Studio Legale Lo Presti

Studio Legale Lo Presti

Dal 1984 lo Studio legale Lo Presti offre la sua esperienza e professionalità in tutti gli ambiti d Lo Studio legale Lo Presti, con sede a Palermo in Via E.

Amari 76 ed a
Roma in Via Taro 25, offre dal 1984 consulenza ed assistenza legale nei diversi
ambiti del diritto civile, con particolare riferimento al diritto del lavoro e
sindacale, patrocinando sia lavoratori che datori di lavoro nella fase del tentativo
di conciliazione ed in quella giudiziale vera e propria ed in materia di gestione e
del personale e razionalizzazione delle risorse umane

30/12/2023

Ultima vittoria dell'anno al Giudice di Pace di Palermo per il nostro Studio che ha ottenuto il pieno risarcimento, oltre alla compensazione pecuniaria, per tutti i danni subiti da alcuni passeggeri a causa della perdita di un volo in connessione causata dal ritardo, superiore a 3 ore, del primo volo.

La sentenza però è altrettanto importante perchè è la prima, in Italia, che riconosce il sacrosanto diritto dei passeggeri ad essere assistiti da un avvocato nella fase preliminare del tentativo di conciliazione obbligatorio, in quanto ha condannato la compagnia aerea a pagare loro anche le spese legali relative al procedimento di conciliazione.

Nella speranza che sia soltanto la prima sentenza di una lunga serie di altre sentenze attente alle esigenze di tutela e di difesa dei passeggeri/consumatori, vi auguriamo buon anno.

01/06/2023

Altra vittoria, oggi, al Tribunale di Busto Arsizio per due nostri assistiti.

Quando la compagnia aerea rifiuta di pagare la compensazione per un presunto "problema tecnico", sappiate che nella quasi totalità dei casi si ha invece diritto alla compensazione pecuniaria.

In questi casi è di fondamentale importanza rivolgersi a professionisti specializzati come noi.

Ecco un estratto della motivazione:
"Con riferimento a tale ultimo aspetto, la circostanza addotta dalla compagnia nel giudizio di primo grado quale causa scriminante della propria responsabilità per il ritardo del volo NO 0430 Roma Fiumicino - Cancun del 19-04-2018, ossia l’anomalia registrata nella regolazione della temperatura interna dell’aeromobile che aveva costretto quest’ultimo ad una diversione di rotta su New Delhi e ad un susseguente scalo tecnico, non può essere qualificata, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, come “circostanza eccezionale” atta ad escludere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, non avendo la società appellata specificamente allegato, né tanto meno provato, di aver adottato tutte le “misure del caso” e che il guasto tecnico occorso era derivato da eventi che estranei al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sottratti al suo effettivo controllo. La documentazione prodotta dalla compagnia aerea nel corso del primo grado di giudizio certamente non è idonea a dimostrare che il guasto tecnico indicato come causa del ritardo del volo era riconducibile non già ad un difetto di manutenzione, bensì esclusivamente a caso fortuito o a causa di forza maggiore"

29/03/2023

Tre vittorie questa settimana al Giudice di Pace di Palermo contro Ryanair e Easyjet.

1. Ryanair è stata condannata a pagare la compensazione pecuniaria (€ 250) per la cancellazione di un volo che, seppur causato dallo sciopero dei controllori di volo, rientrava tuttavia nella c.d. fascia di garanzia prevista dalla legge, cioè dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

2. Sempre Ryanair è stata condannata a pagare la compensazione pecuniaria (€ 800) per il ritardo di un volo causato da un presunto "bird strike" verificatosi su una tratta precedente, per mancata prova del nesso di causalità, del fatto che l'aereo che avrebbe dovuto operare i voli era lo stesso, e non avendo peraltro dimostrato di aver adottato le adeguate misure del caso.

3. Easyjet è stata invece condannata per aver negato l'imbarco ad una passeggera in possesso di una prenotazione confermata, dopo aver sostituito all'ultimo l'aeromobile con uno più piccolo, lasciando a terra tutti i passeggeri che avevano un posto prenotato dalla fila 30 in poi. Nonostante questo, si è difesa in giudizio asserendo che la nostra assistita non si fosse volontariamente presentata al gate per l'imbarco. Dopo la necessaria istruttoria probatoria, anche testimoniale, il Giudice di Pace ha condannato la compagnia a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti dalla passeggera (€ 500).

Queste tre sentenze dimostrano ancora una volta che, in queste occasioni, è di fondamentale importanza rivolgersi ad un legale specializzato in questa materia.

Contattateci sia online che telefonicamente se il vostro volo ha subito un ritardo o una cancellazione e valuteremo insieme la possibilità di agire contro il vettore aereo responsabile.

11/02/2023

11 Febbraio 2023: 19 anni dall’entrata in vigore del Regolamento europeo 261/04 che ha introdotto la compensazione pecuniaria per i passeggeri che subiscono ritardi, cancellazioni o negati imbarchi.

19/01/2023

VITTORIA DELLO STUDIO LO PRESTI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO - PARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE VITTIME DELLA MAFIA, DEL TERRORISMO E DEL DOVERE NEL CALCOLO E NELLA RIVALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' COMPLESSIVA.

Il nostro Studio continua la propria battaglia a fianco delle vittime della mafia, del dovere e del terrorismo, affinchè non vi siano vittime di serie A e di serie B ma, al contrario, per far sì che tutte le vittime di tali reati siano trattate allo stesso modo, nel rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Il Tribunale del Lavoro di Palermo, con la sentenza n. 3702/2022, ha accolto il ricorso proposto dal nostro Studio dichiarando illegittimo il provvedimento del Ministero dell'Interno con cui ha ritenuto inapplicabile al ricorrente, solo perchè vittima della criminalità organizzata, la facoltà di rivalutazione della percentuale di invalidità già riconosciuta, prevista e disciplinata dall’art. 4 del DPR 181/09, e ciò nell’erroneo ed assolutamente infondato presupposto che tale normativa, proprio perché dettata in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L. 206/2004, sia da riferire unicamente alle vittime del terrorismo.

Di fondamentale importanza, ai fini della decisione, sono state le sentenze n. 6214/22, 6215/22, 6216/22, 6217/22 rese dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno per l'appunto confermato che "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".

Dunque anche alle vittime della criminalità organizzata deve ritenersi applicabile l'art. 6 della L. 206/2004 che prevede la facoltà di chiedere la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute "tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale".

Per informazioni e appuntamenti potete contattarci via facebook oppure all'indirizzo email [email protected] o telefonicamente al n. 091324850.

24/11/2022

Due importanti vittorie in trasferta!

Il Tribunale di Busto Arsizio, in grado di appello, ha riconosciuto al nostro assistito la compensazione pecuniaria di € 600 ritenendo, in via preliminare, che il diritto alla compensazione non è soggetto al termine decadenziale di 2 anni previsto dalla Convenzione di Montreal ma a quello più lungo di prescrizione e, nel merito, affermando che il problema all'impianto di condizionamento dell'aeromobile costituisce un problema tecnico che, tuttavia, non è una circostanza eccezionale.

Il Giudice di Pace di Catania invece ha riconosciuto ad una passeggera venuta in vacanza in Sicilia dall'Ucraina nell'estate del 2021, la compensazione pecuniaria di € 400, per il ritardo superiore alle 3 ore del volo Kiev-Catania, che sarebbe dovuto atterrare alle 13 ma che invece atterrava alle 17.
La compagnia aerea aveva rigettato le legittime richieste della passeggera asserendo che la pista dell'aeroporto di Catania era stata chiusa per la presenza di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna.
Tramite indagini difensive siamo riusciti a dimostrare, tuttavia, che lo scalo etneo era tornato perfettamente operativo alle ore 9:30 del mattino e, pertanto, non vi era alcun nesso di causalità tra la circostanza invocata ed il ritardo.

Contattateci sia online che telefonicamente se il vostro volo ha subito un ritardo o una cancellazione e valuteremo insieme la possibilità di agire contro il vettore aereo responsabile.

Photos from Studio Legale Lo Presti's post 21/09/2022

Una guida super veloce!

09/09/2022

Vittoria "fuori casa" per il nostro Studio che ha difeso un passeggero colpito da un ritardo aereo rilevante e che si è visto così riconoscere la compensazione pecuniaria di 400 euro.

Il Tribunale di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il nostro appello, ritenendo in particolare che la perdita dello "slot" assegnato per la partenza di un volo, che sia stata a sua volta causata dal ritardato arrivo dell'aeromobile che avrebbe dovuto operare quel determinato volo, non costituisce una circostanza eccezionale.

Ancora una volta si si consolida quindi la nostra esperienza professionale a tutela dei passeggeri del trasporto aereo.

Contattateci, sia online che telefonicamente, se il vostro volo ha subito un disservizio e valuteremo insieme la possibilità di agire contro il vettore responsabile.

22/04/2022

Ricordiamo che lo sciopero del personale della compagnia aerea non è, per giurisprudenza pacifica della Corte di Giustizia UE, una circostanza eccezionale.
Pertanto ai passeggeri che subiscono una cancellazione spetta, oltre al rimborso del costo del biglietto o alla riprotezione su un altro volo, anche la compensazione pecuniaria da € 250 ad € 600.
Per maggiori informazioni potete contattarci qui su Facebook o via email [email protected]

🔴 Iniziato il weekend nero per Ryanair in Belgio. Personale in sciopero e cancellazioni a raffica: oggi è toccato al Comiso - Charleroi, fino al 24 l'agitazione dovrebbe poi impattare sulle partenze per Catania, Palermo e Trapani.

08/04/2022

Vittoria a Busto Arsizio per due nostri clienti americani che si sono visti cancellare da Delta Airlines uno dei voli in connessione che avevano prenotato.

In particolare, la prenotazione aveva ad oggetto due voli, il primo da Milano a Boston ed il secondo da Boston a New York. La seconda tratta veniva cancellata senza motivazione e senza preavviso.

La compagnia si è difesa contestando l’applicabilità del Regolamento CE 261/04 e la giurisdizione del giudice italiano, essendo Delta un vettore extracomunitario ed essendo il volo cancellato al di fuori dell’Unione Europea.

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha invece accolto le nostre domande, fondate sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, affermando in particolare che:
- un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un'unica prenotazione rappresenta un tutt'uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal Reg. 261/2004, tale che l’applicabilità del regolamento va valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale dello stesso
- quindi, trattandosi di un tutt’uno, se il primo volo decolla da un aeroporto situato in uno stato europeo, il Regolamento si applica a prescindere dal fatto che il vettore sia comunitario o, come in questo caso, extracomunitario
- sempre sulla base di questo principio, la giurisdizione appartiene al giudice del luogo di partenza del primo volo o di arrivo dell’ultimo volo in connessione quali luoghi di esecuzione della prestazione principale: nel caso di specie, quindi, appartiene al Giudice di Pace di Busto Arsizio trattandosi di volo decollato dall’aeroporto di Malpensa
- nel merito, è sempre e soltanto il vettore aereo operativo il soggetto tenuto a versare la compensazione pecuniaria al passeggero, e ciò anche nel caso in cui il ritardo si sia verificato nella seconda tratta di proseguimento, avvenuta in territorio extracomunitario.

Si consolida quindi la nostra esperienza professionale a tutela dei passeggeri del trasporto aereo.

Contattateci, sia online che telefonicamente, se il vostro volo ha subito un disservizio e valuteremo insieme la possibilità di agire contro il vettore responsabile.

08/03/2022

In questi giorni, l’INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata recentemente a Riscossione Sicilia, stanno notificando a numerosi lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, una serie, rispettivamente, di avvisi bonari e cartelle esattoriali relativi ad omessi pagamenti di contributi IVS per annualità pregresse.

In molti casi, questi avvisi e queste cartelle vengono notificate oltre il termine di prescrizione quinquennale ed è, quindi, possibile impugnarli facendo valere il decorso della prescrizione.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 9270/19, sent. n. 4899/2021), il termine di prescrizione di 5 anni decorre dal giorno in cui era dovuto il pagamento dei contributi, coincidente quindi con il giorno in cui è dovuto il pagamento della dichiarazione dei redditi (giugno o luglio a seconda degli anni).

Se sei, quindi, un lavoratore autonomo iscritto all'INPS gestione separata ed hai ricevuto una avviso di addebito o una cartella esattoriale per il pagamento di contributi dovuti in relazione ad annualità pregresse, e vuoi verificare se è maturata la prescrizione e se sussistono motivi per far annullare l’avviso o la cartella dal Tribunale, contattaci qui su Facebook, chiamaci al n. 091324850 oppure scrivici un’email all’indirizzo [email protected]

03/03/2022

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pubblicata proprio questa mattina, ha finalmente posto la parola fine all'annosa diatriba giurisprudenziale che ha riguardato i medici specializzatisi dopo il 1983 ma che avevano iniziato il corso prima di tale data, stabilendo che "Qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata"

Link alla sentenza: (https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=254965&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1953131)

CURIA - Documents «Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazion...

Il Covid e la battaglia legale per riaprire il lido 26/06/2021

Violazione del principio di parità di trattamento per il TAR Palermo. Accolta la nostra istanza cautelare

Il Covid e la battaglia legale per riaprire il lido Contenzioso tra il rappresentante legale di una cooperativa e il Comune di Capaci

17/06/2021

RITARDI A CATENA (KNOCK ON EFFECT) - ONERE DELLA PROVA IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE ABBIANO COLPITO IL VOLO PRECEDENTE.

Un'altra vittoria per il nostro Studio ed i turisti americani da noi assistiti.
Con la recentissima sentenza n. 990/2021, il Giudice di Pace di Catania ha condannato una nota compagnia aerea accogliendo la nostra tesi: se il vettore aereo intende giustificare il ritardo di un determinato volo sulla base di una circostanza eccezionale (in tal caso il maltempo) che avrebbe colpito lo stesso aeromobile durante un volo precedente, deve fornire la prova che il volo oggetto di causa sarebbe stato operato proprio dallo stesso identico aeromobile, non essendo sufficiente una mera dichiarazione interna alla compagnia stessa.

Se anche tu hai subito un disservizio e vuoi avere maggiori informazioni, contattaci pure!

Studio Legale Lo Presti 13/05/2021

Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo sito web!

www.loprestistudiolegale.it

Studio Legale Lo Presti Lo Studio Legale Lo Presti opera a Palermo ed in tutto il territorio nazionale in materia di Diritto Civile, Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo. Contattaci per una consulenza o per fissare un appuntamento.

30/04/2021

Vittoria dello Studio Lo Presti alla Corte d’Appello di Roma per il risarcimento dei medici ex specializzandi ante 1983.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3108/2021, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno in favore di un medico, assistito dal nostro Studio, conseguente alla ritardata attuazione delle direttive comunitarie in tema di specializzazioni mediche (CEE 75/363 e 82/76) che, come è noto, hanno sancito il diritto dei medici specializzandi ad ottenere un’adeguata remunerazione.

Nella fattispecie, il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva escluso il diritto al risarcimento relativo al corso di specializzazione in biologia clinica, frequentato dal 1980 al 1984, sul presupposto che l’obbligo di dare attuazione alle direttive – e quindi di corrispondere agli specializzandi un’adeguata remunerazione – gravava sugli Stati membri con decorrenza dal 31.12.1982 ed è, dunque, riferibile ai corsi di specializzazione la cui frequentazione sia iniziata successivamente a tale termine, ossia quei corsi il cui primo anno non sia stato precedente all’anno accademico 1983-1984.

La Corte d’Appello, accogliendo integralmente la tesi del nostro Studio, ha invece rilevato che il diritto al risarcimento spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1 gennaio 1983, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1 gennaio 1983.

Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Roma ha, in altri termini, anticipato quella che sarà, con tutta probabilità, la decisione che verrà adottata dalla Corte di Giustizia UE all’esito del rinvio operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota ordinanza n. 23901/2020.

26/03/2021

La Corte di Giustizia UE (sentenza C-28/20 del 23 marzo 2021) conferma la fondatezza della tesi che abbiamo sempre avanzato e che, per fortuna, i Tribunali italiani sembrano finora condividere: lo sciopero del personale della compagnia aerea non costituisce circostanza eccezionale idonea ad escludere il diritto del passeggero, in caso di cancellazione del volo, alla compensazione pecuniaria.

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