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I “RUMORI MOLESTI” VANNO RISARCITI INDIPENDENTEMENTE DALL’EVENTUALE PRESENZA DEL DANNO BIOLOGICO
Il titolare dell’impresa che ha l’affaccio sulla strada deve risarcire i proprietari dell’appartamento sito al primo piano, della stessa, a causa dei rumori molesti emessi dalla fabbrica.
Il tutto nonostante non sussista alcun danno biologico: tuttavia si configura ugualmente la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione, nonché il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
(Trib. Bari, sez., II, 2 febbraio 2024, n. 476)
A cura di: Avv. Alessandra Nuccilli
SERVITU’ DI PASSAGGIO E ONERE PROBATORIO DEL DIRITTO AL PARCHEGGIO
Spetta a chi ha concesso la servitù di passaggio dimostrare la compatibilità con il diritto di parcheggio.
Infatti è necessario valutare la larghezza prescritta con il titolo costitutivo, il quale risulta essere contenuto essenziale e in nessun caso alterabile.
(Cass, civ., sez. II, 28 giugno 2024, n. 17956)
A cura di: Avv. Alessandra Nuccilli
RIMOSSA LA TELECAMERA CHE INQUADRA IL PORTONE DI INGRESSO DELLO STABILE
In materia condominiale, la telecamera di sorveglianza che inquadra anche il portone di ingresso del condominio deve essere rimossa.
Il tutto in quanto l’angolo di ripresa della telecamera stessa deve essere limitato solo ed esclusivamente alla proprietà di chi lo ha installato, senza invadere gli spazi degli altri privati.
(Cass, civ., II, 23 aprile 2024, n. 10925)
A cura di: Avv. Alessandra Nuccilli
ESCLUSA DALLA COMUNIONE LEGALE LA CASA COSTRUITA SUL TERRENO DI PROPRIETA’ DI UNO SOLO DEI CONIUGI
In materia di diritto familiare, la casa costruita dai coniugi sul terreno però di proprietà soltanto di uno dei due, deve essere escluso dalla comunione legale.
Infatti l’acquisto per successione dell’area su cui è stato edificato l’immobile rende applicabile il principio generale dell’accessione.
Pertanto al coniuge non proprietario che ha contributo all’onere della costruzione spetta, naturalmente previo assolvimento dell’onere probatorio di aver contributo economicamente, il diritto di ripetere, dall’altro, le somme spese a tal fine.
(Cass, civ., II, 22 aprile 2024, n. 10727)
A cura di: Avv. Alessandra Nuccilli
IL REATO DI CONTRAFFAZIONE NON SUSSISTE QUALORA IL NUOVO OGGETTO CREATO RIPORTI SU DI ESSO LA DICITURA “REPLICA”
Il soggetto che costruisce una Ferrari che riporta sulla propria carrozzeria la scritta “replica” non può essere condannato per contraffazione.
Infatti, in questo modo, le due automobile non possono essere confuse.
(Cass. pen., I, 19 aprile 2024, n. 16516)
A cura di: Avv. Alessandra Nuccilli
ONERE DELLA PROVA TRA DANNEGGIATO E DIBITORE NELLA PERDITA DI CHANCE E DANNO PATRIMONILAE
La vicenda trae origine da una presunta responsabilità professionale vantata da Tizio nei confronti dell’avvocato Caio, al quale veniva imputato che, a causa di negligenza di questi nell’assistere il cliente nella partecipazione agli incanti per l’aggiudicazione di un immobile oggetto di procedura forzata, Tizio aveva subito un danno da perdita di chance.
Per questi motivi l’avvocato Caio si costituiva in giudizio e chiamava in causa il proprio assicuratore al fine di essere manlevato dell’eventuale condanna in suo danno.
Il Tribunale rigettava la domanda di Tizio, con pronuncia confermata in appello, seppur con diversa motivazione.
Propone ricorso per Cassazione Tizio, articolandolo sulla scorta di quattro motivi, dei quali uno, il secondo, di particolare interesse.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
Il motivo sul quale è necessario soffermarsi maggiormente è il secondo, con il quale, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, Tizio lamenta la violazione degli articoli 1218, 1223, 1224 e 1453 del codice civile.
In particolare il ricorrente lamenta il fatto che la corte di merito ha escluso l’esistenza di un danno da inadempimento contrattuale risarcibile, pur attestando la condotto non conforme alla legis artis del professionista.
In questo caso i giudici del merito avevano sviluppato la seguente motivazione. “Mentre il Tribunale aveva affermato che difettava la prova del contratto di patrocinio, la Corte di appello accoglieva il gravame sotto tale aspetto, ritenendo sussistente il rapporto professionale, e affermava anche l’inadempimento allo stesso da parte dell’avvocato Caio.
In particolare, secondo la Corte di appello, era da ritenere negligente la condotta del professionista che aveva mancato di indicare il prezzo offerto nella domanda di partecipazione alla vendita, facendo maturare la decadenza del cliente alla partecipazione dell’asta. Il rigetto, però, afferiva al danno, che non si riteneva provato.
In particolare, affermava la corte di appello che, certamente non era risarcibile, come chiesto in prima istanza da Tizio, un importo pari al valore dell’immobile oggetto della vendita giudiziaria, e in ogni caso non vi era la prova che Tizio, partecipando, si sarebbe aggiudicato l’immobile.
Infatti il ricorso di legittimità di Tizio, tuttavia, si fondava proprio sul fatto che questi avesse chiesto, in via gradata, il risarcimento per la perdita di chance di aggiudicazione dell’immobile, con richiesta di liquidazione in via equitativa.
La corte di legittimità censura l’operato della corte di merito sulla scorta del seguente ragionamento.:
“La circostanza che Tizio, quale risarcimento (correttamente individuato nella perdita della possibilità di partecipare all’incanto) abbia richiesto un importo manifestamente eccessivo, in quanto parametrato sull’intero prezzo di aggiudicazione dell’immobile, non escludeva il potere dovere dei giudici del merito di liquidare il minore importo effettivamente dovuto, in relazione al suddetto evento dannoso allegato, in quanto provato sulla base degli atti, cioè la perdita della possibilità di partecipare all’incanto, in termini di perdita di chance, nei limiti di quanto dovuto a tale titolo.
Infatti è plateale come la condotta di Caio non abbia consentito a Tizio di partecipare alla vendita, e che tale condotta abbia determinato la perdita della possibilità di aggiudicarsi l’immobile.
Questo era il pregiudizio che andava risarcito, mediante liquidazione equitativa, come appunto chiesto in via gradata da Tizio. Invero, secondo la corte di legittimità, tale risarcimento avrebbe potuto, al più, essere escluso solo laddove fosse stato dimostrato (ma, in tal caso, l’onere della prova sarebbe spettato al danneggiante) che il A.A. non avrebbe avuto alcuna seria e concreta possibilità di rendersi aggiudicatario dell’immobile, il che non risulta avvenuto.”
La pronuncia, quindi, si è discostata dai consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance a mente dei quali “in caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto” – nella specie, maggiori “chance” di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali – ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo, intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa; tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai para-metri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico – percentuale, ove in concreto accerta-bile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto”;
E’ appena il caso di precisare, continua la Corte, che analoghi principi valgono, per quanto rileva nel presente giudizio, ai fini della liquidazione del risarcimento della perdita di chance di carattere patrimoniale), in quanto è stata richiesta al danneggiato una prova in realtà impossibile o, almeno, diabolica e, in ogni caso, relativa a un danno diverso da quello nella specie allegato, dimostrato e da liquidare, cioè relativa alla perdita del risultato, ovvero del bene, desiderato, non alla mera perdita della possibilità di conseguirlo.
La corte d’appello ha confuso, quindi, il risarcimento del danno consistente nel “risultato perduto” con il risarcimento del danno consistente nella “possibilità perduta di realizzare il risultato” (e quindi la chance), che era l’evento dannoso nella specie allegato, provato e che andava risarcito.
La pronuncia viene cassata con rinvio alla corte di merito che dovrà liquidare il danno facendo ausilio all’equità
(Cass, civ., III, sentenza del 12 febbraio 2924, n. 3824)
A cura di: Avv. Alessandra Nuccilli
Bonus genitori separati e divorziati, domande al via: tutto quello che c’è da sapere
Di Domenico Coviello - 22 Febbraio 2024
C’è tempo fino al 31 marzo 2024 per fare domanda all’Inps al fine di ottenere il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi. La misura è finalizzata a garantire un contributo ai genitori in stato di bisogno, ossia con un reddito non superiore a 8.174 euro, che nel periodo di emergenza Covid risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. E che, nel medesimo periodo, non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).
Bonus, a chi spetta
Il bonus spetta laddove l’altro genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020. E lo abbia fatto per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019. La domanda per percepire il beneficio dovrà essere presentata all’Inps, previa autenticazione al portale dell’Istituto, attraverso l’apposito servizio Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento. Una funzione disponibile nella sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
Contributo per massimo 12 mesi
Il bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi è corrisposto in un’unica soluzione in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento. Fino a concorrenza di 800 euro mensili. Il contributo spetta per un massimo di 12 mensilità tenuto conto delle disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro. Il beneficio arriverà dall’Inps previa verifica dei requisiti di legge a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Matrimoni e divorzi in Italia
Per avere un quadro completo della situazione delle coppie in Italia, rispetto ai bonus, è bene conoscere i dati Istat. Il rapporto Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi riferito al 2021 rileva un ritorno ai livelli pre-Covid per le separazioni (97.913, +22,5% rispetto al 2020) e i divorzi (83.192, +24,8%).
Per quanto riguarda i divorzi, spiega il sito dell’agenzia Dire (www.dire.it), i numeri sono comunque in calo del -16% in confronto al 2016, anno in cui sono stati più numerosi (99.071). La composizione tra separazioni/divorzi consensuali e giudiziali, nel 2021, risulta pressoché invariata rispetto all’anno precedente. L’85,5% delle separazioni si è concluso consensualmente (percentuale rimasta pressoché stabile nell’ultimo decennio).
Bonus e unioni civili
Dopo il picco del 2016 (78,2%) la proporzione di divorzi consensuali decresce per tornare in prossimità del valore di inizio decennio (72,4% nel 2010). Se le separazioni e i divorzi sono tornati ai numeri precedenti alla pandemia, non si può dire lo stesso per i matrimoni. Nel 2021 i matrimoni son stati 180.416, l’86,3% in più rispetto al 2020, anno in cui, a causa della crisi pandemica, molte coppie avevano rinviato le nozze. L’aumento non è stato però sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno precedente (la variazione rispetto al 2019 è infatti pari a -2%).
L’Istat rileva che i matrimoni religiosi, quasi triplicati rispetto al 2020, sono in calo (-5,1%) rispetto al periodo pre-pandemico. Nei primi nove mesi del 2022 i dati provvisori indicano un lieve aumento dei matrimoni (+4,8% rispetto allo stesso periodo del 2021) dovuto esclusivamente alla crescita dei matrimoni civili (+10,8%). Crescono in misura marcata (+32,0%) le unioni civili. Sono 142.394 i primi matrimoni nel 2021, più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. Sono 24.380 le nozze con almeno uno sposo straniero (+29,5%). Sono 2.148 le unioni tra partner dello stesso sesso (+39,6%).
Agenzia Dire 33 notiziari quotidiani d’informazione: 13 notiziari tematici nazionali e 20 notiziari regionali, oltre 2.000 lanci multimediali al giorno, 6 newsletter, 7 Tg e Gr tematici
CIRCOLARE INPS (Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale)
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma,22-11-2023
Messaggion.4143
OGGETTO: Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità
Premessa
Ildecretolegislativo30giugno2022,n.105,entratoinvigoredal13agosto 2022, ha introdottonovitànormativeinmateriadipermessiedicongedostraordinarioper l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.
Con la circolare n.39del 4aprile 2023 sonostatefornitelerelativeindicazioniamministrative e proceduraliin favore deilavoratoridipendentidelsettoreprivato.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere,nellostessoperiodo,ilmedesimosoggettocondisabilità insituazione digravità.
1. Riconoscimentodeibenefici
Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativon.151/2001inbasealquale,aeccezionedeigenitori,ilcongedostraordinario di cuialcomma5e ipermessi dicuiall’articolo 33,comma3, dellalegge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
Taledisposizione,tuttavia,valettacongiuntamenteallamodificaapportatadal decreto legislativo n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi,haeliminatoilprincipio del“referenteunicodell’assistenza”.
Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratoreperl’assistenzaallastessapersonacondisabilitàgrave,èinvece possibile autorizzaresialafruizionedelpredettocongedochelafruizionedeipermessidicuiall’articolo
33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave,alternativamente e purché nonneglistessi giorni.
Conseguentemente,puòessereaccoltaunadomandadicongedostraordinariorelativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensilidicuiall’articolo33,comma3, dellaleggen. 104/1992,odel prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternativealprolungamento(art.33,comma2, dellaleggen. 104/1992e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001)perassistere lastessa personadisabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potrannoessereautorizzatedomandeperfruireditregiornidi permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Siribadiscecheisuddetti beneficinonpossoessere fruitinelle medesimegiornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
2. IndicazioniperleStruttureterritoriali
LeStrutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti e in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio, i provvedimenti già adottati e le istanzepervenutee nonancoradefiniterelativamenteairapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata ingiudicato o prescrizione del diritto.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/11/2023
Circolare n. 89
Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS- COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, svolte in corso di fruizione delle predette
indennità di disoccupazione.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato
1. Premessa e quadro normativo
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (di seguito legge di Bilancio 2023) – all’articolo 1, comma 343, ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 344 a 354 del medesimo articolo.
In particolare, la richiamata previsione di cui al comma 343, avente la finalità di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, limita l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura al biennio 2023-2024.
Tanto rappresentato, di seguito si forniscono chiarimenti circa la compatibilità delle citate prestazioni con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
2. Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato
L’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.
In particolare, la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Il successivo comma 349 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.
Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Inoltre, ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge di Bilancio 2023, in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Il Direttore Generale Vincenzo Caridi
VENDITA SIMULATA DELL’IMMOBILE E SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE TASSE
Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dei tributi ad esso riferiti, chi effettua una vendita simulata dell’immobile ipotecato a garanzia del mutuo, pur avendo un debito tributario.
Il reato si applica anche se l’atto simulato o fraudolento è stato messo in atto per altre finalità, diverse da quella di evadere il fisco.
Nel caso di specie, la vendita dell’immobile tra genitori e figlio deve essere ritenuta simulata perché manca il pagamento del prezzo invece indicato nell’atto notarile.
A nulla rileva il valore del mercato dell’immobile e peraltro non risulta nessun’altra motivazione per la compravendita dell’immobile in quanto i genitori avrebbero potuto pagare le rate del mutuo senza effettuare il trasferimento di proprietà.
(Cass, pen., III, 9 maggio 2023, n. 19429)
A cura di Alessandra Nuccilli
PERDE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO IL CONIUGE CHE INTRAPRENDE UNA NUOVA E STABILE CONVIVENZA
L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento può essere escluso o dichiarato cessato solo qualora si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato un convivenza more uxorio con un’altra persona che rispecchi i seguenti parametri: stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita.
Infatti solamente in tal caso si può presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’esclusivo interesse del nuovo nucleo familiare.
(C.d.A. Messina, civ. sez. I, 27 aprile 2023, n. 356)
A cura di: Alessandra Nuccilli
RISPONDE DI FURTO AGGRAVATO IL CONDOMINO CHE SI ALLACCIA ABUSIVAMENTE AL CONTATORE CONDOMINIALE
Scatta il furto aggravato e non la mera appropriazione indebita per colui che si allaccia abusivamente al contatore elettrico del condominio, utilizzando così l’energia per il proprio appartamento.
Ciò, in quanto, la differenza fra i due reati è nella autonoma disponibilità del bene: il secondo e, meno grave, reato si configura solamente quando l’agente ha già un potere dispositivo sulla cosa e ciò deve escludersi nel caso della corrente elettrica; infatti la disponibilità dell’energia è solo della comunità e non dei singoli proprietari esclusivi. La condotta del singolo proprietario che devia il flusso di energia verso casa sua si pone dunque al di fuori del potere dispositivo di cui ciascun condomino è titolare.
(Cass, civ., IV, 26 aprile 2023, n. 17203)
A cura di: Alessandra Nuccilli
ASSEGNO DI DIVORZIO E CONCRETA RINUNCIA ALLE OPPORTUNITA’ LAVORATIVE DEL CONIUGE
Nell’ambito della vita coniugale, nonostante la donna si sia dedicata esclusivamente alla famiglia, non acquisisce necessariamente il diritto a percepire l’assegno divorzile.
Infatti è fondamentale che la stessa provi concretamente di aver rinunciato ad opportunità professionali presentatele.
(Cass, civ., I, 13 aprile 2023, n. 9817)
A cura di: Alessandra Nuccilli
PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE E COMPIMENTO DELLE OPERE NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE DELLA SERVITU’
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel pieno rispetto delle modalità di cui all’art. 1069 c.c. , ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù.
Pertanto deve escludersi che tale facoltà possa essere esercitata da terzi, quali locatari, affittuari o comodatari, che pur avendo interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante legato a loro da un rapporto obbligatorio.
(Cass, civ., II, 11 aprile 2023, n. 9613)
A cura di: Alessandra Nuccilli
LA COMPONENTE COMPENSATIVA FA CONSERVARE ALL’EX CONIUGE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L’ex coniuge nonostante abbia ormai intrapreso una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, conserva l’assegno di divorzio per la componente compensativa.
Pertanto è esclusa la revoca automatica del beneficio, nonostante spetti al richiedente fornire la prova del contributo offerto alla “comunione familiare” durante il periodo matrimoniale.
(Cass. civ., I, 22 febbraio 2023, n. 5510)
A cura di: Alessandra Nuccilli
LICENZIATO IL MEDICO CHE DELEGA AD ALTRI LE PROPRIE FUNZIONI
Licenziato per giusta causa il medico che delega alcune attività di corsia a uno specializzando senza però esercitare i dovuti ed i relativi controlli del caso; tanto più se da questo comportamento ne deriva la morte del paziente.
(Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2023, n. 5468)
A cura di : Alessandra Nuccilli
NO ALL’ASSEGNO PER IL FIGLIO VENTENNE CHE NON STUDIA NE’ LAVORA
In tema di assegno di mantenimento a carico del genitore, bisogna presumere l’autosufficienza del figlio maggiorenne, salvo che esso fornisca prova contraria, o provi di aver intrapreso un percorso di studi ancora da portare a termine, ovvero che abbia cercato opportunità lavorative, che in assenza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diversi genere e tipo.
Pertanto la domanda di mantenimento deve essere rigettata qualora il ragazzo abbia compiuto vent’anni e non risulti frequentare alcun istituto scolastico o essere impegnato in un percorso universitario, ma svolge solo lavori saltuari.
(Trib. Foggia, civ., I, 16 febbraio 2023, n. 462)
A cura di: Alessandra Nuccilli
E’ “STALKER” ANCHE IL SOGGETTO AFFETTO DA PATOLOGIA PSICHIATRICA
Rischia di essere condannato per stalking colui che spaventa in modo eccessivo la vittima da farle modificare le proprie abitudini di vita, nonostante lo stesso (il soggetto agente) sia affetto da una patologia psichiatrica.
Ciò in quanto è emerso che per integrare l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 612 – bis c.p. non è necessario “che l’agente sia stato mosso dal preordinato fine di “stalkerizzare” la persona offesa ponendo in essere condotte di minaccia o molestia, potendo queste stesse invece essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione”.
(Cass. pen., V, 20 febbraio 2023, n. 7215)
A cura di Alessandra Nuccilli
ASSEGNO DIVORZILE: NON E’ SUFFICIENTE IL DIVARIO DI REDDITI TRA I CONIUGI
Per la determinazione dell’assegno divorzile, lo squilibrio reddituale accertato tra i coniugi è condizione necessaria, ma non sufficiente a giustificare la prestazione periodica di una somma. Pertanto ne deriva, che deve escludersi il diritto all’assegno di divorzio in capo al coniuge richiedente laddove non risulti esservi stato alcun suo sacrificio circa concrete occasioni professionali ed incrementi reddituali rispetto alle prospettive attuali – relazionate alle scelte fatte durante la vita familiare – affinché possa legittimarsi la pretesa a contenuto patrimoniale nella vita post coniugale.
(Cass. civ., sent. 27 gennaio 2023 n. 41)
REVOCATO L’ASSEGNO DIVORZILE SE L’EX EREDITA DAL NUOVO COMPAGNO
L’assegno di divorzio può essere revocato allorquando l’ex eredita dal nuovo compagno. Ciò in quanto il lascito dimostra la stabile relazione sentimentale. Infatti, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità del contributo sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche dei coniugi ma, deve limitarsi a verificare se e come le circostanze sopravvenute, provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
(Cass. civ., I., ord. 7 febbraio 2023 n. 3681)
(a cura di Federica Croce)
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