Studio Legale Pignatelli & Murmura
Dopo quasi vent'anni di attività i fondatori, Avv. Ilaria Murmura e Avv.
Dario Pignatelli, hanno dato vita ad uno Studio Legale che opera con serietà e competenza nell'ambito di tutto il diritto civile, di famiglia e della previdenza "Cuore e ragione", questo è il motto dello Studio: da un lato passione e tenacia, dall'altro capacità di analisi e competenza
📌 'DAMMI DEI SOLDI O TI LASCIO': É REATO ‼️
La Cassazione ha statuito che un soggetto che minacci la partner di interrompere la relazione sentimentale qualora non le vengano corrisposte somme di denaro, commette il reato di estorsione: 'l'intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto".
Cass. pen. 12633/24
📌 VIETATO SOSTITUIRE IL MANTENIMENTO AL FIGLIO CON LA CESSIONE DI ALTRI BENI
La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale commette reato di 'violazione degli obblighi di assistenza familiare' il genitore che anziché versare direttamente l'importo stabilito per il mantenimento del figlio, sostituisca tale somma di denaro con altri beni. E ció anche qualora abbia ceduto il credito vantato presso il datore di lavoro per gli straordinari lavorativi. Ogni 'metodo alternativo al pagamento diretto', infatti, finisce col rendere di più difficile e certa l'escursione del credito.
(Cass. pen. 14025/2024)
‼️INDENNITÀ D'ACCOMPAGNAMENTO E "ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA"
La Cassazione ha statuito che la capacità dell'assistito di compiere gli elementari atti giornalieri (presupposto per il riconoscimento dell'accompagnamento) debba intendersi non solo in senso fisico, cioè la mera idoneità ad eseguire detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza.
Cass. 15/3/2016 n. 5032
📢 LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE PUÒ FAR AUMENTARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO‼️
La Cassazione ha confermato l'orientamento secondo il quale, nel momento in cui un coniuge divorziato perde il diritto dell'assegnazione dell'ex casa coniugale di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, acquistata parò il diritto a percepire un assegno di mantenimento più alto.
La Corte, infatti, ha rilevato che una volta che la casa coniugale torni nella piena disponibilità del coniuge non assegnatario, questo veda - di fatto - incrementare il prorpio patrimonio -; al contrario, invece, il coniuge che debba rilasciare l'immobile assegnato, va incontro a nuove spese.
Per tale ragione l'assegno dicmantenimento può essere rivisto più favorevolmente per quest'ultimo.
(Cass. ord. 7861/24)
‼️‼️‼️ È DISCRIMINATORIO NON AFFITTARE UN IMMOBILE AD UN TRANSGENDER ‼️‼️‼️
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto da un trans che lamentava la mancata conclusione del contratto di locazione a causa della sua condizione di "transgender", poiché infondato non avendo questo la qualifica richiesta di "studente", ha però chiarito un principio: qualora l'unico motivo per non stipulare il contratto fosse stato quello della differenza "di genere" ci saremmo trovati in un'ipotesi di discriminazione basata su "sesso nell'accesso a beni e servizi" che si configura quando vi sia stato un trattamento meno favorevole per il soggetto. In tal caso si applicherebbe la direttiva UE 113/2004, come prescritto.
Cass. ordinanza 7415/2022
📢 Licenziamento per utilizzo improprio dei permessi legge 104 e liceità utilizzo investigatore privato ❗❗
La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di una dipendente che, usufruendo dei permessi ex legge 104 per prestare assistenza in favore dei genitori infermi, di fatto faceva altro. In sostanza, se è vero che durante la fruizione di tali permessi non bisogna necessariamente essere costantemente a prestare assistenza, è anche vero che questa va resa in maniere, comunque, rilevante e significativa.
Peraltro la Cassazione ha anche confermato la liceità dell'utilizzo di un investigatore privato: esso ds considerarsi ammesso quando non la vuole controllare la prestazione lavorativa, ma quando si intende verificare la sussistenza di comportamento penalmente rilevanti o fraudolenti
(Cass. ord. 6468/2024)
‼️DANNO 'DA NASCITA INDESIDERATA' ANCHE IN FAVORE DEL PADRE ‼️
Il Tribunale di Latina ha ribadito il principio già espresso dalla Cassazione a Sez. Unite (sent. 25867/15) in virtù del quale anche il padre ha diritto al risaricmento del danno da 'nascita indesiderata' che consiste nel danno derivante dall'omessa informazione del medico circa la malformazione del feto che abbia impedito alla gestante la possibilità di abortire.
(Sent. 2275/23)
LA FIGLIA MAGGIORENNE NON DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE MANTENUTA DAI GENITORI ‼️‼️‼️‼️
Con l'ordinanza n. 5177/2024, la Cassazione ha ribadito alcuni importanti concetti in materia di mantenimento in favore dei figli:
1. Se maggiorenni, l'onere di provare il diritto al mantenimento è a carico dei figli che devono dimostrare di essere non autosufficienti e di avere intrapreso un percorso di formazione lavorativa.
2. In caso di inattività è sempre onere del figlio maggiorenne dimostrare la circostanza che non gli consente di essere autosufficiente.
In questo caso, la Corte di Cassazione ha statuito che non è sufficiente, per una ragazza ventinovenne inattiva, essere affetta da disturbo della personalità di tipo borderline tale da non consentirle di avere avuto uno sviluppo ordinario e conforme a quello dei suoi coetanei, per far confermare automaticamente il mantenimento da parte del padre, dovendosi - appunto - approfondire la questione valutando ulteriori elementi.
📢 REATO INSTALLARE TELECAMERE IN CASA PROPRIA PER 'SPIARE' IL CONIUGE E I FIGLI
La Corte di Cassazione ha statuito che commette il reato di illecite interferenze nella vita privata altrui (art. 615 bis cod. pen.) il coniuge che installi telecamere nascoste nella propria abitazione. Irrilevante è la circostanza che tale comportamento sia stato assunto per difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia.
É irrilevante la circostanza che i soggetti ripresi siano i conviventi e che l'autore del gesto fosse anch'esso residente nell'immobile sottoposto a vigilanza (occulta).
Cass. sent. 4840/2024
📌 ASSEGNO DIVORZILE E CONVIVENZA PREMATRIMONIALE
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 35386/23) ha statuito che ai fini del calcolo dell'assegno divorzile - che come noto ha funzione non solo assistenziale ma anche 'perequativo - compensativa' - si debba tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale nel caso in cui essa fosse stabile, continua ed effettivamente orientata verso il matrimonio.
IL PADRE NON É OBBLIGATO A MANTENERE IL FIGLIO DEPRESSO
La Cassazione ha statuito che il figlio maggiorenne di genitori divorziati - e residente con la madre - che sia affetto da depressione, non ha diritto all'assegno di mantenimento da parte del padre qualora tale patologia non configuri un handicap grave.
Resta fermo il diritto a vedersi corrisposti gli alimenti che, come noto, costituisce un minus rispetto al mantenimento
(Cass. 23133/23)
AFFETTA DA SHOPPING COMPULSIVO? NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ‼️‼️‼️
Il Tribunale di Varese ha nominato un amministratore di sostegno in favore di una donna affetta da tale disturbo comportamentale.
É stato accertato, infatti, che la donna aveva ormai raggiunto un debito di cinquantamila euro per l'utilizzo irrefrenabile della carta di credito, utilizzata prevalentemente per acquisti futili e voluttuari.
(Trib. Varese 3.10.12)
📌 È REATO NON PORTARE IL CANE MALATO DAL VETERINARIO
Configura il reato di maltrattamento di animali omettere di portarlo dal veterinario affinché venga curato.
La Cassazione ha statuito che, quando l'animale abbia una "malattia manifesta ed evidente", l'omissione di farlo curare dal veterinario da parte del suo proprietario costituisce - appunto- il reato di cui sopra.
Si osservi, peraltro, che si risponde del reato di maltrattamenti anche quando la malattia dell'animale risulti aggravata e non solo cagionata dall'omissione di cure.
A nulla vale la circostanza che l'animale, trovato "vagante ed in pessime condizioni di salute", fosse comunque adeguatamente nutrito.
(Cass. Sent. N. 22579/2019)
📢 RAPINA AGGRAVATA SE COMPIUTA CON LA MASCHERINA SUL VOLTO ‼️‼️
Il soggetto che in periodo di pandemia abbia compiuto una rapina indossando la mascherina anti-covid obbligatoria risponde anche dell'aggravante del 'travisamento'.
Non é stata accolta infatti l'eccezione dell'imputato secondo il quale la mascherina anti covid fosse stata indossata in ottemperanza alla normativa anti covid e non col fine di rendersi meno identificabile.
La Cassazione infatti ha statuito che, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo giuridico, l'indossare la mascherina anti covid 'è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile', derivando da ciò la corretta applicazione dell'aggravante del 'travisamento'.
Cassazione penale n. 22049/2023
OPPOSIZIONE A MULTA PER USO DEL CELLULARE IN MACCHINA ‼️
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione per uso del telefono cellulare alla guida di un autoveicolo a danno di un automobilista.
Il sanzionato aveva proposto ricorso asserendo che gli Agenti che avevano combinato la sanzione avrebbero scambiato la custodia degli occhiali da sole con il telefono cellulare.
La Cassazione ha peró confermato che ove si contestino come non vere le circostanze di fatto oggetto dell'accertamento da parte di un Pubblico Ufficiale, l'unica strada percorribile sarebbe quella della 'querela di falso'.
Questa invece non sarebbe necessaria quando oggettondella contestazione siano 'circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita)'
Cass.ord. 6108/2023
‼️ CONTROLLI SULLA SPAZZATURA E TUTELA DELLA PRIVACY DEL CITTADINO ‼️‼️
Si ritrascrive il parere del Garante della Privacy sull'argomento:
'... l''attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l’identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell’orario di conferimento”
Garante della Privacy 14 luglio 2005
📌 ASSEGNO DI DIVORZIO IN FAVORE DELLA EX MOGLIE CHE SI È DEDICATA AI FIGLI
La Cassazione ha ribadito che l'assegno divorzile "deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia".
Grava sul coniuge richiedente la dimostrazione del proprio "sacrificio" a favore della famiglia.
Cassazione n. 13224/2023
‼️REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO SE L'EX CONIUGE HA MINORI SPESE ❗❗
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ex marito volto alla riduzione dell'assegno di mantenimento.
Il ricorrente sosteneva che l'ex coniuge, avendo rilasciato la casa coniugale assegnatale, fosse esonerata dalle spese per il mantenimento di questa (compreso giardiniere e domestica), sarebbe incorso in minori spese e, conseguentemente, l'assegno divorzio andasse ridotto.
La Cassazione ha accolto ricorso ribadendo il principio di diritto che si riporta integralmente: 'In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione'
(Cass. Ord. 1645/2023)
📌 ANCHE SENZA COABITAZIONE CON IL NUOVO COMPAGNO, PUÒ VENIR MENO L'ASSEGNO DIVORZILE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9817/23, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva negato l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie poiché questa aveva autosufficienza economica e capacità lavorativa, nonché una stabile relazione con altro uomo.
La Cassazione ha confermato che "la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppur in mancanza di coabitazione, correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo" ad escludere la sussistenza del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
📌 ASSEGNO DIVORZILE AL MARITO CHE HA AIUTATO L'EX MOGLIE A COMPLETARE GLI STUDI
Con l'ordinanza n. 10016/2023, la Corte di Cassazione ha confermato l'assegno di divorzio all'ex marito che, dopo aver sostenuto l'ex moglie nei primi anni di matrimonio, aiutandola a proseguire gli studi, a laurearsi e successivamente a fare carriera, si è poi trovato in condizione di inferiorità economica.
La Corte di Cassazione ha così dato valore all'apporto dato dall'ex marito alla vita del nucleo familiare sia nella fase iniziale del matrimonio che anche successivamente, nonché al suo conseguente sacrificio professionale.
‼️ DARE DEL 'BIMBOMINKIA' COSTITUISCE REATO DI DIFFAMAZIONE ‼️
Secondo la Corte di Cassazione costituisce diffamazione aggravata l'apostrofare 'bimbominkia' un'altra persona.
In particolare il termine é stato proferito nei confronti di un'esponente di associazione animalista e, nello specifico, strenuo difensore degli orsi.
Posto che, come da dizionario Treccani, il termine 'bimbominkia' è inteso come 'gergo della rete, giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza, spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale, per uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva, ludica (grafie simboliche e contratte, emoticon ecc)', la Suprema Corte ha statuito che l'utilizzo di tale termine non puó costituire 'diritto di critica' perché trascende il criterio scriminante della 'continenza verbale' ed é offensivo già di per sé stesso.
(Cass. 12826/2022)
📌 RISPONDE DEL REATO DI TRUFFA IL SOGGETTO CHE FACCIA CREDERE ALLA MOGLIE DI ESSERE MUNITO DI 'POTERI SOPRANNATURALI' TALI DA FAR TORNARE DA QUESTA IL MARITO SEPARATO DIETRO COMPENSO.
(Cass. 8392/23)
‼️AFFIDO DEL CANE A 'LUI' SE 'LEI' NON PROVA LA (COM)PROPRIETÀ DEL CANE ED UN SIGNIFICATIVO LEGAME CON L'ANIMALE
La Corte di Cassazione, nel ribadire che la proprietà del cane andava confermata in via esclusiva a favore del soggetto che aveva prodotto in giudizio documenti di acquisto, ricevute di spese mediche, la sua assicurazione e non anche - neppure in via di comproprietà- in favore della partner che aveva prodotto in giudizio solamente documentazione fotografica che la raffigurava con l'animale, ha anche statuito che questa non potesse fondatamente vantare alcun 'diritto di visita'.
E ció non tanto perché la coppia non era sposata, quanto per il fatto che la convivenza more uxorio tra le parto fosse durata per un breve periodo (4 mesi) e la donna non avesse dato prova di aver instaurato con il cane uno stabile e significativo rapporto con questo.
Cass. Sent. 8459/2023
📢 DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PER CHI PUBBLICA FRASI INGIURIOSE SUL PROFILO FACEBOOK ALTRUI ‼️
La Cassazione ha statuito che il comportamento di chi offenda un soggetto sulla di lui pagina Facebook commetta il reato di cui all'art. 595, comma III, cod. pen. e cioé 'diffamazione aggravata dalla circostanza che l'offesa é idonea a raggiungere un numero imprecisato di persone'.
La Cassazione ha confermato, infatti, l'erroneitá della ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato (che sosteneva trattarsi di 'ingiuria', peraltro depenalizzata), in considerazione del fatto che, per consolidata giurisprudenza, l'offesa diretta ad una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario.
Cass. pen. 3453/2023
‼️ È REATO IMPEDIRE L'ACCESSO VEICOLARE AL RINFRESCO NUZIALE‼️
La Corte di Cassazione ha ravvisato il reato di violenza privata in danno del locale ove si è svolto il banchetto nuziale (con conseguente risarcimento dei danni) nel comportamento di una donna che, volontariamente, aveva parcheggiato la propria auto in modo da impedire agli invitati alla festa nuziale di arrivare con i propri veicoli a motore fino al locale, costringendoli ad una lunga camminata.
È irrilevante che tale comportamento sia la conseguenza di asserite provocazioni ricevute.
(Cass. n. 6494/2023)
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