ferdinando_cionti

• Avvocato e Scrittore
• Prof. Emerito Diritto industriale per il Management UNIMIB
• Magistr

10/06/2024
Photos from ferdinando_cionti's post 17/12/2022

Il Csm legislatore/2

Incominciò l’allora Pretore capo di Torino Gustavo Zagrebelsky che, a fronte dello spropositato numero di prescrizioni, stabilì ufficialmente l’ordine di priorità dei processi da fissare e trattare. E poiché il suo provvedimento comportava l’applicazione o la cancellazione di fatto di un reato nell’ambito della sua Pretura, esercitò un’attività politica semi legislativa vietata dalla costituzione e dalla legge, venendo meno al suo giuramento.
Dopo di che, ciascun Procuratore capo decise a modo suo, fin quando
fu lo stesso Csm ad assumersi il compito di stabilire la priorità dei processi. Prima per prassi e poi ufficialmente con un provvedimento “legislativo” valido su tutto il territorio nazionale. Il che significa che il Parlamento può approvare le leggi che vuole, ma che saranno effettivamente applicate solo quelle che decide ufficialmente la magistratura. Insomma, la magistratura si fa anche le leggi. Ufficialmente.

Photos from ferdinando_cionti's post 16/12/2022

Il Csm legislatore/1
Dunque, il Pm ha conquistato il potere esecutivo dello Stato. Non certo in luogo del Governo eletto, sostituendolo nell’amministrazione corrente del Paese. Già Francesco Saverio Borrelli- dopo qualche sbandamento subito rientrato- aveva capito che sarebbe stata un’operazione tutta a perdere. Lui i ministri li destituiva e condannava (del solo governo di Giuliano Amato ben sei) con la sicurezza di un invidiabile posto di lavoro a vita professionale e senza il benché minimo rischio. Sarebbe andato ad assumersi grane colossali; a lavorare come un asino senza un futuro; a rischiare di ve**re destituito e, magari, costretto alle dimissioni e arrestato da un Pm? Improponibile.
Piuttosto, è sembrato molto più proficuo passare dalla legislazione del caso concreto a quella generale, venendo incontro alle attese del popolo in supplenza del Parlamento inconcludente. Tanto più che, per esempio, incombeva quel maledetto problema della prescrizione che si aggravava nonostante i vari palliativi e che- anche per gli interventi dell’Europa- sembrava l’unica seria minaccia all’ormai acquisita presa del potere della magistratura.

Photos from ferdinando_cionti's post 15/12/2022

Il Pm sovrano
Il giudice ha sempre deciso “della vita o della morte” dei processati, è il suo mestiere. Eppure, non si è mai temuto che fosse il titolare del monopolio della violenza legale, cioè della sovranità dello Stato. Come mai? Perché non poteva e non può giudicare nessuno se non è richiesto dallo Stato a mezzo del suo procuratore.
Ora, teoricamente, lo Stato è ancora titolare dell’azione penale, ma solo fino al deposito della denuncia che può essere presentata o dalle forze dell’ordine (che, però, almeno nel settore giustizia, lo Stato di fatto non controlla più) oppure da qualsiasi cittadino. Dopo, è il Pm che ha il monopolio dell’esercizio dell’azione penale e, quindi, della violenza legale.
Certo, ci sono anche i Giudici, ma arrivano dopo e, nei casi dei colletti bianchi- che spesso sono di rilievo politico/istituzionale- a personalità assassinata, cioè a cose fatte. E, comunque, anche nei loro confronti dei Giudici il Pm esercita l’azione penale e disciplinare.
Allora chi controlla i Pm ed agisce nei loro confronti? Gli stessi Pm. Ed il cerchio si chiude.

Photos from ferdinando_cionti's post 14/12/2022

L’esondazione del potere dei Pm sostituti/magistrati 2/2

4. Scoperta o sospettata una dazione di denaro di un imprenditore ad un politico, Di Pietro (cui interessava il politico) sollecitava la
confessione dell’imprenditore avvertendolo che se fosse stato d’accordo con il politico sarebbe stato colpevole e sarebbe stato arrestato o sarebbe restato in carcere; mentre se fosse stato costretto dal politico il reato sarebbe stato la più grave concussione, ma l’unico colpevole sarebbe stato il politico e lui sarebbe stato liberato o non incarcerato. In sostanza una estorsione.
Bene. Ma, per effettuare queste più ricorrenti (ed altri tipi) di esondazioni illegali del loro potere, i Pm spesso dovevano poter disporre della forza pubblica che, però, dipendeva dal Governo. Teoricamente disponevano della polizia giudiziaria che, però, non era ancora ben definita, tanto che il famoso assalto Almerighi ai partiti e ad alcuni ministri che avevano percepito tangenti dalle compagnie petrolifere (di cui si è riferito), si esaurì proprio per difetto di collaborazione della forza pubblica. Quindi non a caso, a Palermo, dove c’è la mafia, i Pm perseguivano i carabinieri (poi assolti, ma domati) ed a Milano, dove sono più frequenti e rilevanti i reati economici, i Pm perseguivano la Guardia di Finanza, per la verità risultata prevalentemente colpevole. Con la conseguenza che tutte le forze dell’ordine, anche i Vigili Urbani, capirono che una promozione non vale un arresto.
Bene. Ma gli autori di tutte queste attività illegali sono stati perseguiti
penalmente od almeno puniti?

Photos from ferdinando_cionti's post 14/12/2022

L’esondazione del potere dei Pm sostituti/magistrati 2/1
Quanto all’abuso delle intercettazioni illegali e delle carcerazioni estorsive:
3. Nel 1989 il giornalista Nino Leoni scriveva di un “racket del caro estinto” nel Pio Albergo Trivulzio di Milano e venne querelato per diffamazione. Il Pm Antonio Di Pietro, sospettando che nel Pio Albergo Trivulzio effettivamente vi fosse del marcio, invece di procedere solo per il reato querelato, procedeva anche per il reato di concussione, intercettava i sospettati e scopriva “tante cose interessanti” su Mario Chiesa che nel 1992, mezzora dopo l’arresto dello stesso, gli consentiranno di bloccare i suoi conti bancari in Italia ed in Svizzera. Poteva farlo?
No. Presupposto necessario perché possano essere iniziate le indagini preliminari è una notitia criminis riguardante un fatto/reato specifico e dotata di credibilità. Dunque un abuso di potere.
Ma ammesso che avesse potuto, per quale presunto reato avrebbe dovuto procedere? Secondo la giurisprudenza consolidata, per abuso d’ufficio per favoreggiamento. Sennonché, per questo reato non erano consentite le intercettazioni e Di Pietro spiega che un favore non si concede gratis, per cui o c’è un errore e nessun reato o un compenso e il più grave reato di corruzione e, in base a questa sua teoria, procede comunque.
Solo che neppure per il reato di corruzione era prevista l’intercettazione, cosicché Di Pietro procede per il più grave reato di concussione. Senza nessuna spiegazione. Altro che semplice abuso di potere. Un comportamento totalmente e con piena consapevolezza contro legge.

Photos from ferdinando_cionti's post 11/12/2022

L’esondazione del potere dei Pm sostituti/magistrati 1
L’indipendenza della contraddittoria figura dei Pm sostituti/magistrati comportava l’esondazione dei loro poteri, in generale con la disponibilità di fatto dell’azione penale di cui si è detto ed in particolare con l’uso improprio dei cosiddetti pentiti precedente e successivo alla loro regolamentazione; l’abuso delle intercettazioni illegali e delle carcerazioni estorsive.
Quanto all’uso dei pentiti:
1. Nel1983, i Pm Lucio Di Pietro e Felice Di Persia arrestavano il celebre presentatore televisivo Enzo Tortora per reati di droga, in base a “confessioni” di detenuti “pentiti”, che in compenso venivano variamente favoriti, benché in difetto di una legislazione premiale. Le loro testimonianze risultavano infondate, ma spuntavano come funghi altri pentiti che ribadivano le accuse mai verificate, fin quando il giovane giornalista (poi diventato famoso direttore) Vittorio Feltri scopriva che il pentito Melluso aveva dichiarato di aver venduto la droga a Tortora a Milano in una data in cui era in carcere e che il numero di telefono segnato nell’agendina del pentito Pandico sotto il nome “Tortora” non apparteneva al presentatore Enzo, ma ad altra persona. Ora, a prescindere dall’incredibile sciatteria, Di Pietro e Di Persia si procuravano tutte le testimonianze che volevano in cambio di compensi non previsti dalla legge, cioè anticipavano la futura legge sui pentiti, cioè di fatto legiferavano nel caso concreto.
2. Qualche anno dopo, sempre in assenza di una legislazione sui “pentiti”, il Pool Giovanni Falcone rinunciava a perseguire i reati commessi da Buscetta, in cambio delle sue rivelazioni sulla mafia. Dunque- benché per fini nobili oltre che utilissimi per lo Stato- violava ufficialmente l’obbligo costituzionale di esercitare l’azione penale.

Photos from ferdinando_cionti's post 02/12/2022

L’effetto percepito della riforma “todos caballeros”
Dei suddetti effetti a breve della riforma, l’unico innegabile e percepito da tutti era l’aumento delle prescrizioni le cui uniche “cause” -individuate, praticamente dalla magistratura- erano: la maggiore litigiosità degli italiani; il numero insufficiente dei magistrati e dei collaboratori di giustizia; la pretestuosità delle impugnazioni per giungere alla prescrizione.
Pertanto, la litigiosità veniva “punita” con consistenti incrementi delle spese processuali; il numero dei magistrati veniva recuperato con la riduzione dei componenti dei collegi ed i concorsi (peraltro superati da pochi concorrenti) ed il numero dei collaboratori sempre con i concorsi (con maggior successo); la pretestuosità delle impugnazioni (che, però, non erano la causa, bensì l’effetto della lunghezza dei processi, dei quali cui- potendo- si approfittava) con preventivi esami di procedibilità che, però, moltiplicavano i gradi del processo, che rinviavano il problema, ma alla fine moltiplicavano i tempi e le prescrizioni.
Insomma, si interveniva sugli effetti e non sulle cause dell’aumento dei procedimenti che, naturalmente continuavano ad aumentare. Alla fine, si è timidamente intervenuto sui “sostituti” scalfendone l’indipendenza totale, comunque lasciata intatta nel processo e, ovviamente, non si è risolto il problema.

Photos from ferdinando_cionti's post 01/12/2022

Gli effetti a breve della riforma “todos caballeros” (2/2)

3. Come se non bastasse, i Giudici- e non solo quelli di merito- non sono da meno nel contribuire al sostanziale disfacimento del diritto. Si pensi che il magistrato Gherardo Colombo motivava le sue dimissioni da giudice della Cassazione in quanto venivano applicati principi di diritto contrastanti non soltanto da Sezioni diverse della suprema corte, ma perfino da diversi Collegi della stessa sezione. Come dire che non era più questione di mancata applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Cassazione, bensì dell’assenza degli stessi, che si annullavano reciprocamente.
4. La diversità delle politiche criminali è la causa dell’aumento delle impugnazioni (in ogni caso impugno, non si sa mai!) e del corrispondente ulteriore aumento delle prescrizioni. Una valanga.
Naturalmente, tutto questo cominciava subito, ma il disfacimento sostanziale del diritto non si completava in un giorno, né veniva proclamato apertamente in pubblico, tranne che al culmine dell’evoluzione del fenomeno, quando il Procuratore generale di Milano Francesco Saverio Borrelli, in una sede ufficiale e pubblica come la Cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, incitava i suoi colleghi magistrati a “resistere, resistere, resistere” alle leggi promosse dal Governo Berlusconi giudicate ad personam, benché approvate dal Parlamento, essendo regolarmente eletti sia il Governo che il Parlamento. Ma, per la verità, a colpo di stato avvenuto da tempo e potere oligarchico della magistratura ormai consolidato.

Photos from ferdinando_cionti's post 30/11/2022

Gli effetti a breve della riforma “todos caballeros” (1/2)

sono stati:
1. L’aumento dei processi penali. Inevitabile, se lo Stato non può scegliere quelli politicamente urgenti o semplicemente opportuni ed abbandonare gli altri, il numero dei processi aumenta. E se i processi aumentano, corrispondentemente aumentano le prescrizioni.
2. La politica criminale non è più l’unica dello Stato, fatta propria dal suo procuratore, il Pubblico ministero; bensì quella di ciascun Pm, cioè un numero indefinito di indirizzi politici di scelta dei processi da coltivare e di quelli da abbandonare alla prescrizione. Il che significa che il legislatore può approvare le leggi che vuole, ma che saranno effettivamente applicate solo quelle che incontrano il consenso del Pm cui è stato assegnato il caso. Dunque, svuotamento più o meno accentuato del potere legislativo e, peggio ancora, legge del caso singolo; cioè fine di fatto del diritto; arbitrio di un impiegato a vita, privo di qualunque legittimazione democratica.

Photos from ferdinando_cionti's post 29/11/2022

I Pm disegnati dal legislatore ordinario
Viceversa, il legislatore ordinario stabilì proprio di estendere sic et simpliciter la disciplina dei giudici non al solo Pubblico ministero, ma anche a tutti i Pubblici ministeri a lui subordinati e, visto che c’era, perfino ai loro sostituti, che diventavano tutti magistrati. Dunque, non più un Pubblico ministero procuratore dello Stato, ma migliaia di Pm indipendenti, ciascuno parte imparziale, appunto come il Giudice previsto dalla costituzione.
In definitiva, il singolo Giudice, nato funzionario neutrale, è divenuto giudice parziale; mentre il Pubblico ministero naturalmente parte- meglio, semplice procuratore dello Stato parte- è divenuto magistrato indipendente ed è stato affiancato da tutti gli altri Pm subordinati e relativi sostituti, divenuti anch’essi magistrati Pm indipendenti e garantiti, ciascuno parte imparziale, ovviamente a modo politico suo.
Non solo. I nuovi magistrati Pm venivano così totalmente assimilati ai magistrati Giudici da essere amministrati dal medesimo Csm. Per cui, il Pm che al mattino si presentava in giudizio davanti al Giudice come parte, al pomeriggio lo giudicava a sua volta come membro del Consiglio giudiziario (organo locale del Csm).

Photos from ferdinando_cionti's post 28/11/2022

Il Pubblico ministero disegnato dalla costituzione
In Italia, in sede di redazione della Costituzione- fermo restando il potere dello Stato di indagare e denunciare i reati in base a valutazioni di opportunità politica- si decise: che una volta denunciato il reato, “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” (art. 112);
e che “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria” (art. 109). Dunque non più un Pubblico ministero semplicemente rappresentante di una parte (lo Stato) che si attiene alle valutazioni di opportunità della stessa, ma un Pubblico ministero che, in ogni caso in cui la denuncia sia fondata, deve esercitare sempre l’azione penale; applicando imparzialmente la legge (parte imparziale), anche in eventuale dissenso con lo Stato rappresentato; avendone i mezzi e, cioè, la disponibilità della polizia giudiziaria, per farlo (parte autonoma).
Ma non certo completa indipendenza di tutti i Pubblici ministeri subordinati, come disposto per i singoli i giudici, essendo una fattispecie diversa a cominciare dal soggetto unico Pubblico ministero. Quindi, una fattispecie da regolare tenendone conto e, in ogni caso, limitatamente alla valutazione della fondatezza giuridica dell’accusa. Altrimenti il legislatore costituzionale lo avrebbe equiparato subito al Giudice.

Photos from ferdinando_cionti's post 26/11/2022

Il Pubblico ministero classico
Lo Stato- e per lo stesso il Ministro della Giustizia- è il titolare
dell’interesse e del diritto di chiedere (o non) al giudice di punire i delitti
ed il suo “procuratore” (cioè rappresentante) nonché avvocato difensore è
il Pubblico ministero presso la Cassazione; da cui dipendono i Pubblici
ministeri presso le Corti d’appello; dai quali dipendono i Pubblici ministeri
presso i Tribunali; ciascun Pubblico ministero essendo coadiuvato dai
rispettivi “sostituti”, cioè alter ego, privi di autonoma personalità
professionale. Dunque il Pubblico ministero presso la Cassazione è parte
contrapposta al procuratore e difensore dell’accusato ed eventuale
imputato.
E così deve essere. Infatti, solo dalla dialettica tra le parti contrapposte può
emergere la verità processuale del caso specifico, che si avvicini il più
possibile alla verità assoluta, non raggiungibile neppure con innumerevoli
prove. E, soprattutto, possono escludersi- questa volta in modo assoluto e
definitivo- le tesi contestate validamente, anche con una sola prova.
Questo il sistema condiviso da tutti i paesi democratici.

Photos from ferdinando_cionti's post 25/11/2022

Il giudice politico
Sul modello del Pretore del lavoro, venivano approvate altre riforme di carattere generale.
Innanzitutto, veniva abolito Pretore e la distinzione delle controversie in ragione del valore civile o del rilievo penale, che diventavano tutte di competenza del Tribunale. Il quale, però, non era più giudice collegiale, ma monocratico. Cosicché, nominalmente veniva abolito il Pretore, ma in sostanza veniva abolito il Tribunale.
Il Giudice di primo grado diventava unico e monocratico con la cancellazione dei primi due fondamentali correttivi: la distinzione delle controversie e la collegialità. Per fortuna, il Tribunale non era anche Pm come già il Pretore, che è tutt’altro che poca cosa.
La motivazione necessariamente restava. Provvederà poi il Csm a disporre che fosse “stringata”.
Viceversa, la sentenza civile di primo grado diventava esecutiva, rendendo in molti casi inutile l’impugnazione. E così veniva abolito un altro correttivo.
I Giudici di 2 e 3 grado restavano collegiali, ma con membri ridotti a tre in Corte d’Appello ed a cinque in Cassazione, con corrispondente riduzione della garanzia di neutralità. Quanto alla professionalità, il merito veniva scoraggiato dall’abolizione di ogni differenza di stipendio destinata a premiarlo, e tutti i magistrati progredivano in carriera diventando cassazionisti con relativa retribuzione. Il tutto accompagnato dalla realizzazione pratica dell’auspicio di Ramat che- sul presupposto che il giudice neutrale fosse inconcepibile più che semplicemente irrealizzabile- sosteneva che il giudice dovesse manifestare il proprio orientamento politico (anche se, in lampante contraddizione, affermava che nell’esercitare la sua funzione il giudice avrebbe potuto essere oggettivo). Dopo di che il giudice non solo manifestava il suo orientamento politico, ma la sua appartenenza ad una certa forza politica, partecipando alle manifestazioni della stessa e accettando candidature sicure, per cui assumeva cariche politiche e, alla fine di uno o più mandati, tornava ad esercitare la sua funzione di magistrato. Così, il Giudice neutrale della costituzione diventava il Giudice parziale. Ufficialmente.

Photos from ferdinando_cionti's post 23/11/2022

Il giudice “speciale”
Il sistema costruito dalla costituzione veniva smantellato dall’istituzione del Pretore del lavoro, Giudice monocratico di primo grado e Pm, competente a conoscere tutte le cause civili e penali di lavoro, di qualsiasi valore, con i poteri istruttori sia comuni alle parti, potendo disporre ogni mezzo di prova; sia eccezionali, potendo disporre prove anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (ad eccezione del giuramento decisorio); nonché richiedere informazioni e osservazioni ai sindacati (che così divenivano praticamente parti ad adiuvandum del lavoratore nel giudizio) ed interrogare liberamente anche le persone incapaci a testimoniare o cui sia vietato (art.421 cpc). Inoltre, in ogni stato del giudizio poteva ordinare il pagamento delle somme non contestate o ritenute accertate (art.423 cpc) con una esecutività addirittura anticipata e, naturalmente, si pronunciava con sentenza esecutiva (art. 431 cpc).
Insomma un giudice che apparteneva alla magistratura ordinaria, ma che non aveva più nulla del giudice ordinario. In pratica, se non in diritto, un giudice “speciale” vietato dall’art.102 della costituzione.

Photos from ferdinando_cionti's post 13/10/2022

Il Pubblico Ministero 6
In tutti gli ordinamenti occidentali il pubblico ministero (laddove la figura esista e non sia invece per larga parte assorbita dalle autorità di polizia, come nel Regno Unito) dipende dal Ministro della giustizia, che può dare istruzioni sia pure non riferite a inchieste in corso (Francia, Germania, Spagna, Usa) mentre l'azione penale non è obbligatoria ma ispirata al principio di opportunità (tranne che in Germania ove è obbligatoria sia pure solo per i reati di maggiore rilevanza).
Nel nostro Paese, all’epoca, le tesi in campo erano due:
Da una parte, il prof. Giovanni Leone della Democrazia cristiana sosteneva il collegamento del Pm con potere politico.
Dall’altra parte, Piero Calamandrei, membro di sinistra dell’Assemblea Costituente, era favorevole all'autonomia della magistratura inquirente e – benché consapevole della contraddittorietà della sua proposta- sosteneva che il Pm doveva essere parte come l’avvocato difensore, ma imparziale in quanto accusatore pubblico. Cioè “parte imparziale”, cioè una perfetta contraddizione in termini, in seguito comunemente assunta per qualificare il Pm.
Prevalse la tesi di Calamandrei e, come anticipato, il Pubblico ministero veniva equiparato ai giudici e diveniva magistrato, con tutte i relativi privilegi costituzionali, sacrosanti per i giudici, ma in netto contrasto con la funzione del Pm che diventava indipendente dallo Stato di cui non era più il semplice difensore, risultando di fatto titolare dell’azione penale.

Photos from ferdinando_cionti's post 12/10/2022

Il Pubblico Ministero 5

La Costituzione, all’art. 112, stabilisce: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, beninteso:
-in base alle denunce depositate dallo Stato a mezzo delle forze dell’ordine od anche da privati, comunque da titolari dell’interesse e del diritto a veder perseguito il reato asseritamente commesso, di cui non è certo titolare il Pm;
- e che quest’ultimo ha professionalmente accertato giuridicamente fondate, almeno ad un esame evidentemente di parte.
Orbene, questa norma:
-sostanzialmente, limita in misura notevole il diritto dello Stato che- una volta depositata la denuncia- non può interve**re nel procedimento;
-apparentemente, non toglie alcun potere al Pm che non ha mai avuto la facoltà di rinunciare all’azione intrapresa (tranne che per infondatezza sopravvenuta o rivelatasi) e che quindi semplicemente continua ad esercitare la sua professione di difensore dello Stato.
Sennonché, mentre lo Stato (per interve**re di fatto) dovrebbe assumere un’iniziativa ufficiale, evidentemente impossibile; il Pm potrebbe sempre giudicare sopravvenuta l’infondatezza della sua azione oppure- peggio, ma efficace- trascurare di fatto la causa, facendola approdare alla prescrizione.
Quindi, di fatto, c’è il trasferimento di un potere “di vita o di morte” (come si dice) da un ministro democraticamente legittimato, responsabile e sostituibile, con un impiegato a vita, illimitatamente irresponsabile.
Ammenoché il Pm non continuasse ad essere unico e subordinato al Ministro della Giustizia, come del resto da sempre ed in tutto il mondo.
Ma non era pacifico.

Photos from ferdinando_cionti's post 11/10/2022

Il Pubblico Ministero 4

La Costituzione, all’art. 109, stabilisce: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.
Dunque, per svolgere le indagini, arrestare l’accusato, effettuare un sequestro, sorvegliare un luogo o una persona e tutte le attività richieste dall’amministrazione della giustizia, l’autorità giudiziaria – espressione generica comprensiva di giudici e pm, al contrario della qualifica “magistrati” all’epoca spettante solo ai giudici- dispone direttamente della polizia “giudiziaria”.
Per rendersi conto della portata innovativa della norma bisogna tenere presente che precedentemente l’autorità politica disponeva totalmente ed esclusivamente delle forze dell’ordine per cui:
- non potendo scoprire e perseguire tutti i reati, le mobilitava principalmente per la scoperta dei reati più allarmanti al momento o per i reati più avversi alla politica attuata e meno per la scoperta dei reati più compatibili con la propria linea politica;
- inoltre, anche successivamente alla denuncia, poteva negare all’autorità giudiziaria il supporto delle forze dell’ordine, rendendo almeno difficile, se non impossibile, la prosecuzione del procedimento.
Orbene, mentre il primo tipo di intervento rientrava nei suoi poteri di scelta necessaria od anche semplicemente opportuna; viceversa il secondo tipo di intervento sarebbe stato in netta contrapposizione con l’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 cost. Dunque era necessario che l’autorità giudiziaria disponesse direttamente delle forze dell’ordine. Ma non di tutte. Solo della “polizia giudiziaria”, cioè di un settore specifico e limitato delle stesse.

Photos from ferdinando_cionti's post 10/10/2022

Il Pubblico Ministero 3
La Costituzione, all’art. 107- dopo aver elencato e determinato i diritti dei magistrati- stabilisce che “Il pubblico ministero gode delle garanzie di difesa stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.
Ne deriva che:
1. Mentre tutti i magistrati sono individualmente considerati e garantiti, il Pubblico Ministero è un organo unico: il Pm presso la cassazione, cui sono subordinati i Pm a livello locale (e cioè i Pm presso le corti d’appello ai quali sono subordinati i Pm presso i tribunali), essendo i rispettivi “sostituti”, come dice la parola, semplici alter ego, privi di individualità giuridica propria.
2. Magistrati sono i giudici, ma non il Pubblico ministero cui non si applicano le garanzie stabilite per i primi.
3. Le garanzie per il Pubblico ministero sono eventualmente stabilite dalle norme sull’ordinamento giudiziario, quindi con legge ordinaria, e- se ci saranno- dovranno essere diverse da quelle stabilite per i giudici, per l’evidente diversità di giudici e pm e, soprattutto, per l’altrimenti assoluta inutilità della norma costituzionale in esame.
Sennonché, con la legge 24 maggio 1951 n. 392 il Pubblico ministero veniva equiparato ai giudici e diveniva magistrato. Ebbene- a prescindere da ogni altra considerazione- questa legge appare subito incostituzionale.

Photos from ferdinando_cionti's post 09/10/2022

Il Pubblico Ministero 2

Posto quanto sopra, da Socrate in poi, si sa che l’unico modo per avvicinarsi alla verità, non è la collaborazione delle parti nel ricercarla, bensì la loro netta contrapposizione: ciascuna delle parti ha interesse a contestare la tesi avversaria che è difendibile solo fino ad un certo punto e, quando una delle parti esaurisce gli argomenti, si raggiunge il massimo della conoscenza possibile.
Di più. Il filosofo Popper ha rilevato che gli elementi a favore di una tesi sono innumerevoli e si può sempre scoprire un nuovo elemento che la contesta (l’impugnazione della sentenza in base a nuove prove è un classico) e che da solo è sufficiente ad invalidarla. Dunque, è proprio e soltanto quest’ultimo elemento negativo che da l’unica certezza possibile, vale a dire che una certa tesi è infondata. Certezza assoluta che, in quanto tale, accresce la conoscenza più di innumerevoli elementi a favore sempre non definitivi, insufficienti.
Insomma, lo Stato non solo è parte, ma deve essere tale, e il suo difensore ovviamente non può che essergli fedele.
Questo, in uno stato democratico. In uno stato comunista- nel quale ufficialmente non si crede alla, e non interessa la, “verità”, né totale né parziale, bensì la “pravda”, cioè la verità politica favorevole alla dittatura del proletariato- la dialettica è rigorosamente esclusa e la collaborazione delle parti indispensabile. Così notoriamente in URRSS (esemplari da manuale i processi degli anni trenta) e così in Cina (altrettanto esemplari i processi durante la rivoluzione culturale). Per la verità, così anche da noi, durante Mani pulite, quando gli avvocati accompagnavano i clienti a confessare. Ora, sembra, di meno.
Comunque, veniamo al Pm italiano.

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