo di tutte le aziende aggiornare il documento di valutazione dei rischi inserendo la valutazione del rischio biologico da coronavirus?
Dopo giorni passati a discutere tra tecnici e paranoici della sicurezza si sta cominciando finalmente a fare un po' di chiarezza... (vedasi pag.8)
DOC_Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavora
Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE per affrontare il momento di emergenza
Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE per affrontare il momento di emergenza In un vademecum ANCE, tutte le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi
Senza nulla togliere alla giusta attenzione e importanza sul tema, rispetto invece al nostro lavoro di consulenti credo che la conoscenza del testo unico (da rileggere regolarmente) aiuti a riportare l'argomento "DVR" in posizione più equilibrata...
Dove sta scritto?… Coronavirus e aggiornamento del DVR Una nuova epidemia si aggira per il nostro Paese, ribattezzata dagli esperti COVIDVR-19, dove: – “CO” sta per corona, – “VI” sta per virus, – “DVR” sta per documento di valutazion…
Per non dimenticare...
Tra il serio e il faceto ecco un'analisi puntuale (che peraltro dimostra che anche noi laureati in ingegneria sappiamo usare il senso dell'umorismo... 😎)
Soluzioni che non lo erano Quello che vedete raffigurato in foto è un palo da barbiere. Ora, stranamente, non tutti conoscono la storia del palo da barbiere, a dimostrazione delle gravi carenze del nostro sistema scolastico.…
Formazione PLE e lavori in quota:
NON FACCIAMO CONFUSIONE!
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Vorrei esplicitare un concetto non così chiaro per imprese e lavoratori.
Il corso per l’utilizzo della PLE non include in modo specifico una formazione completa sui lavori in quota.
Nonostante questo corso richiami delle nozioni sui DPI anticaduta, è finalizzato esclusivamente all’utilizzo corretto e in sicurezza dell’attrezzatura e dei DPI specifici per l’uso su PLE.
Nel caso dei lavori in quota (ad es. su una copertura) la formazione deve riguardare sia i rischi legati al contesto in cui si opera, sia una formazione pratica (addestramento) relativa ai DPI specifici che devono essere utilizzati.
L’addestramento, essendo di tipo pratico – operativo, deve sempre essere specifico e dedicato alla tipologia di DPI utilizzato.
Gli interventi dell'Ing. Carmelo G. Catanoso costituiscono sempre ed indubbiamente aggiornamento professionale.
La riunione e il piano di sicurezza e coordinamento La riunione periodica di coordinamento ha funzione integrativa del Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori. Leggi la sentenza n. 57974/2017.
Ma davvero si può essere così tanto stupidi? 😫☹️
HO DI FRONTE UN LAVORATORE "DAVVERO" AUTONOMO???
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La circolare n. 16/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale è molto esplicita e parla di utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.
Per la verificarne la loro idoneità tecnica professionale occorre:
1) fare attenzione alla tipologia dei lavori che gli sono affidati: non deve essere tale da richiede l’aiuto di altri lavoratori autonomi e/o altre imprese;
2) i lavoratori autonomi non possono svolgere le seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, opere strutturali, opere legate al ciclo del cemento armato, al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati;
3) i lavoratori autonomi possono svolgere le seguenti attività: lavori idraulici, elettrici, pittura interna, posa in opera di rivestimenti, manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere, piccoli lavori edili, assicurandosi che possano essere eseguiti da una singola persona;
4) occorre dimostrare il possesso e/o disponibilità di macchine e attrezzature. Non è sufficiente essere in possesso di minuta attrezzatura: secchi, pale, picconi, martelli, carriole, perché non dimostrano l’esistenza di un’autonoma organizzazione di impresa”.
Inoltre per verificare la regolarità e irregolarità occorre tenere in considerazione se il lavoratore "autonomo" :
-svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa;
-è temporaneamente assunto dall’impresa esecutrice (ad es. con contratto a tempo determinato) e svolge la propria attività come lavoratore subordinato in modo non prevalente, pur mantenendo l’iscrizione all’albo artigiani;
-l’esecuzione dell’opera viene suddivisa in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi;
-il lavoratore autonomo assume gli altri lavoratori autonomi, in questo caso il primo assume la veste di datore di lavoro e gli altri di dipendenti.
La situazione è invece conclamata irregolare se più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un’opera in quanto costituiscono una "società di fatto", in cui un lavoratore autonomo diviene il datore di lavoro degli altri autonomi.
Il lavoratore autonomo può anche essere titolare del contratto di appalto con il committente "ma" solo se in grado di eseguire e completare l’opera affidatagli autonomamente, senza l’ausilio di nessun altro soggetto. Non è fattibile invece affidare un appalto ad un lavoratore autonomo, che utilizzerà altri lavoratori autonomi e/o imprese nell’esecuzione dello stesso. In tal caso sarebbero del tutto disattesi tutta una serie di obblighi a carico del datore di lavoro dell’affidataria dei lavori tra cui l’art.97.
Se il lavoratore autonomo, titolare del contratto di appalto, e non d’opera, con il committente per l’esecuzione dell’intero lavoro, impiega del personale (anche occasionale), si qualifica come impresa e come tale deve redigere il piano operativo della sicurezza e adeguarsi a tutti i doveri/obblighi del datore di lavoro.
Lo scopo principale di questa circolare è quello di impartire indicazioni operative per il personale ispettivo e chiarire, per quanto possibile, le problematiche che vengono riscontrate sempre più frequentemente nel corso dell’attività di vigilanza nell’ambito del settore edile.
Mah! Penso possa tranquillamente essere mutuato per molti "consulenti per la sicurezza"... 🤦♂️
Ps) vorrei precisare che il focus non riguarda l'iscrizione ad un albo ma un discreto grado di improvvisazione facilmente riscontrabile nel quotidiano, assommata anche ad onorari 3x2 o saldi al 70%🤐
Il DVR...
Il documento di valutazione dei rischi deve essere periodicamente aggiornato!
In particolare in riferimento al rischio biologico l'art 271 comma 3° del TU 81/2008 prevede che, in ogni caso, il datore di lavoro effettui nuovamente la valutazione trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
In riferimento agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,…) la valutazione deve essere effettuata almeno con cadenza quadriennale mentre per gli agenti cancerogeni il termine è triennale. Inoltre il manuale dell'Inail sulla valutazione dello stress lavoro correlato ritiene “ragionevolmente corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall'ultima effettuata”.
Infine la valutazione dei rischi deve ex lege essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Forse agevola la comprensione...
Ma come può ancora accadere dopo tutti i corsi... 😢
Credo che mutueró l'iniziativa nei cantieri in cui dirigo o coordino... 🙈😅
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
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SOGGETTI COINVOLTI:
il committente;
il responsabile dei lavori;
il coordinatore per la progettazione (CSP);
il coordinatore per l’esecuzione (CSE);
l’impresa affidataria;
l’impresa esecutrice;
il lavoratore autonomo
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DOCUMENTI MINIMI NEL CANTIERE:
Documenti concernenti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro
Nomine e attestati di formazione ai corsi (gestione delle emergenze incendi ed evacuazione, primo soccorso, RLS, RSPP, medico competente)
Certificazioni e verbali della formazione dei lavoratori
Cartelle sanitarie personali e certificati medici di idoneità
Certificati di conformità e schede di manutenzione (impianti, macchine, DPI)
Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi in caso di lavoro in appalto
Valutazione dei rischi, DVR ed eventualmente il DUVRI
POS, PIMUS e altri piani di coordinamento e gestione delle emergenze
Libro unico e copia libro denuncia infortuni
Registri visite mediche, infortuni, vaccinazioni, presenze
Ricevute della consegna delle tessera di riconoscimento e dei DPI
Verbali della Riunione Periodica, delle verifiche periodiche, di elezione e consultazione del RLS, di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione
Documenti concernenti gli obblighi a carico del Committente, che debbono essere conservati in cantiere da parte dell’Impresa affidataria
Nomine e attestati del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e in Esecuzione
Notifica Preliminare
Piano di Sicurezza Sostitutivo
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
Documenti concernenti gli adempimenti a carico del lavoratore autonomo
Attestati inerenti la propria formazione
Certificati di idoneità sanitaria
Esiti del DURC
Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
Iscrizione Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
Che dire... 😂
In mancanza di sostanza si finisce per privilegiare la forma... 🙄
Come funziona e a cosa serve il Numero di emergenza Unico (abbreviato con la sigla NUE 112) valido in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
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La decisione di istituire un numero unico di emergenza per tutta l'Unione Europea risale al 1991 (Decisione del Consiglio - 91/396/CEE, Gazzetta ufficiale n. L 217 del 06/08/1991) ed ora è implementato dalla quasi totalità degli Stati membri.
Il numero di chi chiama è sempre visibile all’operatore anche se si utilizza il servizio di “ID Privato”(funzione della rete telefonica di override).
Per emergenza si intende un evento improvviso, un fatto o una circostanza imprevista tali da mettere in situazione di pericolo reale o potenziale persone o cose rappresentano un’emergenza. Un’emergenza costringe quanti la osservano e quanti eventualmente la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone e alla riduzione dei danni possibili.
In caso di emergenza, si compone il 112 e la telefonata arriva ad una centrale di risposta, dove è subito visualizzato il numero del chiamante e individuato, su mappa geografica, il punto dal quale è partita la chiamata, la quale viene inoltrata alla Centrale operativa competente per la tipologia di emergenza.
Per le chiamate provenienti da telefono fisso viene visualizzato il punto dove si trova il telefono mentre per le chiamate provenienti da telefono cellulare viene visualizzata l’area di copertura della cella telefonica.
il servizio non è ancora attivo su tutto il territorio nazionale, e dove le Centrali Uniche di Risposta (CUR) non sono presenti , il Servizio NUE 112 (uno-uno-due) è assicurato dalle Centrali operative dell’Arma dei Carabinieri.
Il funzionamento della Centrale Unica di Risposta (CUR) del Servizio NUE 112 (uno-uno-due) è organizzato su due livelli: il primo (CUR – PSAP1 Public Safety Answer Point) riceve la chiamata di soccorso e il secondo (PSAP2- Centrali operative Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria) gestisce effettivamente la situazione di emergenza.
Qualunque numero nazionale di emergenza si chiami (113, 112, 115 e 118), la telefonata viene sempre ricevuta dalla Centrale Unica di Risposta.
Quando l’operatore della CUR risponde alla chiamata riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante, che vengono automaticamente inseriti in una scheda in formato digitale (scheda contatto).
La scheda è poi integrata con le informazioni sulla tipologia di soccorso necessario e trasferita, insieme alla chiamata, alla Centrale operativa di secondo livello a cui compete l’intervento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria).
Il Servizio Numero di emergenza Unico Europeo 112 (uno-uno-due) è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l’App Where ARE U dedicata agli smartphones.
L’App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.
Potete utilizzare l’App anche se non siete in condizione di parlare, semplicemente selezionando il tipo di soccorso di cui avete bisogno: l’operatore riceverà la “chiamata muta” con le indicazioni del soccorso richiesto.
Se vi trovate in una zona dove non c’è copertura della rete dati, la vostra localizzazione viene trasmessa alla CUR tramite SMS (Short Message Service).
I dati di localizzazione vengono utilizzati solamente per la gestione della richiesta di emergenza.
L’App consente l’accesso al servizio anche a persone sorde.
Where ARE U è disponibile per i sistemi operativi mobili iOS, Android e Windows.
La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico:
"Il direttore dei lavori, nominato dal committente, è responsabile di un infortunio in cantiere quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini o quando si ingerisce negli stessi."
Ottimo
Lavoratori su piattaforma: arrivano le tutele per la salute e sicurezza del lavoro Con DL n.101/2019 si apporta modifica al Jobs Act estendendo la tutela del rapporto subordinato agli operatori su piattaforma anche digitale, e imponendo il rispetto delle disposizioni del TUS e assicurative INAIL
Purtroppo ci si rende conto quando è troppo tardi...
Il limite di sopportazione del rumore I rumori insopportabili sono tanti: ma quando un rumore è per davvero troppo forte?
Il dipendente mascherato....
Lavoratori autonomi, come riconoscerli e quali obblighi di tutela La legislazione in materia di sicurezza individua nel datore di lavoro il titolare di una posizione di garanzia nei confronti del personale proprio e dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi che...
Magari aiuta a sensibilizzare i soliti comportamenti (talvolta anche"furbetti") degli impresari edili....
Basta anche leggere...
Illuminazione di emergenza: le prescrizioni della UNI EN 1838:2013 Introduzione Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, prevede, per i luoghi di lavoro: 3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo ...
E qui... a chi la diamo la "colpa" ?🙄
Chicca del giorno in un sopralluogo...
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Our Story
Curriculum in breve:
Dott. Geom. Giampiero Ballisai, nato a Torino il 17 ottobre 1969
- Laurea triennale in Scienze Politiche. Tesi in sociologia della comunicazione (Sicurezza del lavoro: l'importanza dell'efficacia comunicativa nell'attività di formazione).
- Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Tesi: “Rifiuti solidi urbani: l'incenerimento con recupero energetico”-la pirolisi.
Geometra libero professionista iscritto dal 1994 specializzato in BIOEDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - RILIEVI E CATASTO PERIZIE DI STIMA E DANNI - CONSULENZA TECNICO-LEGALE - ANTINCENDIO - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 81/08) .
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